LEGGE GIULIA SULLA CITTADINANZA

Tutti gli interessati alla cittadinanza la leggano e ne tengano conto

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  1. ~Jegan
     
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    CITAZIONE

    LEGGE GIULIA SULLA CITTADINANZA



    Art.1 - La cittadinanza Romana può essere acquisita per nascita, adozione o scelta.
    Essa viene acquisita per parte di padre o per parte di madre per iure sanguinis; per adozione, qualora un cittadino Romano decida di adottare una persona nella propria famiglia; per scelta, qualora se ne faccia regolare richiesta all'Ufficio di Cittadinanza posto sotto la dirigenza della Questura.


    Art.2 - La cittadinanza Romana prevede delle ripartizioni, differenti per capacità giuridica di fronte alla legge: la Cittadinanza senza diritto di voto e la Cittadinanza avente diritto di voto.
    I diritti politici non vengono comunque concessi ai minori di anni quattordici (14), come previsto dalla Costituzione.
    Viene riconosciuto il possesso esclusivo della cittadinanza avente diritto di voto, in quanto considerata principio irrinunziabile per la partecipazione alla vita politica e sociale della nazione.
    Qualunque sia la tipologia di cittadinanza detenuta, il possesso di ulteriori nazionalità deve essere adeguatamente comunicato alle autorità competenti della Res Publica.
    Al cittadino in possesso della Cittadinanza avente diritto di voto non viene pertanto permesso il possesso di altre cittadinanze micronazionali, salve per rare eccezioni stabilite per legge.
    Al cittadino in possesso della sola Cittadinanza senza diritto di voto viene concessa il possesso di altre cittadinanze micronazionali, purché quest'ultime abbiano rapporti di amicizia ed alleanza con il Senato ed il Popolo Romano.
    E' possibile al Principe del Senato per editto, quanto alle Assemblee per consulto, la concessione di cittadinanze Onorarie a persone che si sono distinte per particolari meriti verso la Res Publica. Quest'ultime non contemplano in nessuno modo, tuttavia, l'accesso al diritto di voto.


    Art.3 - La Cittadinanza senza diritto di voto, in latino "Civis sine suffraggio", altresì detta Cittadinanza Romana Latina, è la cittadinanza semplice e di adesione nella Res Publica.
    La sua concessione viene fatta dall'Ufficio di Cittadinanza della Questura dopo regolare e formale richiesta, mediante la compilazione di un apposito modulo, detto Censimento.
    Il rilascio non presenta specifici tempi di attesa, se non quelli resi necessari dalle pratiche burocratiche.
    Essa al suo rilascio comporta la possibilità di partecipare alla vita sociale della Res Publica, ma non la possibilità di esprimere il proprio diritto al voto o candidarsi a cariche pubbliche, se non in rare eccezionalità previste per legge.

    Art.4 - La Cittadinanza avente diritto di voto, in latino "Civis cum suffraggio", altresì detta Cittadinanza Romana Quirita, è la cittadinanza attiva e militante nella Res Publica.
    La sua concessione viene fatta dall'Ufficio di Cittadinanza della Questura dopo un periodo di giorni cinque (5), nella quale il richiedente compila il censimento e mostra i requisiti di adeguata partecipazione necessari al suo rilascio.
    Tale periodo di attesa può essere diminuito o aumentato a seconda di particolari caratteristiche presentate dal richiedente: a favore, qualora sia già stato un Cittadino Romano in passato, abbia particolari meriti riconosciuti verso la Nazione oppure abbia dimostrato una partecipazione manifesta e valida durante o prima del tempo d'attesa; a sfavore, qualora pesino condanne internazionali sulla sua persone, ma non di natura politica, oppure dimostri una scarsa ed immotivata partecipazione durante il periodo di attesa.
    Essa al suo rilascio comporta la possibilità di immediata partecipazione alle assemblee pubbliche ed il possesso del diritto di voto.



