PIANO LAVORI II

Revisione costituzionale

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    Romano

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    LAVORI IN CORSO

    CITAZIONE
    I.Dichiarazione di Indipendenza Non soggetto a modifica
    II.Carta dei Principi fondamentali Non soggetto a modifica
    III.Libertà, Diritti e Doveri del Cittadino
    -Sulle Libertà. Non soggetto a modifica
    -Sui Diritti. Non soggetto a modifica
    -Sui Doveri. Non soggetto a modifica
    IV.Ordinamento Dello Stato
    -Le Assemblee Legislative Modificato
    -Il Principe del Senato Revisione
    -L'Esecutivo Revisione
    -La Magistratura Giudiziaria Revisione
    -Sugli strumenti legislativi della Res Publica Revisione
    V.Disposizioni Belliche
    -Stati di Pace, Guerra e d'Assedio Revisione
    -Le Forze Armate Modifica in corso
    VI.Magistrature Straordinarie
    -Dittatura Non soggetto a modifica
    -Magistrature straordinarie collegiali Non soggetto a modifica
    *Disposizioni transitorie e finali Non soggetto a modifica


    *Nuova sezione: Riguardo le inadempienze e le rimozioni

    Questo è il piano lavoro che avrei previsto. Ho preferito l'inclusione di un'unica nuova sezione per le inadempienze e rimozioni, aumentando la numerazione.
    Essa verrà posta dopo il Titolo VI.

    Edited by Caio Giulio Aquila - 23/1/2009, 15:56
     
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  2. Gneo Sergio Catilina
     
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    Quindi da dove e come iniziamo, presidente?
     
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  3. Maximus Seiano Conti
     
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    non voglio fare il pignolo, ma credo che il termine corretto sia revisione, non rivisione.
     
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    Corretto, grazie della segnalazione.

    Ora, Catilina, lo comunico: voglio fare un'azione organica, chiara, programmata.
     
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    Romano

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    Modificato Assemblee Legislative.

    Presenta:
    -Slittamento della numerazione;
    -Diminuizione del Senato da 8 a 6;
    -Nuovo articolo del Tribunato della plebe


    CITAZIONEI. Le Assemblee Legislative

    Art. 36



    Il potere legislativo è onere delle assemblee del Senato della Res Publica e dell'Assemblea Popolare che esercitano tali incarichi per conto dei Cittadini della Res Publica.
    La seduta unica delle due assemblee è detta Concilio della Plebe ed è convocata nei casi e nei modi previsti dalla legge.
    Sono ammessi all'Assemblea Popolare tutti i cittadini che non fanno parte del Senato, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.


    Art. 37

    Il Senato della Res Publica è composto fino ad un massimo di dieci Senatori:
    - sei Senatori sono eletti dai cittadini nei modi previsti da apposita legge elettorale;
    - due Senatori possono essere nominati del Principe del Senato per particolari meriti verso la Res Publica; la loro senatura onoraria ha la durata della legislazione corrente in cui vengono nominati ed è in ogni caso revocabile dal Principe del Senato salvo diversa disposizione normativa.
    Sono eleggibili e nominabili tutti i cittadini che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.


    Art. 38

    Tutto il Senato ha diritto di voto sulle leggi dello Stato.
    Solo i Senatori eletti possono votare la fiducia o la sfiducia al Governo.
    La Legge determina i casi d’ineleggibilità e d’incompatibilità con l'ufficio di Senatore e la partecipazione all'Assemblea Popolare.
    Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due assemblee.



    Art. 39

    Il mandato legislativo è fissato nella durata di sei mesi, cui può essere concessa per legge una o più proroghe soltanto in caso di guerra o magistratura speciale.
    Le elezioni del Senato devono svolgersi entro sessanta giorni dalla fine del mandato precedente.
    La prima riunione del Senato e dell'Assemblea Popolare ha luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni.



    Art. 40

    L'Assemblea Popolare è presieduta dal Tribuno della Plebe.
    I Concili della Plebe sono presieduti dai Consoli.
    Il Senato è presieduto dal Principe del Senato.
    Ciascun’assemblea adotta il proprio regolamento procedurale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
    Le sedute del Senato sono aperte ai Senatori, ai Consoli, ai Ministri, al Principe del Senato e al Tribuno della Plebe eletto.
    Le deliberazioni di ciascun’assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro membri e se non sono adottate a maggioranza dai presenti, salvo differenti prescrizioni stabilite dalla Costituzione.



    Art. 41

    Ogni membro delle assemblee legislative rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
    I membri del Senato non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle proprie funzioni.
    Senza autorizzazione del Senato, nessun Senatore può essere privato della libertà personale, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna.




    Art. 42

    L'iniziativa di legge è prerogativa di entrambe le assemblee.
    Il Senato, nelle persone dei soli Senatori eletti, è il primo detentore del diritto a legiferare per lo Stato, per proposta dei Senatori o per Petizione Popolare posta in Assemblea Popolare e segnalata in Senato dal Tribuno della Plebe.
    L'Assemblea Popolare è un mezzo di consultazione del popolo per il Tribuno della Plebe, affiancato dai Tribuni onorari, cariche occupate dai padri della patria.
    L'Assemblea Popolare propone Referendum, elegge a maggioranza assoluta il Tribuno della Plebe, propone petizioni popolari e può denunciare problemi di qualsiasi natura.




