IV. ORDINAMENTO DELLO STATO

I. Le Assemblee Legislative - II. Il Principe del Senato: DISCUTIAMO DA ZERO QUI

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    Picchè nu sem nu e quand passeme la gente fa': esseè...quiss!!

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    allora, rimescoliamo le carte in tavola.
    quella che segue è la bozza, che accoglie le modifiche proposte da luca e jegan.

    ora, discutiamone pure articolo per articolo.

    e sopratutto aspetto Ged che mi posti qualche bell'articolo da lui riscritto se no lo corco di mazzate :asd:

    CITAZIONE
    IV. ORDINAMENTO DELLO STATO


    I. Le Assemblee Legislative

    Art. 36
    Il potere legislativo è onere delle assemblee del Senato della Res Publica e dell'Assemblea Popolare che esercitano tali incarichi per conto dei Cittadini della Res Publica.
    La Legge determina i casi d’ineleggibilità e d’incompatibilità con l'ufficio di Senatore o la partecipazione all'Assemblea Popolare, fatto salvo il principio dell'unicità di appartenenza ad una sola delle due assemblee.
    Ogni membro delle assemblee legislative rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
    I membri del Senato non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle proprie funzioni.
    Ciascun’assemblea adotta il proprio regolamento procedurale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

    Art. 37
    Le sedute delle due assemblee, di norma, avvengono in modo separato.
    La seduta unica delle due assemblee è detta Concilio della Plebe ed è convocata su richiesta dei Consoli, o del Tribuno della Plebe o del Principe del Senato, in tutte le occasioni nelle quali tutti i Quiriti sono chiamati a pronunciarsi colleggialmente in modo pubblico o con voto segreto.
    L'Assemblea Popolare è presieduta dal Tribuno della Plebe, il Senato è presieduto dal Principe del Senato e i Concili della Plebe sono presieduti dai Consoli.
    Le sedute del Senato sono aperte per la discussione ai Senatori, ai Consoli, ai Ministri, al Principe del Senato, al Tribuno della Plebe eletto e, se convocati, a terzi cui è concesso solo il diritto di parola.
    Le sedute dell'Assemblea Popolare sono aperte per ogni attività ai suoi membri, ai Consoli e, se convocati, a terzi cui è concesso solo il diritto di parola.
    Le deliberazioni di ciascun’assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro membri e se non sono adottate a maggioranza dai presenti, salvo differenti prescrizioni stabilite dalla Costituzione.

    Art. 38
    Il Senato della Res Publica è composto da sette Senatori, eletti dai cittadini nei modi previsti da apposita legge elettorale, e da Senatori che possono essere nominati del Principe del Senato per particolari meriti verso la Res Publica, esclusivamente nel primo mese del proprio mandato. Il Principe del Senato può nominare fino ad un massimo di tre senatori complessivi nel proprio mandato, comprensivi di eventuali cittadini rimossi da tale incarico.
    Sono eleggibili e nominabili tutti i cittadini che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
    Sono ammessi all'Assemblea Popolare tutti i cittadini che non fanno parte del Senato, purchè abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
    Il numero di seggi del Senato può essere modificato, a fine legislatura e prima delle nuove elezioni, in funzione della popolazione Quirita, procedendo ad una variazione di un seggio per ogni variazione di cinque Quiriti rispetto alla popolazione presente nella precedente elezione.

    Art. 39
    Tutti i Senatori hanno il diritto di partecipare ai lavori di discussione del Senato.
    Alle votazioni del Senato su proposte ordinarie sono ammessi tutti i Senatori; alle votazioni su questioni di fiducia, magistrature straordinarie e votazioni straordinarie sono ammessi i soli Senatori eletti, salvo diverse eccezioni specificate dalla Costituzione.

