Riguardo le "Assemblee Legislative"

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    Romano

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    Il testo è questo.

    CITAZIONE
    I. Le Assemblee Legislative

    Art. 36



    Il potere legislativo è onere delle assemblee del Senato della Res Publica e dell'Assemblea Popolare che esercitano tali incarichi per conto dei Cittadini della Res Publica.
    La seduta unica delle due assemblee è detta Concilio della Plebe ed è convocata nei casi e nei modi previsti dalla legge.


    Art. 37



    Sono ammessi all'Assemblea Popolare tutti i cittadini che non fanno parte del Senato, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.


    Art. 38



    Il Senato della Res Publica è composto fino ad un massimo di dodici Senatori:
    - otto Senatori sono eletti dai cittadini nei modi previsti da apposita legge elettorale;
    - quattro Senatori possono essere nominati del Principe del Senato per particolari meriti verso la Res Publica; la loro nomina può essere a vita oppure annuale, ed in ogni caso revocabile dal Principe del Senato salvo diversa disposizione normativa.
    Sono eleggibili e nominabili tutti i cittadini che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.


    Art. 39



    Tutto il Senato ha diritto di voto sulle leggi dello Stato.
    Solo i Senatori eletti possono votare la fiducia o la sfiducia al Governo.
    La Legge determina i casi d’ineleggibilità e d’incompatibilità con l'ufficio di Senatore e la partecipazione all'Assemblea Popolare.
    Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due assemblee.


    Art. 40



    Il mandato legislativo è fissato nella durata di sei mesi, cui può essere concessa per legge una o più proroghe soltanto in caso di guerra o magistratura speciale.
    Le elezioni del Senato devono svolgersi entro sessanta giorni dalla fine del mandato precedente.
    La prima riunione del Senato e dell'Assemblea Popolare ha luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni.


    Art. 41



    L'Assemblea Popolare è presieduta dal Tribuno della Plebe. Questi è eletto semestralmente, ed è di diritto membro del Consiglio dei Ministri.
    I Concili della Plebe sono presieduti dai Consoli.
    Il Senato è presieduto dal Principe del Senato.
    Ciascun’assemblea adotta il proprio regolamento procedurale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
    Le sedute del Senato sono aperte ai Senatori, ai Consoli, ai Ministri, al Principe del Senato e al Tribuno della Plebe eletto.
    Le deliberazioni di ciascun’assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro membri e se non sono adottate a maggioranza dai presenti, salvo differenti prescrizioni stabilite dalla Costituzione.


    Art. 42



    Ogni membro delle assemblee legislative rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
    I membri del Senato non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle proprie funzioni.
    Senza autorizzazione del Senato, nessun Senatore può essere privato della libertà personale, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna.


    Art. 43



    L'iniziativa di legge è prerogativa di entrambe le assemblee.
    Il Senato, nelle persone dei soli Senatori eletti, è il primo detentore del diritto a legiferare per lo Stato, per proposta dei Senatori o per Petizione Popolare posta in Assemblea Popolare e segnalata in Senato dal Tribuno della Plebe.
    L'Assemblea Popolare è un mezzo di consultazione del popolo per il Tribuno della Plebe, affiancato dai Tribuni onorari, cariche occupate dai padri della patria.
    L'Assemblea Popolare propone Referendum, elegge a maggioranza assoluta il Tribuno della Plebe, propone petizioni popolari e può denunciare problemi di qualsiasi natura.


    Art. 44



    Ogni disegno di legge deve essere presentato al Senato affinché i Senatori possano prenderne visione e discuterne. Al termine del dibattito il Tribuno della Plebe esprime il suo giudizio e può invocare un Plebiscito che gli conferisca il potere di veto.
    Dopo la discussione, se il Tribuno della Plebe non ha imposto il proprio veto, il disegno di legge è sottoposto al Consulto da parte del Senato.
    Il Principe del Senato, entro una settimana dall'approvazione del medesimo, chiede il parere al Pretore sulla sua validità; in seguito potrà controfirmarla o respingerla per un massimo di due volte. Alla terza il Senato procede a Consulto Ultimo. In caso di esito favorevole del Consulto Ultimo il Principe è costretto a firmare la legge.
    Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Ufficio di Presidenza del Senato ed entrano in vigore tre giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che le stesse stabiliscano un diverso termine.


