Inizio dei lavori

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    Picchè nu sem nu e quand passeme la gente fa': esseè...quiss!!

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    In ottemperanza alle direttive Consolari, in qualità di Questroe mi è stato chiesto di stilare una bozza di revisione del testo Costituzionale.
    Dopo aver ricevuto l'avvallo del Console Marco Domizio Italico riporto il testo all'attenzione dell'AC avanzandolo come base di partenza per una discussione.


    CITAZIONE
    IV. ORDINAMENTO DELLO STATO


    I. Le Assemblee Legislative


    Art. 36
    Il potere legislativo è onere delle assemblee del Senato della Res Publica e dell'Assemblea Popolare che esercitano tali incarichi per conto dei Cittadini della Res Publica.
    La Legge determina i casi d’ineleggibilità e d’incompatibilità con l'ufficio di Senatore o la partecipazione all'Assemblea Popolare, fatto salvo il principio dell'unicità di appartenenza ad una sola delle due assemblee.
    Ogni membro delle assemblee legislative rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
    I membri del Senato non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle proprie funzioni.
    Ciascun’assemblea adotta il proprio regolamento procedurale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

    Art. 37
    Le sedute delle due assemblee avvengono in modo separato.
    La seduta unica delle due assemblee è detta Concilio della Plebe ed è convocata su richiesta dei Consoli, o del Tribuno della Plebe o del Principe del Senato.
    L'Assemblea Popolare è presieduta dal Tribuno della Plebe, il Senato è presieduto dal Principe del Senato e i Concili della Plebe sono presieduti dai Consoli.
    Le sedute del Senato sono aperte per la discussione ai Senatori, ai Consoli, ai Ministri, al Principe del Senato e al Tribuno della Plebe eletto.
    Le sedute dell'Assemblea Popolare sono aperte per ogni attività ai suoi membri, ai Consoli e, se convocati, a terzi cui è concesso solo il diritto di parola.
    Le deliberazioni di ciascun’assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro membri e se non sono adottate a maggioranza dai presenti, salvo differenti prescrizioni stabilite dalla Costituzione.

    Art. 38
    Il Senato della Res Publica è composto da sette Senatori, eletti dai cittadini nei modi previsti da apposita legge elettorale, e da Senatori che possono essere nominati del Principe del Senato per particolari meriti verso la Res Publica, esclusivamente nel primo mese del proprio mandato. Il Principe del Senato può nominare fino ad un massimo di tre senatori complessivi nel proprio mandato, comprensivi di eventuali cittadini rimossi da tale incarico.
    Sono eleggibili e nominabili tutti i cittadini che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
    Sono ammessi all'Assemblea Popolare tutti i cittadini che non fanno parte del Senato, purchè abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

    Art. 39
    Tutti i Senatori hanno il diritto di partecipare ai lavori di discussione del Senato.
    Alle votazioni del Senato sono ammessi i soli Senatori eletti, salvo diverse eccezioni specificate dalla costituzione.

    Art. 40
    Il Tribuno della Plebe è un membro dell'Assemblea Popolare eletto semestralmente a maggioranza assoluta della stessa. Durante le elezioni l'Assemblea Popolare è presideduta dai Consoli. L'esito favorevole delle elezioni del Tribuno della Plebe è ratificato e reso noto dai Consoli tramite provvedimento pubblico che gli è obbligato dal rispetto della volontà dell'Assemblea Popolare.
    Il Tribuno della Plebe, prima di assumere le sue funzioni, presta in seno all'Assemblea Popolare il seguente giuramento: "Io giuro, davanti a tutto il Popolo Romano, di osservarne fedelmente la Costituzione , tutte le romane leggi e le sue volontà cercando di adempiere al meglio nell’esercizio del mio dovere di Tribuno della Plebe."
    Il Tribuno della Plebe gode delle seguenti inalienabili prerogative:
    - presiede l'Assemblea Popolare e regolarne le attività;
    - partecipa di diritto al Consiglio dei Ministri;
    - avanza richiesta di rimozione dall'incarico di altre istituzioni, secondo quanto previsto dalla legge;
    - chiede pareri all'Assemblea Popolare;
    - svolge obbligatoriamente gli altri compiti che la Costituzioni e la legge gli affidano.
    In caso di assenza superiore ai sei giorni o di impedimento, l'incarico è affidato temporaneamente ad uno dei Consoli secondo le indicazioni del Consiglio dei Ministri.
    In caso di assenza ingiustificata superiore ai venti giorni si procede con la richiesta di autorizzazione alle dimissioni forzate.