    Art.5 - Il Censimento e la Carta d'Identità sono i documenti che attestano l'esistenza del soggetto all'interno delle liste dei cittadini della Res Publica contenute nell'Anagrafe Romano.
    La veridicità dei dati ivi immessi è condizione fondamentale e necessaria alla validità della cittadinanza. La registrazione del Censimento avviene alla nascita, adozione o acquisizione della cittadinanza Romana. Il rilascio della Carta d'Identità può essere effettuato solo ai Cittadini avente l'età minima per all'accesso ai diritti politici di anni quattordici (14), come previsto dalla Costituzione.
    Il modulo del Censimento deve presentare per legge il reale nominativo del richiedente, il soprannome romano assunto ed altri eventuali soprannomi assunti in campo informatico, il sesso, la sua data di nascita, il luogo di provenienza, il possesso di altre cittadinanze nazionali e l'indirizzo di posta elettronica di riferimento.
    Eventuali aggiunge al sopraccitato modulo vengono decise mediante regola
    re ordinanza dall'Ufficio di Cittadinanza in vece alla Questura.
    Viene altresì stabilito che vengano fatti censimenti semestrali della popolazione sotto la supervisione delle autorità competenti.
    Alla registrazione presso l'Anagrafe Romano, dovuta al corretto invio del Censimento, segue il rilascio della Carta d'Identità, dopo un periodo di giorni cinque (5) e non superiore ai quindici (15) giorni.
    Esso prevede: Nome, Cognome, Sesso, Data di Nascita, Cittadinanze, Codice Anagrafico ed il Codice della Carta di Identità.
    Il suo rilascio viene fatto dall'Anagrafe Romano in vece alla Questura.
    La sua fattura, il modello utilizzato e lo stile vengono creati dalla Questura.
    Il Codice Anagrafico è un doppio codice alfa-numerico, dato nella parte letterale dalle iniziali del nome e dalla parte numerica da numeri progressivi dovuti alla loro registrazione nel tempo.
    Il Codice della Carta di Identità è dato da un codice semplicamente numero progressivo, dovuto sempre al suo rilascio nel tempo.


    Art.6 - La perdita della Cittadinanza senza diritto di voto è dovuta o per revoca o per morte o per accertata impossibilità di constatare la veridicità delle affermazioni contenute nel censimento.


    Art.7 - La perdita della Cittadinanza con diritto di voto è dovuta o per revoca o per morte o per accertata mancanza di partecipazione del soggetto dalla vita politica, sociale ed economica della Res Publica.
    La mancanza partecipazione attiva del cittadino con diritto di voto viene dichiarata accertata qualora se ne constati la scomparsa immotivata dalla Res Publica per un periodo superiore ai sessanta (60) giorni.
    All'accertamento della scomparsa, la Cittadinanza con diritto di voto si dichiara sospesa per un periodo pari ad altri trenta (30) giorni, in cui si attende il ritorno e la motivazione addotta del cittadino scomparso. La sospensione viene immediatamente meno al ritorno del sospeso, tranne nel periodo di settimane due (2) antecedenti la data fissata per le elezioni per le Assemblee Legislative ed il Consolato.
    Constatata l'assenza anche nel periodo destinato alla sospensione, la cittadinanza viene definitivamente declassata a Cittadinanza senza diritto di voto.


    Art.8 - A chiunque sia asservito a micronazioni o soggetti di altra natura dichiaratamente ostili alla Res Publica non è concessa la cittadinanza e revocata la stessa.

    Art.9 - Alla entrata in vigore di codesta legge, viene confermata la Cittadinanza a tutti coloro già aventi diritto. Viene altresì ordinato un nuovo censimento della popolazione della Res Publica.
    In tal Censimento è possibile la scelta delle due tipologie di Cittadinanza, attiva o sostenitrice. L'invito al Censimento viene inviato ai cittadini vecchi e nuovi della Res Publica SPQR Repubblica Romana.



    Edited by Lucio Giunio Bruto - 6/4/2010, 13:05
     
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  2. lallo69
     
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    Ave!io sottoscritto Publio Furio Leone desidero ardentemente ricevere la cittadinanza Romana.Attendo pazientemente una risposta.
     
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1 replies since 7/4/2009, 17:36   947 views
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