    Art. 45



    Il Plebiscito è il mezzo con il quale il Tribuno della Plebe chiede il parere su un determinato provvedimento ai cittadini non ammessi al Senato e che gli può conferire il potere di veto sullo stesso provvedimento. Con la stessa procedura può chiedere le dimissioni dei ministri che reputa inefficienti.
    Il Consulto è il voto che sancisce l'approvazione del disegno di legge, se si esprime ad esso favorevole la maggioranza assoluta dei Senatori, cioè la metà più uno degli aventi diritto.
    Il Consulto Ultimo è il voto espresso a maggioranza qualifica dei Senatori, cioè dai due terzi del Senato, su questioni riguardanti: la fiducia al governo, decisioni di grave importanza, modifiche alla costituzione, votazione su una legge respinta per già due volte dal Principe del Senato.


    Art. 46



    E' indetto Referendum Popolare su richiesta dell'Assemblea Popolare mediante il Tribuno della Plebe o cinque Senatori della Res Publica.
    Il Referendum può essere indetto per deliberare l'abrogazione, totale e parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge.
    Non è ammesso il referendum per leggi di amnistia o d’indulto e per la ratifica di trattati internazionali.
    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini.
    La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    La legge determina i modi di attuazione del referendum.


    Art. 47



    L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
    Negli altri casi il Governo non può, senza delega delle assemblee, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria, se non sotto magistratura straordinaria.


    Art. 48



    Il Senato autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
    Il Senato delibera per legge l'adozione di Magistrature Straordinarie e conferisce agli aventi diritto i poteri che esse comportano secondo i modi espressi dalle leggi, altresì delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.
    L'Amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a Consulto Ultimo dei membri del Senato, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
    La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi in seguito alla presentazione del disegno di legge.

     
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  2. Marcus Domitius Italicus
     
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    Questa è la bozza della scorsa Ac che ha discusso sullo stesso argomento.
    Secondo me, si può ripartire da questo testo. Magari modificando qualche cosa, ma è quasi perfetto così. Tranne, ovviamente, alcune cose.

    CITAZIONE
    Art. 36
    Il potere legislativo è onere delle assemblee del Senato della Res Publica e dell'Assemblea Popolare che esercitano tali incarichi per conto dei Cittadini della Res Publica.
    La Legge determina i casi d’ineleggibilità e d’incompatibilità con l'ufficio di Senatore o la partecipazione all'Assemblea Popolare, fatto salvo il principio dell'unicità di appartenenza ad una sola delle due assemblee.
    Ogni membro delle assemblee legislative rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
    I membri del Senato non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle proprie funzioni.
    Ciascun’assemblea adotta il proprio regolamento procedurale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

    Art. 37
    Le sedute delle due assemblee, di norma, avvengono in modo separato.
    La seduta unica delle due assemblee è detta Concilio della Plebe ed è convocata su richiesta dei Consoli, o del Tribuno della Plebe o del Principe del Senato, in tutte le occasioni nelle quali tutti i Quiriti sono chiamati a pronunciarsi colleggialmente in modo pubblico o con voto segreto.
    L'Assemblea Popolare è presieduta dal Tribuno della Plebe, il Senato è presieduto dal Principe del Senato e i Concili della Plebe sono presieduti dai Consoli.
    Le sedute del Senato sono aperte per la discussione ai Senatori, ai Consoli, ai Ministri, al Principe del Senato, al Tribuno della Plebe eletto e, se convocati, a terzi cui è concesso solo il diritto di parola.
    Le sedute dell'Assemblea Popolare sono aperte per ogni attività ai suoi membri, ai Consoli e, se convocati, a terzi cui è concesso solo il diritto di parola.
    Le deliberazioni di ciascun’assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro membri e se non sono adottate a maggioranza dai presenti, salvo differenti prescrizioni stabilite dalla Costituzione.

