Legge sulla Procura.

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. Marcus Domitius Italicus
     
    .

    User deleted


    LEGGE DOMIZIA SULLA PROCURA




    Art.1 - La Procura è l’organo statale avente la funzione di difendere i cittadini Romani e garantire un servizio migliore a tutta la micronazione, ai suoi cittadini e ai visitatori. A sua volta ha il compito di far rispettare le leggi ai cittadini di Res Publica e fungere da servizio di polizia per essa.

    Art.2 - La Procura è sostenuta da un Procuratore che coordina tutte le attività conferitegli dalla legge. Esso lavora su nomina dei Consoli e il suo mandato è trimestrale, cioè tre mesi.
    Il Procuratore può, su sua scelta, reclutare un corpo di agenti che lo aiutino a compiere il lavoro su Res Publica.
    Il Procuratore non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, se non per particolari delitti verso la Res Publica.


    Art.3 - I compiti del Procuratore e dei suoi agenti sono i seguenti:
    - Indagini investigative;
    - Forza dell'ordine;
    - Pubblico Ministero;
    - Registrazione dei reati commessi dai singoli cittadini;

    SULLE INDAGINI INVESTIGATIVE:

    Una volta aver preso nota della denuncia da parte del cittadino, il Pretore si presta ad informare il Procuratore. Il Procuratore prende in visione le prove presentante dal cittadino e ne valuta la pertinenza, successivamente, se lo reputa necessario, inizia la ricerca delle prove a carico dell’accusato. La ricerca di prove dovrà durare fino al processo.
    Il Procuratore, su richiesta dello Stato Maggiore, può compiere indagini preventive, ma ciò è solamente possibile se a richiederlo è lo Stato Maggiore tutto.

    SULLE FORZE DELL’ORDINE:

    Il Procuratore, e i suoi agenti, è la figura che funge da polizia in Res Publica. Suo compito è garantire un servizio migliore ai cittadini, ogni sezione micro nazionale senza moderatore è sotto la custodia del Procuratore che ne regola le discussioni archiviando, o chiudendo, le discussioni inutili o recanti offese.

    SUL PUBBLICO MINISTERO:

    Il Procuratore è il Pubblico Ministero in sede di processo, ogni prova da lui raccolta viene presentata al giudice, da lui stesso. Il Procuratore, in quanto Pubblico Ministero, si costituisce Avvocato di Stato nei processi intenti da quest'ultimo nei confronti di qualsiasi soggetto imputato.

    SULLA REGISTRAZIONE DEI REATI COMMESSI DAI SINGOLI CITTADINI:

    Quando un processo è terminato con condanna ai danni dell’accusato, è compito del Procuratore registrare la condanna nella discussione “Sentenze emesse” nella sezione “Tribunale”.

    Art.4 - Qualora un cittadino Romano, proprietario di un circolo, ritenesse opportuno l’intervento del Procuratore, o dei suoi agenti, nel suo circolo per dirimere un disturbatore è autorizzato a richiederne l’intervento in Procura. Alla visione della richiesta, il Procuratore, o i suoi agenti, interviene per sedare le liti ed agire in base a ciò che dice la legge.

    Art.5 - Il corpo della Procura, Procuratore ed eventuali agenti, viene giudicato in seno ai normali tribunali di giustizia civile e non militare.

    Art.6 - Il Procuratore è giudicato dai Consoli che lo hanno nominato.
    In base al suo lavoro svolto, è onere dei Consoli se prolungare il mandato dopo i tre mesi o farlo dimettere forzatamente e sostituirlo con un altro cittadino.
    Inoltre, la sua rimozione può essere richiesta in seno all'Assemblea Popolare che tramite votazione viene deciso se è ancora idoneo alla carica o meno.
     
    .
0 replies since 4/3/2009, 19:03   133 views
  Share  
.