    Art. 40
    Il mandato legislativo dei Senatori eletti è fissato nella durata di sei mesi, cui può essere concessa per legge una o più proroghe soltanto in caso di guerra o magistratura speciale ed in ogni caso non superiore ai tre mesi complessivi.
    Le elezioni del Senato devono svolgersi entro dieci giorni dalla fine del mandato precedente.
    Dalla scadenza del mandato all'insediamento del nuovo Senato restano in carica i Senatori eletti uscenti, cui è concesso solo di terminare le votazioni per le discussioni precedenti la scadenza del mandato e approvare quei provvedimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni.
    L'esito favorevole delle elezioni del Senato è ratificato e reso noto dal Principe del Senato tramite provvedimento pubblico che gli è obbligato dal rispetto della volontà dei Quiriti.
    I Senatori, prima di assumere le proprie funzioni, prestano in seno al Senato il seguente giuramento: "Io giuro, davanti a tutto il Senato e al Popolo Romano, di osservarne fedelmente la Costituzione , tutte le romane leggi e le sue volontà cercando di adempiere al meglio nell’esercizio del mio dovere di Senatore della Res Publica."
    Le prime riunioni del Senato hanno luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni.
    I Senatori nominati dal Principe del Senato rimangono in carica fino al termine del mandato di quest'ultimo.
    In caso di assenza superiore ai sette giorni o di impedimento noto o ignoto, è d'obbligo procedere a formalizzare pubblico richiamo al Senatore assenteista. Al secondo richiamo consecutivo deve essere obligatoriamente avviata la richiesta di dimissioni forzate. L'obligatorietà di tali azini ricade sulle istituzioni che possono avviare la richeista di dimissioni.
    Il Senatore che intende assentarsi può affidare, dandone pubblica notifica, la supplenza del suo incarico ad un altro Senatore, per un tempo limitato a venti giorni.

    Art. 41
    Il Tribuno della Plebe è un membro dell'Assemblea Popolare eletto semestralmente, a maggioranza assoluta, da un Concilio della Plebe da convocarsi obligatoriamente dai Consoli che lo presiedono.
    Le elezioni del Tribuno della Plebe devono svolgersi entro dieci giorni dalla fine del mandato precedente.
    Dalla scadenza del mandato all'insediamento del nuovo Tribuno l'ufficio è onere dei Consoli cui è concesso solo di terminare le votazioni per le discussioni precedenti la scadenza del mandato.
    L'esito favorevole delle elezioni del Tribuno della Plebe è ratificato e reso noto dai Consoli tramite provvedimento pubblico che gli è obbligato dal rispetto della volontà dei Quiriti.
    Può candidarsi per la carica di Tribuno qualunque Quirita appartenente all'Assemblea Popolare. Prima delle elezioni, nel candidarsi, il Tribuno deve scegliere un vice che svolga i compiti di supplenza secondo le modalità previste dalla legge.
    Il Tribuno della Plebe, prima di assumere le sue funzioni, presta in seno all'Assemblea Popolare il seguente giuramento: "Io giuro, davanti a tutto il Popolo Romano, di osservarne fedelmente la Costituzione , tutte le romane leggi e le sue volontà cercando di adempiere al meglio nell’esercizio del mio dovere di Tribuno della Plebe." Stesso giuramento va fatto, con relativa modifica, dal vice.
    Il Tribuno della Plebe gode delle seguenti inalienabili prerogative:
    - presiede l'Assemblea Popolare e ne regola le attività;
    - può convocare il Concilio della Plebe;
    - partecipa di diritto al Consiglio dei Ministri;
    - avanza richiesta di rimozione dall'incarico di altre istituzioni, secondo quanto previsto dalla legge;
    - chiede pareri all'Assemblea Popolare;
    - può emanare Decreti Ministeriali su tutto ciò che non sia competenza di altri ministeri o già materia di una legge esistente;
    - svolge obbligatoriamente gli altri compiti che la Costituzioni e la legge gli affidano.
    In caso di assenza superiore ai sei giorni o di impedimento noto o ignoto, l'incarico del Tribunato è affidato temporaneamente al suo vice. In caso di eguale assenza del vice l'incarico passa provvisoriamente ad uno dei Consoli secondo le indicazioni del Consiglio dei Ministri.
    In caso di assenza ingiustificata superiore ai venti giorni si procede con la richiesta di autorizzazione alle dimissioni forzate.

    Art. 42
    Il Plebiscito è il mezzo con il quale il Tribuno della Plebe chiede il parere dell'Assemblea Popolare. Il voto a maggioranza assoluta dei votanti, ovvero la metà più uno di coloro che esprimoni il proprio voto, dell'Assemblea gli concede diritto di veto su eventuale provvedimento in discussione al Senato, oppure l'autorizzazione a chiedere la rimozione dall'incarico di istituzioni elette.
    Il Consulto è il voto che sancisce l'approvazione dei provvedimenti in discussione al Senato, il cui esito è il giudizio che raccoglie la maggioranza assoluta dei Senatori eletti, cioè la metà più uno degli aventi diritto.
    Il Consulto Ultimo è il voto espresso a maggioranza qualifica dei Senatori, ovvero dai due terzi del Senato, su questioni riguardanti l'autorizzazione chiedere la rimozione dall'incarico di istituzioni elette, modifiche alla Costituzione, decisioni di grave importanza su cui è richiesto il voto da parte del Principe del Senato, oppure dei Consoli oppure del Tribuno della Plebe.