    Art. 38
    Il Senato della Res Publica è composto da sette Senatori, eletti dai cittadini nei modi previsti da apposita legge elettorale, e da Senatori che possono essere nominati del Principe del Senato per particolari meriti verso la Res Publica, esclusivamente nel primo mese del proprio mandato. Il Principe del Senato può nominare fino ad un massimo di tre senatori complessivi nel proprio mandato, comprensivi di eventuali cittadini rimossi da tale incarico.
    Sono eleggibili e nominabili tutti i cittadini che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
    Sono ammessi all'Assemblea Popolare tutti i cittadini che non fanno parte del Senato, purchè abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
    Il numero di seggi del Senato può essere modificato, a fine legislatura e prima delle nuove elezioni, in funzione della popolazione Quirita, procedendo ad una variazione di un seggio per ogni variazione di cinque Quiriti rispetto alla popolazione presente nella precedente elezione.

    Art. 39
    Tutti i Senatori hanno il diritto di partecipare ai lavori di discussione del Senato.
    Alle votazioni del Senato su proposte ordinarie sono ammessi tutti i Senatori; alle votazioni su questioni di fiducia, magistrature straordinarie e votazioni straordinarie sono ammessi i soli Senatori eletti, salvo diverse eccezioni specificate dalla Costituzione.

    Art. 40
    Il mandato legislativo dei Senatori eletti è fissato nella durata di sei mesi, cui può essere concessa per legge una o più proroghe soltanto in caso di guerra o magistratura speciale ed in ogni caso non superiore ai tre mesi complessivi.
    Le elezioni del Senato devono svolgersi entro dieci giorni dalla fine del mandato precedente.
    Dalla scadenza del mandato all'insediamento del nuovo Senato restano in carica i Senatori eletti uscenti, cui è concesso solo di terminare le votazioni per le discussioni precedenti la scadenza del mandato e approvare quei provvedimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni.
    L'esito favorevole delle elezioni del Senato è ratificato e reso noto dal Principe del Senato tramite provvedimento pubblico che gli è obbligato dal rispetto della volontà dei Quiriti.
    I Senatori, prima di assumere le proprie funzioni, prestano in seno al Senato il seguente giuramento: "Io giuro, davanti a tutto il Senato e al Popolo Romano, di osservarne fedelmente la Costituzione , tutte le romane leggi e le sue volontà cercando di adempiere al meglio nell’esercizio del mio dovere di Senatore della Res Publica."
    Le prime riunioni del Senato hanno luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni.
    I Senatori nominati dal Principe del Senato rimangono in carica fino al termine del mandato di quest'ultimo.
    In caso di assenza superiore ai sei giorni o di impedimento noto o ignoto, deve essere avviata la richiesta di dimissioni forzate. Il Senatore può affidare, per un tempo limitato a venti giorni, la sua supplenza ad un altro Senatore.

    Art. 41
    Il Tribuno della Plebe è un membro dell'Assemblea Popolare eletto semestralmente, a maggioranza assoluta, da un Concilio della Plebe da convocarsi obligatoriamente dai Consoli che lo presiedono.
    Le elezioni del Tribuno della Plebe devono svolgersi entro dieci giorni dalla fine del mandato precedente.
    Dalla scadenza del mandato all'insediamento del nuovo Tribuno l'ufficio è onere dei Consoli cui è concesso solo di terminare le votazioni per le discussioni precedenti la scadenza del mandato.
    L'esito favorevole delle elezioni del Tribuno della Plebe è ratificato e reso noto dai Consoli tramite provvedimento pubblico che gli è obbligato dal rispetto della volontà dei Quiriti.
    Può candidarsi per la carica di Tribuno qualunque Quirita appartenente all'Assemblea Popolare. Prima delle elezioni, nel candidarsi, il Tribuno deve scegliere un vice che svolga i compiti di supplenza secondo le modalità previste dalla legge.
    Il Tribuno della Plebe, prima di assumere le sue funzioni, presta in seno all'Assemblea Popolare il seguente giuramento: "Io giuro, davanti a tutto il Popolo Romano, di osservarne fedelmente la Costituzione , tutte le romane leggi e le sue volontà cercando di adempiere al meglio nell’esercizio del mio dovere di Tribuno della Plebe." Stesso giuramento va fatto, con relativa modifica, dal vice.
    Il Tribuno della Plebe gode delle seguenti inalienabili prerogative:
    - presiede l'Assemblea Popolare e ne regola le attività;
    - può convocare il Concilio della Plebe;
    - partecipa di diritto al Consiglio dei Ministri;
    - avanza richiesta di rimozione dall'incarico di altre istituzioni, secondo quanto previsto dalla legge;
    - chiede pareri all'Assemblea Popolare;
    - può emanare Decreti Ministeriali su tutto ciò che non sia competenza di altri ministeri o già materia di una legge esistente;
    - svolge obbligatoriamente gli altri compiti che la Costituzioni e la legge gli affidano.
    In caso di assenza superiore ai sei giorni o di impedimento noto o ignoto, l'incarico del Tribunato è affidato temporaneamente al suo vice. In caso di eguale assenza del vice l'incarico passa provvisoriamente ad uno dei Consoli secondo le indicazioni del Consiglio dei Ministri.
    In caso di assenza ingiustificata superiore ai venti giorni si procede con la richiesta di autorizzazione alle dimissioni forzate.