    Art. 41
    Il mandato legislativo dei Senatori eletti è fissato nella durata di sei mesi, cui può essere concessa per legge una o più proroghe soltanto in caso di guerra o magistratura speciale ed in ogni caso non superiore ai tre mesi complessivi.
    Le elezioni del Senato devono svolgersi entro sessanta giorni dalla fine del mandato precedente.
    I Senatori, prima di assumere le proprie funzioni, prestano in seno al Senato il seguente giuramento: "Io giuro, davanti a tutto il Senato e al Popolo Romano, di osservarne fedelmente la Costituzione , tutte le romane leggi e le sue volontà cercando di adempiere al meglio nell’esercizio del mio dovere di Senatore della Res Publica."
    Le prime riunioni del Senato e dell'Assemblea Popolare hanno luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni.
    I Senatori nominati dal Principe del Senato rimangono in carica fino al termine del mandato di quest'ultimo.

    Art. 42
    Il Plebiscito è il mezzo con il quale il Tribuno della Plebe chiede il parere dell'Assemblea Popolare. Il voto a maggioranza assoluta, ovvero la metà più uno dei membri, dell'Assemblea gli concede diritto di veto su eventuale provvedimento in discussione al Senato, oppure l'autorizzazione a chiedere la rimozione dall'incarico di istituzioni elette.
    Il Consulto è il voto che sancisce l'approvazione dei provvedimenti in discussione al Senato, il cui esito è il giudizio che raccoglie la maggioranza assoluta dei Senatori eletti, cioè la metà più uno degli aventi diritto.
    Il Consulto Ultimo è il voto espresso a maggioranza qualifica dei Senatori, ovvero dai due terzi del Senato, su questioni riguardanti l'autorizzazione chiedere la rimozione dall'incarico di istituzioni elette, modifiche alla Costituzione, decisioni di grave importanza su cui è richiesto il voto da parte del Principe del Senato, oppure dei Consoli oppure del Tribuno della Plebe.

    Art. 43
    L'iniziativa di legge è prerogativa di entrambe le assemblee.
    Il Senato è il primo detentore del diritto a legiferare per lo Stato, per proposta dei Senatori, o per Petizione Popolare posta in Assemblea Popolare e segnalata in Senato dal Tribuno della Plebe o su sollecitazione del Governo.
    L'Assemblea Popolare è il mezzo di consultazione del popolo per il Tribuno della Plebe. In essa possono essere discussi tutti i tipi di provvedimenti non Costituzionali.

    Art. 44
    Ogni provvedimento, che venga dall'Assemblea Popolare o dallo stesso Senato, deve essere presentato ai Senatori affinchè possano prenderne visione e discuterne. Al termine del dibattito il Tribuno della Plebe può esprime il suo giudizio favorevole o può invocare un Plebiscito che gli conferisca il potere di veto.
    Dopo la discussione, se il Tribuno della Plebe non ha posto il proprio veto, il disegno di legge è sottoposto al Consulto da parte del Senato.
    Il Principe del Senato, entro una settimana dall'approvazione del medesimo, può controfirmare il provvedimento ed ufficializzarlo, oppure può rimandarlo al Senato per un nuovo Consulto. Se il nuovo Consulto ha esito favorevole il Principe è obbligato controfirmare il provvedimento ed ufficializzarlo.

    Art. 45
    E' indetto Referendum Popolare su richiesta dell'Assemblea Popolare mediante il Tribuno della Plebe, o su proposta di cinque Senatori della Res Publica.
    Il Referendum può essere indetto per deliberare l'abrogazione, totale e parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge.
    Non è ammesso il referendum per leggi di amnistia o d’indulto e per la ratifica di trattati internazionali.
    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini.
    La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
    La legge determina i modi di attuazione del referendum.

    Art. 46
    L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
    Negli altri casi il Governo non può, senza delega delle assemblee, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria, se non sotto magistratura straordinaria.

    Art. 47
    Il Senato autorizza con Consulto la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
    Il Senato autorizza con Consulto l'adozione di Magistrature Straordinarie e conferisce agli aventi diritto i poteri che esse comportano secondo i modi espressi dalle leggi, altresì delibera con Consulto Ultimo lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.
    L'Amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a Consulto Ultimo dei membri del Senato, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
    La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi in seguito alla presentazione del disegno di legge.