    Art. 43
    L'iniziativa di legge è prerogativa di entrambe le assemblee.
    Il Senato è il primo detentore del diritto a legiferare per lo Stato, per proposta dei Senatori, o per Petizione Popolare posta in Assemblea Popolare e segnalata in Senato dal Tribuno della Plebe o su sollecitazione del Governo.
    L'Assemblea Popolare è il mezzo di consultazione del popolo per il Tribuno della Plebe. In essa possono essere discussi tutti i tipi di provvedimenti non Costituzionali.

    Art. 44
    Ogni provvedimento, che venga dall'Assemblea Popolare o dallo stesso Senato, deve essere presentato ai Senatori affinchè possano prenderne visione e discuterne. Al termine del dibattito il Tribuno della Plebe può esprime il suo giudizio favorevole o può invocare un Plebiscito che gli conferisca il potere di veto.
    Dopo la discussione, se il Tribuno della Plebe non ha posto il proprio veto, il disegno di legge è sottoposto al Consulto da parte del Senato.
    Il Principe del Senato, entro una settimana dall'approvazione del medesimo, può controfirmare il provvedimento ed ufficializzarlo, oppure può rimandarlo al Senato per un nuovo Consulto. Se il nuovo Consulto ha esito favorevole il Principe è obbligato controfirmare il provvedimento ed ufficializzarlo.

    Art. 45
    E' indetto Referendum Popolare su richiesta dell'Assemblea Popolare mediante il Tribuno della Plebe, o su proposta di cinque Senatori della Res Publica.
    Il Referendum può essere indetto per deliberare l'abrogazione, totale e parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge.
    Non è ammesso il referendum per leggi di amnistia o d’indulto e per la ratifica di trattati internazionali.
    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini.
    La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
    La legge determina i modi di attuazione del referendum.

    Art. 46
    L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
    Negli altri casi il Governo non può, senza delega delle assemblee, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria, se non sotto magistratura straordinaria.

    Art. 47
    Il Senato autorizza con Consulto la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
    Il Senato autorizza con Consulto Ultimo l'adozione di Magistrature Straordinarie e conferisce agli aventi diritto i poteri che esse comportano secondo i modi espressi dalle leggi, altresì delibera con Consulto Ultimo lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.
    L'Amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a Consulto Ultimo dei membri del Senato, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
    La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi in seguito alla presentazione del disegno di legge.

    Art. 48
    I Senatori, il Principe del Senato e il Tribuno della Plebe possono essere rimossi previa richiesta di rimozione dall'incarico avanzata da uno dei seguenti soggetti:
    - Tribuno della Plebe, dopo Plebiscito dell'Assemblea Popolare;
    - Senato, tramite provvedimento sottoposto a Consulto Ultimo;
    - Consoli, dopo parere espresso dal Concilio della Plebe;
    - Principe del Senato;
    Le rimozioni possono essere autorizzate o respinte dopo parere favorevole a maggioranza assoluta di altre istituzioni elette secondo le seguenti prescrizioni:
    - in caso di richiesta di rimozione di Senatori, sono chiamati ad esprimersi i Senatori, il Principe del Senato, il Tribuno della Plebe, i Consoli;
    - in caso di richiesta di rimozione del Tribuno della Plebe o del suo vice, sono chiamati ad esprimersi il Principe del Senato, i Consoli, i membri dell'Assemblea Popolare;
    - in caso di richiesta di rimozione del Principe del Senato sono chiamati ad esprimersi tutti i membri della cittadinanza Quirita, tramite Concilio della Plebe presieduto dai Consoli.
    Gli incarichi cui è stata autorizzata la rimossione non possono rimanere vacanti per più di quindici giorni, periodo entro il quale si devono tenere elezioni supplettive per assegnare gli stessi.
    I Cittadini rimossi possono ricandidarsi per le nuove assegnazioni, salvo se sottoposti ad inchiesta per reati gravi che ne cagionano l'eleggibilità.
    Se i Cittadini rimossi da un incarico vengono rieletti per lo stesso, non è possibile chiederne nuova rimozione entro due mesi dalla nuova elezione.
    I Senatori nominati possono essere rimossi in qualunque momento del loro mandato dal Principe del Senato.
    Non possono essere nominati Senatori dal Principe cittadini cui è stata imposta la rimozione dall'incarico di Senatori eletti durante la legislazione corrente.