    Art. 42
    Il Plebiscito è il mezzo con il quale il Tribuno della Plebe chiede il parere dell'Assemblea Popolare. Il voto a maggioranza assoluta dei votanti, ovvero la metà più uno di coloro che esprimoni il proprio voto, dell'Assemblea gli concede diritto di veto su eventuale provvedimento in discussione al Senato, oppure l'autorizzazione a chiedere la rimozione dall'incarico di istituzioni elette.
    Il Consulto è il voto che sancisce l'approvazione dei provvedimenti in discussione al Senato, il cui esito è il giudizio che raccoglie la maggioranza assoluta dei Senatori eletti, cioè la metà più uno degli aventi diritto.
    Il Consulto Ultimo è il voto espresso a maggioranza qualifica dei Senatori, ovvero dai due terzi del Senato, su questioni riguardanti l'autorizzazione chiedere la rimozione dall'incarico di istituzioni elette, modifiche alla Costituzione, decisioni di grave importanza su cui è richiesto il voto da parte del Principe del Senato, oppure dei Consoli oppure del Tribuno della Plebe.

    Art. 43
    L'iniziativa di legge è prerogativa di entrambe le assemblee.
    Il Senato è il primo detentore del diritto a legiferare per lo Stato, per proposta dei Senatori, o per Petizione Popolare posta in Assemblea Popolare e segnalata in Senato dal Tribuno della Plebe o su sollecitazione del Governo.
    L'Assemblea Popolare è il mezzo di consultazione del popolo per il Tribuno della Plebe. In essa possono essere discussi tutti i tipi di provvedimenti non Costituzionali.

    Art. 44
    Ogni provvedimento, che venga dall'Assemblea Popolare o dallo stesso Senato, deve essere presentato ai Senatori affinchè possano prenderne visione e discuterne. Al termine del dibattito il Tribuno della Plebe può esprime il suo giudizio favorevole o può invocare un Plebiscito che gli conferisca il potere di veto.
    Dopo la discussione, se il Tribuno della Plebe non ha posto il proprio veto, il disegno di legge è sottoposto al Consulto da parte del Senato.
    Il Principe del Senato, entro una settimana dall'approvazione del medesimo, può controfirmare il provvedimento ed ufficializzarlo, oppure può rimandarlo al Senato per un nuovo Consulto. Se il nuovo Consulto ha esito favorevole il Principe è obbligato controfirmare il provvedimento ed ufficializzarlo.

    Art. 45
    E' indetto Referendum Popolare su richiesta dell'Assemblea Popolare mediante il Tribuno della Plebe, o su proposta di cinque Senatori della Res Publica.
    Il Referendum può essere indetto per deliberare l'abrogazione, totale e parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge.
    Non è ammesso il referendum per leggi di amnistia o d’indulto e per la ratifica di trattati internazionali.
    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini.
    La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
    La legge determina i modi di attuazione del referendum.

    Art. 46
    L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
    Negli altri casi il Governo non può, senza delega delle assemblee, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria, se non sotto magistratura straordinaria.

    Art. 47
    Il Senato autorizza con Consulto la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
    Il Senato autorizza con Consulto Ultimo l'adozione di Magistrature Straordinarie e conferisce agli aventi diritto i poteri che esse comportano secondo i modi espressi dalle leggi, altresì delibera con Consulto Ultimo lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.
    L'Amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a Consulto Ultimo dei membri del Senato, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
    La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi in seguito alla presentazione del disegno di legge.