    Art. 48
    I Senatori eletti, il Principe del Senato e il Tribuno della Plebe possono essere rimossi previa richiesta di rimozione dall'incarico avanzata da uno dei seguenti soggetti:
    - Tribuno della Plebe, dopo Plebiscito dell'Assemblea Popolare;
    - Senato, tramite provvedimento sottoposto a Consulto Ultimo;
    - Consoli;
    - Principe del Senato;
    Le rimozioni possono essere autorizzate o respinte dopo parere favorevole a maggioranza assoluta di altre istituzioni elette secondo le seguenti prescrizioni:
    - in caso di richiesta di rimozione di Senatori eletti, sono chiamati ad esprimersi il Principe del Senato, il Tribuno della Plebe, i Consoli;
    - in caso di richiesta di rimozione del Tribuno della Plebe, sono chiamati ad esprimersi il Principe del Senato e i Consoli;
    - in caso di richiesta di rimozione del Principe del Senato sono chiamati ad esprimersi i consoli e il tribuno della Plebe.
    Gli incarichi cui è stata autorizzata la rimossione non possono rimanere vacanti per più di quindici giorni, periodo entro il quale si devono tenere elezioni supplettive per assegnare gli stessi.
    I Cittadini rimossi possono ricandidarsi per le nuove assegnazioni, salvo se sottoposti ad inchiesta per reati gravi che ne cagionano l'eleggibilità.
    Se i Cittadini rimossi da un incarico vengono rieletti per lo stesso, non è possibile chiederne nuova rimozione entro due mesi dalla nuova elezione.
    I Senatori nominati possono essere rimossi in qualunque momento del loro mandato dal Principe del Senato.
    Non possono essere nominati Senatori dal Principe cittadini cui è stata imposta la rimozione dall'incarico di Senatori eletti durante la legislazione corrente.


    II. Il Principe del Senato


    Art. 49
    Il Principe del Senato è il Capo dello Stato. Egli rappresenta l'unità della nazione, è il garante della Costituzione e assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.

    Art. 50
    La carica del Principe del Senato è annuale.
    Egli è eletto dal Senato mediante Consulto Ultimo. Al terzo scrutinio è eletto mediante Consulto. Durante le elezioni il Senato è presideduto dal Tribuno della Prebe. L'esito favorevole delle elezioni del Principe è ratificato e reso noto dai Consoli tramite provvedimento pubblico che gli è obbligato dal rispetto della volontà del Senato.
    In caso di assenza superiore ai sei giorni o di impedimento, l'incarico è affidato temporaneamente ad uno dei Consoli secondo le indicazioni del Consiglio dei Ministri.
    In caso di assenza ingiustificata superiore ai venti giorni si procede con la richiesta di autorizzazione alle dimissioni forzate.
    È eleggibile solo un Cittadino che abbia ricoperto per almeno un mandato completo l'incarico di Console o Tribuno della Plebe.

    Art. 51
    Il Principe del Senato gode delle seguenti inalienabili prerogative:
    - presiede il Senato, partecipando alle discussioni e alle votazioni dello stesso anche se non è eletto;
    - vaglia i documenti e i provvedimenti del Senato secondo le modalità espresse dalla legge;
    - conferisce l'incarico alle istituzioni elette tramite provvedimento pubblico che gli è obbligato dal rispetto della volontà popolare;
    - emana editti della durata di quindici giorni e regolamentati, come previsto dalla legge;
    - ha diritto di veto sui Decreti Legge e sui Decreti Legislativi;
    - nomina alcuni Senatori, sotto consiglio del Tribuno della Plebe, o del Senato, o dei Comizi Curati o secondo motu proprio; le nomine debbono tener conto dei limiti numerici previsti dalla legge; gode altresì del potere di revoca di tali nomine;
    - avanza richiesta di rimozione dall'incarico di altre istituzioni, secondo quanto previsto dalla legge;
    - ha il comando strategico delle forze armate;
    - in caso di guerra presiede lo Stato Maggiore della Repubblica per la Difesa Nazionale, coadiuvato dai Consoli secondo la legge;
    - svolge obbligatoriamente gli altri compiti che la Costituzioni e la legge gli affidano.

    Art. 52
    Il Principe del Senato non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni che obbediscano all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge.
    Tale tutela decade per ogni atto di alto tradimento, o attentato alla Costituzione o violazione di qualunque legge della Res Publica cui è obbligato a rispondere come esempio per tutti i Cittadini.

