La Magistratura Giudiziaria

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    Romano

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    Costituzione



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    IV. La Magistratura Giudiziaria

    Art. 63



    La legge è uguale per tutti, dinanzi ad essa ogni cittadino della Res Publica è giudicato e garantito.
    Tutti i cittadini hanno diritto ad un procedimento penale, che deve avvenire:
    - in condizioni di parità
    - secondo garanzia d’incolumità fisica e mentale
    - davanti ad un organo giudicante di suoi pari, terzo e imparziale.

    Art. 64



    La giustizia si costituisce in organo autonomo nella Magistratura Giudiziaria.
    Responsabile della sorveglianza della Magistratura Giudiziaria e dei rapporti delle altre istituzioni con la stessa è il Pretore, che si occupa del buon funzionamento dell'apparato civile e burocratico.
    Alla Magistratura Giudiziaria, col titolo di Magistrati, appartengono i Giudici della Corte di Giustizia, il Tribuno della Plebe e l'Avvocato dello Stato.
    I Magistrati rendono conto del loro operato solo di fronte alla legge e sono tutelati da essa nello svolgimento delle azioni giudiziarie.
    Tale tutela si estende a chiunque collabori con la giustizia.
    Ogni Magistrato ha l'obbligo dell'ascolto, cioè dell'esaminare attentamente ogni imputato reo di colpe evidenti e non, rimembrando che la Res Publica si basa su principi di uguaglianza.
    Ogni cittadino coinvolto in attività giudiziarie non può parimenti continuare nelle sue eventuali funzioni in tali attività durante il procedimento che lo vedesse chiamate in causa quale reo accusato.

    Art. 65



    I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.
    In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.
    Sono perennemente presieduti dai Consoli.

    Art. 66



    La Corte di Giustizia si occupa di garantire la Costituzione, valutare la validità delle leggi ed è organo giudicante di primo grado nei pubblici processi.
    Essa è costituita da quattro Giudici eletti semestralmente: con l'elezione essi rinunciano agli eventuali incarichi esecutivi o legislativi in nome dell'autonomia del loro operato.
    La Corte di Giustizia è normalmente presieduta dal Principe del Senato, che garantisce il buono svolgimento dei processi e ne coordina le attività. La presidenza, nei casi di accusa del Principe del Senato o di sua indisponibilità, è affidata temporaneamente al Giudice più anziano.
    I Giudici presiedono i pubblici processi e sono scelti in seno alla Corte di Giustizia secondo criteri di correttezza e imparzialità.
    Ogni magistrato deve essere consapevole della propria posizione e della propria carica, per cui qualsiasi atto d’incompetenza potrà essere giudicato dal Pretore che a sua discrezione deciderà il da farsi.

    Art. 67



    Lo Stato si costituisce parte attiva nei procedimenti giudiziari attraverso l'Avvocatura dello Stato, i cui membri sono nominati dal Pretore previo assenso dei Consoli.
    Ogni cittadino può costituirsi parte attiva nei procedimenti giudiziari attraverso il Tribuno della Plebe. A esso il cittadino, quando è chiamato in giudizio, può affiancare come avvocato difensore se stesso o un professionista. Tale norma si estende anche ad un gruppo costituito da più di un cittadino o a qualunque soggetto costituito da più individui.

    Art. 68



    L'Imputato è posto in processo e sottoposto a giudizio previa denuncia avanzata dal privato cittadino o intentata dallo Stato: per dar luogo al procedimento essa deve corrispondere ad una reale violazione della legislazione.
    La legge predispone tre gradi di giudizio prima della dichiarazione definitiva di passato in giudicato:
    - processo di primo grado o giudizio: il giudice deve esprimersi sul reato emanando il verdetto con eventuale relativa pena; se una delle due parti non è d'accordo, si prosegue negli altri gradi;
    - processo di secondo grado o appello alla corte: sul caso è chiamata ad esprimersi con giudizio a maggioranza assoluta e segreta l'intera Corte di Giustizia, emanando il verdetto con eventuale relativa pena; se una delle due parti non è d'accordo o la corte non è in grado di pronunciarsi coerentemente con la norma, si prosegue negli altri gradi;
    - processo di terzo grado o ricorso popolare: per un periodo di tre giorni la cittadinanza tutta è consultata per esprimersi sul verdetto attraverso votazione segreta a maggioranza relativa; in caso di colpevolezza la Corte di Giustizia deve entro tre giorni emanare sentenza ci condanna con relativa pena.
    Superato il terzo grado di giudizio, il caso è passato in giudicato ed è inappellabile in modo definitivo.
    Salvo il caso in cui emergano nuovi elementi per riaprire il procedimento, si può fare ricorso a un grado superiore di giudizio solo entro quindici giorni dalla pronuncia del verdetto e della relativa condanna.

    Art. 69



    Il verdetto è l'ultimo atto di ogni grado di giudizio ed è obbligatorio. I significati dei verdetti sono i seguenti:
    - Innocente, se non è stato riconosciuto il reato all'imputato;
    - Colpevole, se è stato riconosciuto il reato all'imputato;
    - Rimandato, in mancanza di prove e altri elementi sufficienti, è decisa una nuova data per il processo successivo; solo in secondo grado tale verdetto può comportare il passaggio al terzo grado di giudizio.
    Nel caso di più reati è assegnato un verdetto ad ogni singolo capo d'accusa.
    I verdetti e le sentenze di condanna devono essere rese pubbliche nel tribunale e previa affissione negli spazi pubblici dedicati alle comunicazioni dello Stato.

    Art. 70



    L'imputato passato in giudicato e condannato in ogni grado di giudizio può presentare domanda di grazia al Principe del Senato.
    Con tale atto di clemenza il Principe può condonare la pena ma non assolvere il reo.
    La richiesta di grazia è presentabile solo per gravi reati e solo se il reo manifesta sincero pentimento.
    La legge ordinaria stabilisce i reati e la misura di condono che può essere concessa.
     
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