    Art. 48
    I Senatori, il Principe del Senato e il Tribuno della Plebe possono essere rimossi previa richiesta di rimozione dall'incarico avanzata da uno dei seguenti soggetti:
    - Tribuno della Plebe, dopo Plebiscito dell'Assemblea Popolare;
    - Senato, tramite provvedimento sottoposto a Consulto Ultimo;
    - Consoli, dopo parere espresso dal Concilio della Plebe;
    - Principe del Senato;
    Le rimozioni possono essere autorizzate o respinte dopo parere favorevole a maggioranza assoluta di altre istituzioni elette secondo le seguenti prescrizioni:
    - in caso di richiesta di rimozione di Senatori, sono chiamati ad esprimersi i Senatori, il Principe del Senato, il Tribuno della Plebe, i Consoli;
    - in caso di richiesta di rimozione del Tribuno della Plebe o del suo vice, sono chiamati ad esprimersi il Principe del Senato, i Consoli, i membri dell'Assemblea Popolare;
    - in caso di richiesta di rimozione del Principe del Senato sono chiamati ad esprimersi tutti i membri della cittadinanza Quirita, tramite Concilio della Plebe presieduto dai Consoli.
    Gli incarichi cui è stata autorizzata la rimossione non possono rimanere vacanti per più di quindici giorni, periodo entro il quale si devono tenere elezioni supplettive per assegnare gli stessi.
    I Cittadini rimossi possono ricandidarsi per le nuove assegnazioni, salvo se sottoposti ad inchiesta per reati gravi che ne cagionano l'eleggibilità.
    Se i Cittadini rimossi da un incarico vengono rieletti per lo stesso, non è possibile chiederne nuova rimozione entro due mesi dalla nuova elezione.
    I Senatori nominati possono essere rimossi in qualunque momento del loro mandato dal Principe del Senato.
    Non possono essere nominati Senatori dal Principe cittadini cui è stata imposta la rimozione dall'incarico di Senatori eletti durante la legislazione corrente.

     
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  3. Gneo Sergio Catilina
     
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    Il primo testo credo vada benissimo, molto più semplice rispetto al secondo. Devo constatare che l'unico articolo da riscrivere è il 45 e in particolare la prima parte che va ampliata dicendo esplicitamente le modalità di voto in Assemblea Popolare.
    CITAZIONE
    Art. 45

    Il Plebiscito è il mezzo con il quale il Tribuno della Plebe chiede il parere su un determinato provvedimento ai cittadini non ammessi al Senato e che gli può conferire il potere di veto sullo stesso provvedimento. Con la stessa procedura può chiedere le dimissioni dei ministri che reputa inefficienti.
    Il Consulto è il voto che sancisce l'approvazione del disegno di legge, se si esprime ad esso favorevole la maggioranza assoluta dei Senatori, cioè la metà più uno degli aventi diritto.
    Il Consulto Ultimo è il voto espresso a maggioranza qualifica dei Senatori, cioè dai due terzi del Senato, su questioni riguardanti: la fiducia al governo, decisioni di grave importanza, modifiche alla costituzione, votazione su una legge respinta per già due volte dal Principe del Senato.

    La parte da riscrivere è segnata in grassetto. Proporrei questa soluzione:

    CITAZIONE
    L'Assemblea Popolare tramite Plebiscito può:
    - sancire il veto su un certo provvedimento del Senatoo di un qualsiasi magistrato;
    - sancire le dimissioni di taluni ministri a causa di inefficienza e/o inettitudine.
    Hanno diritto a votare il plebiscito tutti i cittadini facenti parti dell'Assemblea Popolare. Le votazioni sono indette dal tribuno della plebe, che deve fare in modo che si concludano nel più breve tempo possibile, dando comunque a chiunque il tempo di meditare sul testo da approvare.

     
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  4. Marcus Domitius Italicus
     
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    E' più semplice perchè manca di pezzi.
     
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  5. Gneo Sergio Catilina
     
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    Al contrario il secondo testo è eccessivo...praticamente si sofferma su molte cose trascurabili e ribadisce ciò che è stato già scritto in altri punti della costituzione o in qualche legge.
     