    Art. 53
    Il Principe del Senato, prima di assumere le sue funzioni, presta in seno al Senato il seguente giuramento: "Io giuro, davanti a tutto il Senato e al Popolo Romano, di osservarne fedelmente la Costituzione , tutte le romane leggi e le sue volontà cercando di adempiere al meglio nell’esercizio del mio dovere di Principe del Senato."


    III. L'esecutivo


    Art. 54
    Il potere esecutivo è onere del Governo composto dai Consoli, in numero di due, dal Questore, dal Censore e dal Pretore.
    Tutti i Ministri sono eletti da tutti i Cittadini della Res Publica, secondo apposita legge elettorale; fa eccezione uno dei due Consoli che viene scelto da quello eletto.
    I Consoli e i Ministri prestano nella sede del Governo il seguente giuramento: "Io giuro, davanti a tutto il Senato e al Popolo Romano, di osservarne fedelmente la Costituzione , tutte le romane leggi e le sue volontà cercando di adempiere al meglio nell’esercizio del mio dovere di Console/Ministro".
    I Consoli, gli altri Ministri e il Tribuno della Plebe si riuniscono periodicamente nella seduta colleggiale del Consiglio dei Ministri.
    Il mandato dei Ministri è fissato, dopo la presa di possesso dell'incarico, per la durata di un semestre.
    I Ministri sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato secondo ciò che la legge prescrive; non sono chiamati a rispondere per azioni derivanti da obblighi di legge loro imposti.
    Al Governo sono subordinati i seguenti organi:
    - Dipartimento di Ediltà Curule;
    - Dipartimento di Ediltà Plebea;
    - CNAI.

    Art. 55
    I Consoli rappresentano l'indirizzo generale della politica del Senato e del Popolo di Roma.
    Essi godono delle seguenti inalienabili prerogative:
    - presiedeno e convocano i Concili della Plebe, partecipando alle discussioni e alle votazioni degli stessi;
    - guidano il Governo presiedendo il Consiglio dei Ministri ed emanando direttive o ordini ai membri del Governo; hanno altresì diritto di veto sulle attività dei Ministri;
    - sono responsabili dei dicasteri di Esteri e Difesa; una volta insediati, i Consoli rendono pubblico un patto per decidere con quale criterio, di alternanza o competenza, saranno alla guida dei dicasteri loro affidati;
    - partecipano ai lavori del Senato, ma non hanno diritto di voto;
    - vagliano i documenti e i provvedimenti dei membri del Governo secondo le modalità espresse dalla legge;
    - avanzano richiesta di rimozione dall'incarico di altre istituzioni, secondo quanto previsto dalla legge;
    - conferiscono l'incarico alle istituzioni elette tramite provvedimento pubblico che gli è obbligato dal rispetto della volontà popolare;
    - hanno il comando tattico delle forze armate;
    - in caso di guerra coadiuvano, secondo la legge, il principe del Senato nel presiedere lo Stato Maggiore della Repubblica per la Difesa Nazionale;
    - svolgono obbligatoriamente gli altri compiti che la Costituzioni e la legge gli affidano.

    Art. 56
    COMPITI DEI MINISTRI/MINISTERI...
    *** ATTENZIONE QUESTA PARTE VA AMPLIATA, RIVISTA E CORRETTA ***
    SONO BEN GRADITI SUGGERIMENTI...

    Il Questore:
    - organizza i Consigli dei Ministri;
    - vigila, organizzare e gestisce le attività interne della Nazione;
    - controlla che tutte le procedure burocratiche avvengano come stabilite dalla Legislazione vigente;
    - presiede il CNAI e gestiscee l'Albo degli Enti Pubblici e Privati;

    Il Censore si occupa della cultura, del costume, della gestione gli apparati di ricerca e studio;

    Il Pretore si occupa della giustizia, della sua amministrazione e dei suoi apparati; risolve, avvalendosi della magistratura, le controversie tra la Res Publica e i suoi cittadini, tra i cittadini stessi, e tra cittadini ed elementi stranieri.

    Il Dicastero Esteri ha il compito di intrattenere relazioni con nazioni seconde che avranno interesse a instaurare relazioni con la Res Pubblica S.P.Q.R., stringere patti e nominare eventuali delegati o ambasciatori presso ambasciate estere.

    Il Dicastero della Difesa ha il compito di sorvegliare minuziosamente ogni mansione e attività statale e della nazione in generale al fine di garantirne la sicurezza; eventualmente il Dicastero può condurre le operazioni difensive e offensive in stato di guerra.