    II. Il Principe del Senato

    Art. 49
    Il Principe del Senato è il Capo dello Stato. Egli rappresenta l'unità della nazione, è il garante della Costituzione e assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.

    Art. 50
    La carica del Principe del Senato è annuale.
    Egli è eletto dal Senato mediante Consulto Ultimo tra i Senatori eletti. Al terzo scrutinio è eletto mediante Consulto.
    Dal termine del mandto all'insediamento del nuovo Principe, il Senato è presideduto dal Principe uscente, salvo non sia stato costretto alle dimissioni; in caso di dimissioni coercitive o di assenza del Principe uscente, il Senato è presieduto dal Senatore eletto che abbia ricoperto più mandati, in caso di parità ha precedenza il Senatore più anziano.
    L'esito favorevole delle elezioni del Principe è ratificato e reso noto dai Consoli tramite provvedimento pubblico che gli è obbligato dal rispetto della volontà del Senato.
    In caso di assenza superiore ai sei giorni o di impedimento, l'incarico è affidato temporaneamente ad uno dei Consoli secondo le indicazioni del Consiglio dei Ministri.
    In caso di assenza ingiustificata superiore ai venti giorni o di impedimento noto o ignoto, si procede con la richiesta di autorizzazione alle dimissioni forzate.
    È eleggibile solo un Cittadino che abbia ricoperto per almeno un mandato completo l'incarico di Console o per due mandati completi l'incarico di Senatore.

    Art. 51
    Il Principe del Senato gode delle seguenti inalienabili prerogative:
    - presiede il Senato, partecipando alle discussioni e alle votazioni dello stesso, durante il suo mandato, anche se non è eletto;
    - vaglia i documenti e i provvedimenti del Senato secondo le modalità espresse dalla legge;
    - conferisce l'incarico alle istituzioni elette tramite provvedimento pubblico che gli è obbligato dal rispetto della volontà popolare;
    - emana editti della durata di quindici giorni e regolamentati, come previsto dalla legge;
    - ha diritto di veto sui Decreti Legge e sui Decreti Legislativi;
    - provvede alla scelta dei Senatori nominati secondo quanto previsto dalla legge, sotto consiglio del Tribuno della Plebe, o del Senato, o dell'Assemblea Popolare, o secondo motu proprio; le nomine debbono tener conto dei limiti numerici previsti dalla legge; gode altresì del potere di revoca di tali nomine;
    - avanza richiesta di rimozione dall'incarico di altre istituzioni, secondo quanto previsto dalla legge;
    - ha il comando strategico delle forze armate;
    - in caso di guerra presiede lo Stato Maggiore della Repubblica per la Difesa Nazionale, coadiuvato dai Consoli secondo la legge;
    - svolge obbligatoriamente gli altri compiti che la Costituzioni e la legge gli affidano.

    Art. 52
    Il Principe del Senato non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni che obbediscano all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge.
    Tale tutela decade per ogni atto di alto tradimento, o attentato alla Costituzione o violazione di qualunque legge della Res Publica cui è obbligato a rispondere come esempio per tutti i Cittadini.

    Art. 53
    Il Principe del Senato, prima di assumere le sue funzioni, presta in seno al Senato il seguente giuramento: "Io giuro, davanti a tutto il Senato e al Popolo Romano, di osservarne fedelmente la Costituzione , tutte le romane leggi e le sue volontà cercando di adempiere al meglio nell’esercizio del mio dovere di Principe del Senato."

    EDIT: IL TESTO PRESENTA TUTTE LE MODIFICHE CHE SONO STATE PROPOSTE NEL CORSO DELLA DISCUSSIONE SUCCESSIVA

    Edited by Flavio Giulio Bellico - 26/11/2008, 23:30
     
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    yuhu :D
    scrivete qualcosa ;)
     
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    Romano

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    Non possiamo riprendere da lunedì? Vorrei parteciparvi attivamente, ma non mi sento ancora in grado di farlo.
    Comunque è il testo di prima, vero? che sfiga... per smontarlo ed osservarlo rigo per rigo ci ho dovuto fare un lavoro da mastro ed ora bisogna rifarlo....

