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S.P.Q.R.
Senatus Populusque Romanus
LEGGE SICULO-TRAIANO SUGLI STUDI E SULLE SCUOLE
Art. 1 - La Res Publica riconosce lo studio e la scuola come diritto per la formazione culturale di ogni singolo cittadino, diritto che si può trasformare in dovere una volta intrapresa la via di studio scelta.
Art. 2 - Lo Stato si impegna a garantire ad ogni cittadino la formazione di strutture che contribuiscano alla formazione culturale, educativa e sociale del cittadino.
Art. 3 - Lo Stato riconosce come luoghi di studio e perciò soggetti alla giruisdizione super partes della Censura in vece allo Stato:
-La Scuola Palatina (in Italiano), Schola Palatina (Ufficiale in Latino);
-L'Università degli Studi dei Romani Quiriti (in Italiano), Universitas Studiorum Romanorum Quiritum (Ufficiale in Latino);
Art. 4 - La Schola Palatina provvede ad una formazione di base per ogni cittadino quirita istruendolo sulla storia della Micronazione e sulla sua legislazione, approfondendo gli argomenti riguardanti le principali cariche dello Stato. Alla fine dei corsi i cittadini che hanno frequentato attivamente le lezioni, per ottenere il Diploma Palatino, sono tenuti a presentare una relazione su quanto appreso per verificare le loro conoscenze. Il Diploma consente di accedere alle cariche di:Edile Plebeo, Edile Curule, Tribuno della Plebe e Giudice.
Art. 5 - L'università provvede ad una formazione più approfondita dei quiriti. Al termine delle lezioni il professore decreta l'ammissione o l'esclusione dagli esami. La Laurea si ottiene presentando una breve tesi riguardante la materia scelta dal professore attinente ai corsi frequentati.
L'attestato ricevuto in determinate facoltà consente l'accesso a nuove cariche del cursus honorum o ad alcune professioni all'interno della Micronazione.
Art. 6 - L'università deve assicurare i corsi obbligatori di Storia, Filosofia Classica, Diritto e Giornalismo.
Qui di seguito sono elencati i dettagli dei corsi obbligatori:
- Diritto, comprende lo studio e l'applicazione della Costituzione Quirita,delle leggi, per la completa formazione giuridico-politica del cittadino che vuole intraprendere il Cursus Honorum;
- Storia, comprende lo studio della nascita e dello sviluppo della Micronazione Res Publica con particolare attenzione agli eventi più importanti che hanno segnato il popolo Quirita;
- Filosofia Classica, comprende lo studio del pensiero filosofico sin dalle origini, l'età classica, l'età ellenistica e l'età romana, patrimonio irrinunciabile per un individuo che si definisce Quirita;
- Giornalismo, comprende lo studio delle tecniche fondamentali per l'impostazione e la redazione di un giornale, e per l'elaborazione di un articolo esaustivo.
Art. 7 - Le eventuali proposte di apertura di una facoltà devono essere vagliate e approvate, in un primo momento, dal consiglio universitario composto dal Rettore dell'università e Dai docenti tutti, e dal Censore in carica in un secondo momento.
Art. 8 - La schola palatina è diretta dal Censore che si assicura dello svolgimento regolare delle lezioni.
L'università è diretta dal Rettore, eletto semestralmente tra i docenti dal Censore Il suo compito è assicurarsi il normale svolgersi di lezioni ed esami e l'approvazione dei programmi.
Art. 9 - I diplomi palatini sono ad honorem nei seguenti casi:
- Agli insigniti de "Ovazione della Censura" o su di essa;
- Agli insigniti della carica di "Pater Patriae";
- Ai Princeps Senatus che hanno terminato il loro mandato.
Art. 10 - Sono concesse Laure ad Honorem a chi comprova dimostrate conoscenze mediante documenti di riconoscimento di tale conoscenza aventi una solida validità; viene concessa particolare Laurea Encomio di Civiltà Politica a chi:
-Ha ricoperto diverse volte cariche di prestigio nell'esecutivo;
-Agli insigniti de "Trionfo della Censura" o su di essa;
-Agli insigniti della carica di Magistrature Staordinarie.
Art. 11 - In caso in cui vi siano concorsi pubblici per determinate cariche i detentori di attestati vengono automaticamente favoriti dallo stato. Lo stesso certificato può avere medesimo valore nel settore privato.
Art. 12 - Tutti i professori, rettori e laureati sono iscritti in un apposito albo in università gestito dal Censore. Una copia di esso si trova in Censura.
Art. 13 - Entro un mese dall'entrata in vigore di questa legge, anche chi non possiede i diplomi adeguati, potrà richiedere alla Censura, con documentazione valida della preparazione in quella determinata materia, la cattedra di una specifica materia didattica.
Art.14 - Di seguito si riportano le cariche e le professioni alle quale si può accedere dopo l'ottenimento della Laurea:
-Laurea in Diritto e in Storia: consente di ricoprire le cariche di: Questore, Pretore, Console, Principe del Senato e Dittatore.
- Laurea in Storia e Filosofia Classica: consente di ricoprire la carica di Censore
- Laurea in Giornalismo: consente l'apertura di un proprio giornale secondo la legge, o l'assunzione come giornalisti presso una redazione.
Edited by Luca Giulio Siculo - 16/11/2009, 12:58.