    Art. 57
    Al Dipartimento di Ediltà Curule è affidata la gestione e il mantenimento di tutte le strutture informatiche della Res Publica.
    Possono far parte del Dipartimento tutti coloro che manifestino discreta conoscenza delle singole attività.
    I membri già facenti parte del Dipartimento valutano le richieste di adesione di nuovi candidati: i candidati ritenuti idonei possono essere confermati o meno dai Consoli.
    Il Dipartimento è presieduto da uno dei membri, a turni di quattro mesi secondo l'ordine di adesione. La gestione delle operazioni e l'organizzazione del lavoro è affidata a chi detiene la presidenza.
    I membri del Dipartimento di Ediltà Curule sono responsabili di ogni danno irreparabile, intenzionale o accidentale cagionato alle strutture informatiche della Res Publica, secondo le responsabilità del singolo.

    Art. 58
    Al Dipartimento di Ediltà Plebea è affidata:
    - la gestione della propaganda, pubblicizzndo la micronazione nel mondo, al fine di allargarne la base cittadina e farne crescere l'importanza;
    - il controllo sull'informazione, supervisionado il sistema d'informazione come garante della libertà di informazione e del rispetto delle leggi e della leicità dei servizi di informazione.
    Possono far parte del Dipartimento tutti coloro che manifestino interesse per le sue attività.
    I membri già facenti parte del Dipartimento valutano le richieste di adesione di nuovi candidati: i candidati ritenuti idonei possono essere confermati o meno dai Consoli.
    Il Dipartimento è presieduto da uno dei membri, a turni di quattro mesi secondo l'ordine di adesione. La gestione delle operazioni e l'organizzazione del lavoro è affidata a chi detiene la presidenza. Eventuali decisioni di ammissibilità o meno dei servizi informativi si procede a votazione a maggioranza assoluta dei membri.
    I membri del Dipartimento di Ediltà Plebea sono responsabili di eventuale volontaria cattiva pubblicità alla Res Publica, secondo le responsabilità del singolo.

    Art. 59
    Il Governo può far uso degli strumenti legislativi previsti dalla legge secondo i modi stabiliti:
    - nelle persone dei Consoli o dei Ministri per i propri campi di competenza, può presentare Disegni di legge in Senato;
    - può emanare Decreti e Decreti Legge;
    - può emanare una normativa in forza di legge attraverso la votazione di una legge delega del Senato;
    - i Ministri possono emanare Decreti Ministeriali.

    Art. 60
    In caso di assenza di un Console superiore ai sei giorni o di impedimento, tutti gli incarichi sono affidati temporaneamente all'altro Console secondo le indicazioni del Consiglio dei Ministri.
    In caso di assenza di entrambi i Consoli superiore ai sei giorni o di impedimento, tutti gli incarichi sono affidati temporaneamente al Tribuno della Plebe.
    In caso di assenza ingiustificata di un Console superiore ai venti giorni si procede con la richiesta di autorizzazione alle dimissioni forzate.
    In caso di assenza di un Ministro superiore ai sei giorni o di impedimento, tutti gli incarichi sono affidati temporaneamente ad un Console o ad un altro Ministro o al Tribuno della Plebe, secondo le indicazioni del Consiglio dei Ministri.
    In caso di assenza ingiustificata di un Ministro superiore ai venti giorni, si procede con la richiesta di autorizzazione alle dimissioni forzate.

    Art. 61
    I Consoli e i Ministri possono essere rimossi previa richiesta di rimozione dall'incarico avanzata da uno dei seguenti soggetti:
    - Tribuno della Plebe, dopo Plebiscito dell'Assemblea Popolare;
    - Senato, tramite provvedimento sottoposto a Consulto Ultimo;
    - Consoli, per la sola rimozione degli altri Ministri;
    - Principe del Senato;
    Le rimozioni possono essere autorizzate o respinte dopo parere favorevole a maggioranza assoluta di altre istituzioni elette secondo le seguenti prescrizioni:
    - in caso di richiesta di rimozione dei Ministri, sono chiamati ad esprimersi il Principe del Senato, il Tribuno della Plebe, i Consoli;
    - in caso di richiesta di rimozione del Console eletto, sono chiamati ad esprimersi il Principe del Senato, il Tribuno e gli altri Ministri; in caso di rimozione del Console eletto anche quello nominato è rimosso;
    Gli incarichi cui è stata autorizzata la rimossione non possono rimanere vacanti per più di quindici giorni, periodo entro il quale si devono tenere elezioni supplettive per assegnare gli stessi, ove richiesto.
    I Cittadini rimossi possono ricandidarsi per le nuove assegnazioni, salvo se sottoposti ad inchiesta per reati gravi che ne cagionano l'eleggibilità.
    Se i Cittadini rimossi da un incarico vengono rieletti per lo stesso, non è possibile chiederne nuova rimozione entro due mesi dalla nuova elezione.
    Il Console nominato può essere rimosso in qualunque momento del suo mandato dal Console eletto.