    Facciamo una cosa... Bellico, gli articoli che in precedenza non stati oggetti di dibattito, leviamoli direttamente, così ci concentriamo su quelli più interessanti.
     
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  4. ~Jegan
     
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    Aspettiamo che Aquila si riprendi totalmente. Quando siamo di nuovo tutti, ricominciamo a discutere.
     
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  5. Ged90
     
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    CITAZIONE
    Art. 48
    I Senatori eletti, il Principe del Senato e il Tribuno della Plebe possono essere rimossi previa richiesta di rimozione dall'incarico avanzata da uno dei seguenti soggetti:
    - Tribuno della Plebe, dopo Plebiscito dell'Assemblea Popolare;
    - Senato, tramite provvedimento sottoposto a Consulto Ultimo;
    - Consoli, dopo parere espresso dal Concilio della Plebe;
    - Principe del Senato;
    Le rimozioni possono essere autorizzate o respinte dopo parere favorevole a maggioranza assoluta di altre istituzioni elette secondo le seguenti prescrizioni:
    - in caso di richiesta di rimozione di Senatori eletti, sono chiamati ad esprimersi i Senatori, il Principe del Senato, il Tribuno della Plebe, i Consoli;
    - in caso di richiesta di rimozione del Tribuno della Plebe o del suo vice, sono chiamati ad esprimersi il Principe del Senato,i Consoli, i membri dell'Assemblea Popolare;
    - in caso di richiesta di rimozione del Principe del Senato sono chiamati ad esprimersi tutti i membri della cittadinanza Quirita, tramite Concilio della Plebe e presieduto dai Consoli.
    Gli incarichi cui è stata autorizzata la rimossione non possono rimanere vacanti per più di quindici giorni, periodo entro il quale si devono tenere elezioni supplettive per assegnare gli stessi.
    I Cittadini rimossi possono ricandidarsi per le nuove assegnazioni, salvo se sottoposti ad inchiesta per reati gravi che ne cagionano l'eleggibilità.
    Se i Cittadini rimossi da un incarico vengono rieletti per lo stesso, non è possibile chiederne nuova rimozione entro due mesi dalla nuova elezione.
    I Senatori nominati possono essere rimossi in qualunque momento del loro mandato dal Principe del Senato.
    Non possono essere nominati Senatori dal Principe cittadini cui è stata imposta la rimozione dall'incarico di Senatori eletti durante la legislazione corrente.

    ho provato a modificare l'articolo alla meno peggio...se ne può ampiamente discutere :asd:
     
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    Mi pare una buona modifica, ma per venire incontro ad Aquila aspetterò lunedì.
    comunque ripeto: io l'adotto in toto.
    a parte una piccola correzione:
    "tramite Concilio della Plebe e presieduto dai Consoli." --> "tramite Concilio della Plebe presieduto dai Consoli." :asd:
     
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  7. Ged90
     
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    errore di battitura :asd:
     
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    Vi ringrazio.
     
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    Siamo a martedì... dunque?

    ho già aggiunto la modifica suggerita da Ged.


    giusto a titolo conoscitivo, ditemi è favorevole alle soluzioni:
    - "abolire tribunato onorario e mettere un vice tribuno" (se favorevoli, indicare se la proposta che ho fatto va bene o scrivete la vostra. nel dettaglio)
    - "mantenere il tribunato onorario" (se favorevoli, scrivete la vostra proposta nel dettaglio)
     
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    Mantenere il tribunato onorario.

    La proposta mia è la seguente:

    La carica di Tribuni Onorari è una carica conferita per onore ai Padri della Patria. Nel massimo numero di due, nominati per volontà del Senato da cui possono anche essere singolarmente deferiti, questi svolgono un ruolo di osservatori per il giusto funzionamento del sistema della Res Publica.
    Essi godono di tre sole prerogative:
    1) Svolgere il ruolo di Interré tra un Tribunato della Plebe e l'altro, avendo esclusivamente compiti di ordinaria amministrazione ed aiutando le autorità competenti nello svolgimento delle elezioni tribunizie in seno all'Assemblea Popolare;
    2) Svolgere un ruolo di sostituzione in caso di assenza prolungata da parte del Tribuno della Plebe, che non rientri tuttavia nei casi in cui non si renda necessaria la rimozione;
    3) Convocare in casi eccezionali un Concilio della Plebe e chiamare così a Consulto tutta la cittadinanza Quirita nei momenti di crisi che lo richiedano.
    Nel momento in cui, essendo venuti meno coloro che hanno ricevuto il conferimento di Padri della Patria, il Senato può decidere se avvalersi o meno di tali cariche, procedendo o a delle nomine da parte dell'assemblea senatorile o a regolari elezioni.