    Art. 43

    Ogni disegno di legge deve essere presentato al Senato affinché i Senatori possano prenderne visione e discuterne. Al termine del dibattito il Tribuno della Plebe esprime il suo giudizio e può invocare un Plebiscito che gli conferisca il potere di veto.
    Dopo la discussione, se il Tribuno della Plebe non ha imposto il proprio veto, il disegno di legge è sottoposto al Consulto da parte del Senato.
    Il Principe del Senato, entro una settimana dall'approvazione del medesimo, chiede il parere al Pretore sulla sua validità; in seguito potrà controfirmarla o respingerla per un massimo di due volte. Alla terza il Senato procede a Consulto Ultimo. In caso di esito favorevole del Consulto Ultimo il Principe è costretto a firmare la legge.
    Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Ufficio di Presidenza del Senato ed entrano in vigore tre giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che le stesse stabiliscano un diverso termine.


    Art. 44

    Il Plebiscito è il mezzo con il quale il Tribuno della Plebe chiede il parere su un determinato provvedimento ai cittadini non ammessi al Senato e che gli può conferire il potere di veto sullo stesso provvedimento. Con la stessa procedura può chiedere le dimissioni dei ministri che reputa inefficienti.
    Il Consulto è il voto che sancisce l'approvazione del disegno di legge, se si esprime ad esso favorevole la maggioranza assoluta dei Senatori, cioè la metà più uno degli aventi diritto.
    Il Consulto Ultimo è il voto espresso a maggioranza qualifica dei Senatori, cioè dai due terzi del Senato, su questioni riguardanti: la fiducia al governo, decisioni di grave importanza, modifiche alla costituzione, votazione su una legge respinta per già due volte dal Principe del Senato.



    Art. 45



    Il Tribunato della Plebe è la magistratura predisposta alla direzione dei lavori dell'Assemblea Popolare ed è il portavoce della Plebe presso il Senato.
    Esso è composto dal Tribuno della Plebe effettivo, eletto ogni semestre non oltre la scadenza di dieci giorni dal mandato precedente, e dai due Tribuni Onorari, cariche concesse dal Senato per merito a personaggi autorevoli che hanno avuto accesso al titolo di Padri della Patria.
    Il Tribuno della Plebe effettivo, oltre ai compiti di presiedere e coordinare l'Assemblea Popolare, rappresentarla in Senato ed esprimerne la volontà attraverso il potere di veto, può emanare decreti aventi valore di legge, i quali, pur avendo efficacia immediata, dovranno essere approvati dalle Assemblee Legislative entro un mese.
    I Tribuni della Plebe Onorari hanno il diritto di aprire un Concilio della Plebe previo assenso del Tribuno della Plebe effettivo e del Principe del Senato, ma non hanno la possibilità di emanare decreti aventi valore di legge, né di esercitare il diritto di veto. Possono sostituire il Tribuno della Plebe su sua precisa richiesta o su esplicito mandato del Senato qualora quest'ultimo risulti effettivamente e temporaneamente assente, ma solo per l'esclusiva gestione degli atti di ordinaria amministrazione e per il disbrigo delle pratiche correnti.
    Nel prendere possesso delle proprie funzioni, i Tribuni della Plebe prestano il seguente giuramento: "Io giuro, davanti a tutto il Popolo Romano, di osservarne fedelmente la Costituzione , tutte le romane leggi e le sue volontà cercando di adempiere al meglio nell’esercizio del mio dovere di Tribuno della Plebe."
    L'Assemblea Popolare tramite Plebiscito può:
    - esprimere per mezzo del Tribuno della Plebe il veto su un certo provvedimento emanato dal Senato o da un qualsiasi magistrato;
    - sancire le dimissioni di taluni ministri a causa di inefficienza e/o inettitudine.
    Hanno diritto a votare il plebiscito tutti i cittadini facenti parti dell'Assemblea Popolare. Le votazioni sono indette dal tribuno della plebe, che deve fare in modo che si concludano nel più breve tempo possibile, dando comunque a chiunque il tempo di meditare sul testo da approvare.
    La richiesta di apertura della seduta dell'Assemblea Popolare può essere effettuata da un qualsiasi cittadino che ne faccia parte.
    Il tribuno come sopra stabilito, può usufruire dell'Assemblea Popolare per chiedere il parere del popolo su taluni oggetti di discussione in Senato.




    Art. 46



    E' indetto Referendum Popolare su richiesta dell'Assemblea Popolare mediante il Tribuno della Plebe o cinque Senatori della Res Publica.
    Il Referendum può essere indetto per deliberare l'abrogazione, totale e parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge.
    Non è ammesso il referendum per leggi di amnistia o d’indulto e per la ratifica di trattati internazionali.
    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini.
    La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    La legge determina i modi di attuazione del referendum.


    Art. 47



    L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
    Negli altri casi il Governo non può, senza delega delle assemblee, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria, se non sotto magistratura straordinaria.


    Art. 48



    Il Senato autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
    Il Senato delibera per legge l'adozione di Magistrature Straordinarie e conferisce agli aventi diritto i poteri che esse comportano secondo i modi espressi dalle leggi, altresì delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.
    L'Amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a Consulto Ultimo dei membri del Senato, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
    La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi in seguito alla presentazione del disegno di legge.
     
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4 replies since 8/1/2009, 14:52   46 views
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