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  6. Marcus Domitius Italicus
     
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    Infatti ho detto che è un punto di partenza. Ho detto che è da scremare in certi pezzi, ma è quasi perfetto. Bastava leggere quel che ho detto!
     
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  7. Gneo Sergio Catilina
     
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    CITAZIONE
    Magari modificando qualche cosa, ma è quasi perfetto così. Tranne, ovviamente, alcune cose.

    Hai parlato di modifiche non di tagli, aimè...e non trovo che sia quasi perfetto, anzi, tutt'altro. Sentiamo cosa dicono gli altri.
     
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  8. Marcus Domitius Italicus
     
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    E la differenza tra tagli e modifiche è?
    Credo che ce ne sia poca dato che se modifichi puoi pure tagliare.
     
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    Romano

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    Il testo di Bellico, a sentire me, non ha più senso. Infatti, è riformulato in previsione del fatto che non si dovesse modificare la numerazione. Invece, io ho previsto una nuova sezione.

    Gli unici punti riguardano i poteri dell'AP che vanno ampliati, rimodulati e rivisti.
     
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  10. Marcus Domitius Italicus
     
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    Ma se erano solo alcuni punti ad essere rivisti perchè hai messo tutto il testo intero?
     
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    Romano

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    Per darvene piena visione, mi sembra ovvio.

    Sono in totale 13 articoli. Benissimo, vediamoli ad uno ad uno:

    CITAZIONE
    Art. 36

    Il potere legislativo è onere delle assemblee del Senato della Res Publica e dell'Assemblea Popolare che esercitano tali incarichi per conto dei Cittadini della Res Publica.
    La seduta unica delle due assemblee è detta Concilio della Plebe ed è convocata nei casi e nei modi previsti dalla legge.

    Su questo punto, credo che nulla vi sia da eccepire.

    CITAZIONE
    Art. 37

    Sono ammessi all'Assemblea Popolare tutti i cittadini che non fanno parte del Senato, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

    Questo articolo, possibile, può essere incluso in quello superiore, in modo di aggiurne uno per l'AP, senza sconvolgere il testo integrale.

    CITAZIONE
    Art. 38

    Il Senato della Res Publica è composto fino ad un massimo di dodici Senatori:
    - otto Senatori sono eletti dai cittadini nei modi previsti da apposita legge elettorale;
    - quattro Senatori possono essere nominati del Principe del Senato per particolari meriti verso la Res Publica; la loro nomina può essere a vita oppure annuale, ed in ogni caso revocabile dal Principe del Senato salvo diversa disposizione normativa.
    Sono eleggibili e nominabili tutti i cittadini che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

    Il secondo punto, penso sia da modificare. Il Senato, probabilmente, è troppo grosso e grasso:
    -Scendiamo il numero dei senatori eletti a sei;
    -Il numero di quelli onorari a due;

    Non solo, potremmo anche eliminare la senatura a vita ed annuale e ridurla ad una senatura onorario semplice.

    CITAZIONE
    Art. 39

    Tutto il Senato ha diritto di voto sulle leggi dello Stato.
    Solo i Senatori eletti possono votare la fiducia o la sfiducia al Governo.
    La Legge determina i casi d’ineleggibilità e d’incompatibilità con l'ufficio di Senatore e la partecipazione all'Assemblea Popolare.
    Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due assemblee.

    Io non ricordo bene una cosa, ma se non sono del tutto stonato, forse vi era una incoerenza dovuta a riminiscenze del precedente testo.
    Ossia, la fiducia data dal senato, ma che non è concessa al governo ecc...


    CITAZIONE
    Art. 40

    Il mandato legislativo è fissato nella durata di sei mesi, cui può essere concessa per legge una o più proroghe soltanto in caso di guerra o magistratura speciale.
    Le elezioni del Senato devono svolgersi entro sessanta giorni dalla fine del mandato precedente.
    La prima riunione del Senato e dell'Assemblea Popolare ha luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni.

    Ottimo; faccio presente, ma non centra col lavoro nostro, che il secondo comma ci obbliga comunque ad andare ad elezioni.