    Mi pare di aver messo tanto. Ho anche scritto un ruolo di controllo da parte del Senato che può deferirli e quindi sostituirli.
    Non solo, nel caso non vi siano più padri della patria, e voglio ricordare che il titolo di padre della patria nel mondo antico poteva essere conferito a personaggi di grandissimo ed altissimo spessore - Cesare pur non avendo fondato Roma, lo divenne, come altri, tipo Cicerone se non erro, ho messo un clausola dove di questo ruolo di osservatore il Senato può decidere cosa farne, potendo così giudicare se sono necessari o meno, a seconda della prossima situazione della res publica o della sua demografia.
     
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    ovviamente io aborro come poche altre cose questa proposta e preferisco quella del vice-tirbuno proposta da Jegan e già raccolta nel testo di cui sopra.

    vediamo Jegan e Ged che hanno da dire a proposito...
    rimando ogni commento ed analisi della proposta di Aquila a dopo che si saranno pronunciati, perchè se no la discussione devia di nuovo da questo semplice punto: chi è favorevole a cosa.
    perchè se esiste già un orientamento di fondo, è inutile tergiversare.

    p.s. se qualcuno l'analisi la vuole prima, me lo dica, che glie la mando in privato.
     
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    Aborro. Una parola troppo forte da parte di chi questo ruolo lo aveva accettato in passato, approvato, sottoscritto ed firmato per la presente costituzione - e vi ricordo che siamo qui per una modifica costituzionale, non in presenza della creazione di un nuovo testo.

    Aspetto il commento sia di Tacito quanto di Augusto, sperando che siano capaci di una analisi ben più coerente e reale del contesto.
     
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    CITAZIONE (Caio Giulio Aquila @ 19/11/2008, 14:54)
    Aborro. Una parola troppo forte da parte di chi questo ruolo lo aveva accettato in passato, approvato, sottoscritto ed firmato per la presente costituzione -

    e che ha detto pubblicamente un centinaio di volte che sono stati commessi degli errori. quindi?
    a differenza di chi si crede eterno, immutabile e infallibile...

    CITAZIONE
    e vi ricordo che siamo qui per una modifica costituzionale, non in presenza della creazione di un nuovo testo.

    infatti stiamo modificando la parte cui ci è stat data autorizzazione dal Senato.

    CITAZIONE
    Aspetto il commento sia di Tacito quanto di Augusto, sperando che siano capaci di una analisi ben più coerente e reale del contesto.

    ricominciamo eh?
    irreale e incoerente è la tua porposta.
     
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    CITAZIONE
    irreale e incoerente è la tua porposta.

    Non sei stato mai capace di spiegarne realmente il perché, senza andare a dire la storiella del privilegio... che ti fa troppo comodo.
    La modifica che ho messo elimina ogni privilegio: il Senato può destituirli. Però continui con le tue millanterie.
     
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    CITAZIONE (Caio Giulio Aquila @ 19/11/2008, 15:30)
    CITAZIONE
    irreale e incoerente è la tua porposta.

    Non sei stato mai capace di spiegarne realmente il perché, senza andare a dire la storiella del privilegio... che ti fa troppo comodo.
    La modifica che ho messo elimina ogni privilegio: il Senato può destituirli. Però continui con le tue millanterie.

    io mi sono risparmiato il mio giudizio approfondito (ce l'ho bello che pronto) per non incominciare questo teatrino tra me e te.
    come al solito te fa orecchie da mercante e scagli giudizi sugli altri.

    io dovrei dare spiegazioni su "irreale e incoerente"? certo dopo che tu avrai dato giustificazione di perchè hai rivolto queste accuse alla mia analisi. robe da matti!

    finiscila e accetta quel che ti cheido da troppo tempo: vediamo chi è favorevole a cosa e risolviamo la faccenda.
     
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41 replies since 13/11/2008, 22:42   235 views
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