    Art. 62
    Il CNAI, Consiglio Nazionale Attività Interne, è un organo ausiliario del governo composto da esperti e rappresentanti delle categorie delle attività produttive che ha compito consultivo nei confronti del governo, ma non vincolante. Funge da intermediario con i rappresentanti del lavoro e indica al governo i possibili gestori di enti pubblici.

    Suggerisco inoltre all'AC di adottare il metodo già utilizzato nel passato:
    - eleggere un Presidente che gestisca i lavori, carica per la quale mi candido
    - procedere a discussione per tronconi e facendo riferimento a questo testo solo come base per la discussione, giusto per non partire da zero o quasi.

    Aspetto quindi i pareri di voi miei colleghi su questi due punti dichiarandom ida subito FAVOREVOLE ad entrambi.
     
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    Romano

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    Il precedente metodo l'avevo adottato perché funzionale. Non posso certo mostrarmi riottoso a ripeterlo ora :D

    FAVOREVOLE ad entrambe le due risoluzioni.
     
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  3. Luca Giulio Siculo
     
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    Anche io sono FAVOREVOLE
     
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    aspetto Ged con impazienza allora :D
     
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  5. Ged90
     
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    scusate sono tornato ora :D

    favorevole
     
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    Benissimo, allora con piacere chiudo questa prima discussione e provvedo ad aprire il primo troncone su cui dibattere;)
     
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    Romano

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    Posso fare una domanda? Ma abbiamo già eletto il Presidente dell'AC?
     
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    CITAZIONE (Caio Giulio Aquila @ 23/10/2008, 13:21)
    Posso fare una domanda? Ma abbiamo già eletto il Presidente dell'AC?

    CITAZIONE (Flavio Giulio Bellico @ 21/10/2008, 16:54)
    Suggerisco inoltre all'AC di adottare il metodo già utilizzato nel passato:
    - eleggere un Presidente che gestisca i lavori, carica per la quale mi candido
    - procedere a discussione per tronconi e facendo riferimento a questo testo solo come base per la discussione, giusto per non partire da zero o quasi.

    Aspetto quindi i pareri di voi miei colleghi su questi due punti dichiarandom ida subito FAVOREVOLE ad entrambi.

    CITAZIONE (Caio Giulio Aquila @ 21/10/2008, 18:31)
    Il precedente metodo l'avevo adottato perché funzionale. Non posso certo mostrarmi riottoso a ripeterlo ora :D

    FAVOREVOLE ad entrambe le due risoluzioni.

    ehm... come dire, hai pure già votato...
    ed alla carica di Presidente non s'è candidato nessun altro...
     
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    Romano

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    No. Io ho votato il fatto che lo si dovesse eleggere, non il fatto che si sia votato un Presidente dell'AC.

    Non accetto un tale votazione, fatta, come direbbero qui dalle mie parti, "ammucciata".
     
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  10. Luca Giulio Siculo
     
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    Sinceramente anche io credevo che si stesse votando il procedimento da adottare.
     
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    mi sembrava scontato. e pazienza, votiamo per il presidente.

    io mi candido e mi voto.
     
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  12. Luca Giulio Siculo
     
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    Io credo che Aquila potrebbe essere un buon presidente per la costituente. Lo ha dimostrato in passato e credo che possa farlo anche adesso. Io propongo Aquila come presidende.
     
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  13. Ged90
     
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    era scritto molto chiaramente che bellico si era candidato come presidente...

    vabbè io voto bellico -_-
     
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    bhe... manca solo il voto di Aquila se non ho inteso male...
     
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    Romano

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    Mi dispiace dover mettermi a spaccare in due la costituente, tuttavia, visto che è qualcuno è capace dell'autovoto, contrariamente ai miei principi, non voglio certo permettere che la Presidenza non venga data, per questione di onore, a me che ho dato tanto per la Costituzione.

    Voto il mio nome, quello di Aquila.
     
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20 replies since 21/10/2008, 15:54   188 views
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