    CITAZIONE
    Art. 41

    L'Assemblea Popolare è presieduta dal Tribuno della Plebe. Questi è eletto semestralmente, ed è di diritto membro del Consiglio dei Ministri.
    I Concili della Plebe sono presieduti dai Consoli.
    Il Senato è presieduto dal Principe del Senato.
    Ciascun’assemblea adotta il proprio regolamento procedurale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
    Le sedute del Senato sono aperte ai Senatori, ai Consoli, ai Ministri, al Principe del Senato e al Tribuno della Plebe eletto.
    Le deliberazioni di ciascun’assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro membri e se non sono adottate a maggioranza dai presenti, salvo differenti prescrizioni stabilite dalla Costituzione.

    Io pensavo di fare un articolo a se per tribunato ed AP.

    CITAZIONE
    Art. 42



    Ogni membro delle assemblee legislative rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
    I membri del Senato non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle proprie funzioni.
    Senza autorizzazione del Senato, nessun Senatore può essere privato della libertà personale, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna.


    Art. 43



    L'iniziativa di legge è prerogativa di entrambe le assemblee.
    Il Senato, nelle persone dei soli Senatori eletti, è il primo detentore del diritto a legiferare per lo Stato, per proposta dei Senatori o per Petizione Popolare posta in Assemblea Popolare e segnalata in Senato dal Tribuno della Plebe.
    L'Assemblea Popolare è un mezzo di consultazione del popolo per il Tribuno della Plebe, affiancato dai Tribuni onorari, cariche occupate dai padri della patria.
    L'Assemblea Popolare propone Referendum, elegge a maggioranza assoluta il Tribuno della Plebe, propone petizioni popolari e può denunciare problemi di qualsiasi natura.

    Questo articolo sul mandato e sull'iniziativa di legge va benissimo.

    CITAZIONE
    Art. 44



    Ogni disegno di legge deve essere presentato al Senato affinché i Senatori possano prenderne visione e discuterne. Al termine del dibattito il Tribuno della Plebe esprime il suo giudizio e può invocare un Plebiscito che gli conferisca il potere di veto.
    Dopo la discussione, se il Tribuno della Plebe non ha imposto il proprio veto, il disegno di legge è sottoposto al Consulto da parte del Senato.
    Il Principe del Senato, entro una settimana dall'approvazione del medesimo, chiede il parere al Pretore sulla sua validità; in seguito potrà controfirmarla o respingerla per un massimo di due volte. Alla terza il Senato procede a Consulto Ultimo. In caso di esito favorevole del Consulto Ultimo il Principe è costretto a firmare la legge.
    Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Ufficio di Presidenza del Senato ed entrano in vigore tre giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che le stesse stabiliscano un diverso termine.

    Qui, è stato molta discussa la figura del Pretore, quale giudice sulla validità giuridica di una legge.
    Io difendo questo ruolo, rimettendolo in atto, dopo l'oblio in cui è caduto da quando si è nel nuovo forum.
    Tuttavia, questa è una decisione che va presa collegialmente.

    CITAZIONE
    Art. 45



    Il Plebiscito è il mezzo con il quale il Tribuno della Plebe chiede il parere su un determinato provvedimento ai cittadini non ammessi al Senato e che gli può conferire il potere di veto sullo stesso provvedimento. Con la stessa procedura può chiedere le dimissioni dei ministri che reputa inefficienti.
    Il Consulto è il voto che sancisce l'approvazione del disegno di legge, se si esprime ad esso favorevole la maggioranza assoluta dei Senatori, cioè la metà più uno degli aventi diritto.
    Il Consulto Ultimo è il voto espresso a maggioranza qualifica dei Senatori, cioè dai due terzi del Senato, su questioni riguardanti: la fiducia al governo, decisioni di grave importanza, modifiche alla costituzione, votazione su una legge respinta per già due volte dal Principe del Senato.


    Art. 46



    E' indetto Referendum Popolare su richiesta dell'Assemblea Popolare mediante il Tribuno della Plebe o cinque Senatori della Res Publica.
    Il Referendum può essere indetto per deliberare l'abrogazione, totale e parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge.
    Non è ammesso il referendum per leggi di amnistia o d’indulto e per la ratifica di trattati internazionali.
    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini.
    La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    La legge determina i modi di attuazione del referendum.


    Art. 47



    L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
    Negli altri casi il Governo non può, senza delega delle assemblee, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria, se non sotto magistratura straordinaria.


    Art. 48



    Il Senato autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
    Il Senato delibera per legge l'adozione di Magistrature Straordinarie e conferisce agli aventi diritto i poteri che esse comportano secondo i modi espressi dalle leggi, altresì delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.
    L'Amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a Consulto Ultimo dei membri del Senato, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
    La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi in seguito alla presentazione del disegno di legge.

    Poco da sottolineare.


    Tornando indietro: qualora mi si consenta lo slittamento della numerazione all'art.37, presento a breve un nuovo articolone sull'AP.
     
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  12. Gneo Sergio Catilina
     
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    CITAZIONE
    Il secondo punto, penso sia da modificare. Il Senato, probabilmente, è troppo grosso e grasso:
    -Scendiamo il numero dei senatori eletti a sei;

    Credo che in tal caso si peccherebbe di oligarchia. Al limite si può dire che la legge stabilisce il numero di senatori da eleggere, e si scrive una legge in cui si stabilisce il numero di senatori da eleggere, che poi può più facilmente essere modificato di volta in volta in base alle esigenze.

    CITAZIONE
    -Il numero di quelli onorari a due;

    Non solo, potremmo anche eliminare la senatura a vita ed annuale e ridurla ad una senatura onorario semplice.

    Qui mi trovo d'accordo con te.

    Io ritengo comunque, colleghi, che debbano essere meglio chiariti le competenze dell'Assemblea Popolare. A riguardo si faccia riferimento alla mia succitata proposta dell'articolo 45.

     
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  13.  
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    Romano

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    Credo che in tal caso si peccherebbe di oligarchia. Al limite si può dire che la legge stabilisce il numero di senatori da eleggere, e si scrive una legge in cui si stabilisce il numero di senatori da eleggere, che poi può più facilmente essere modificato di volta in volta in base alle esigenze.

    Ho paura di un uso politico di tale norma, benché in effetti ci avevo pensato pure io.

    CITAZIONE
    Io ritengo comunque, colleghi, che debbano essere meglio chiariti le competenze dell'Assemblea Popolare. A riguardo si faccia riferimento alla mia succitata proposta dell'articolo 45.

    Se mi approvate lo slittamente all'art.37 potremmo più facilmente fare quanto dite, perché avremo così un articolo in più di cui disporre.
     
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  14. Marcus Domitius Italicus
     
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    Rispondo e dico come la penso:

    1- A me piace l'idea di passare da 8 a 6 Senatori, l'oligarchia non ci sarebbe. In Senato ci entrerebbe chi si merita più voti o gli ha.
    Per quanto riguarda l'onorario in senso vero della parola? Cioè che sta in Senato a fare nulla?

    2- Nell'articolo 40 non capisco a cosa serve lasciare così tanti giorni, non si possono dimezzare?

    3- Concordo su fare un articolo personale per il Tribunato e l'Assemblea Popolare.

    4- Concordo anche sul fatto che il Pretore deve fare un pò il lavoro del Presidente della Repubblica e dire se una legge è valida o no in base alle nostre leggi. Però, potremmo mettere che se un Pretore non svolge sto compito viene punito.



     
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  15.  
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    Romano

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    1- A me piace l'idea di passare da 8 a 6 Senatori, l'oligarchia non ci sarebbe. In Senato ci entrerebbe chi si merita più voti o gli ha.
    Per quanto riguarda l'onorario in senso vero della parola? Cioè che sta in Senato a fare nulla?

    Onorario - che lo fa per onore, per merito - non onorifico - fatto per onore, quindi senza nessun compito.

    CITAZIONE
    2- Nell'articolo 40 non capisco a cosa serve lasciare così tanti giorni, non si possono dimezzare?

    Sessantagiorni permette di avere governi provvisori.

    CITAZIONE
    3- Concordo su fare un articolo personale per il Tribunato e l'Assemblea Popolare.

    Perfetto, così procediamo.

    CITAZIONE
    4- Concordo anche sul fatto che il Pretore deve fare un pò il lavoro del Presidente della Repubblica e dire se una legge è valida o no in base alle nostre leggi. Però, potremmo mettere che se un Pretore non svolge sto compito viene punito.

    Quindi, sostanzialmente ok al pretore?
     
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38 replies since 14/1/2009, 22:45   116 views
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