[DIRITTO] Nozioni fondamentali

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  1. Il Gallo
     
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    Corso di Laurea in Diritto

    I. NOZIONI FONDAMENTALI DEL DIRITTO
    di Centurione Caio Gallo



    ISCRITTI:

    CITAZIONE
    Caio Fabio Massimo
    Kaeso Opelius Paterculus
    Francesco Agricola Catone
    Paolo Tullio Traiano
    Lucio Cornelio Maurizio
    Caio Giulio Aquila
    Caio Duilio Simone
    Matteo Cattaneo (forestiero della Repubblica Cisalpina)
    Massimo Decimo Meridio

    In questa lezione parleremo rapidamente delle nozioni generali del Diritto. Sono state riportate solo le cose inerenti alla Res Publica, nozioni inutili, che non hanno affinità con la Micronazione sono state omesse.

    CITAZIONE
    Alla base di una ordinata convivenza civile vi sono un insieme di regole di condotta denominate norme sociali. Si tratta di norme che regolano i diversi possibili rapporti tra i consociati e mirano ad assicurare l’ordine nell’interesse del singolo e della collettività.
    Da queste si differenziano le norme giuridiche, che si rivolgono a tutti i cittadini e regolano in modo obbligatorio l’agire degli uomini. Esse mirano ad instaurare l’ordine giuridico, sancendo quei principi che ognuno è tenuto a seguire per perseguire i propri interessi senza recar danno ad altri.
    Sono emanate dallo Stato e si differenziano dalla norme sociali per la coattività, cioè sono dotate di sanzione per reprimerne la violazione.
    Le norme giuridiche hanno caratteri particolari, cioè:
    - la generalità. Le norme giuridiche sono generali poiché non si rivolgono ad una singola persona, ma alla collettività.
    - l’astrattezza. Le norme giuridiche sono astratte perché non descrivono un caso concreto, ma un caso ipotetico, cioè prendono in considerazione un caso astratto che diviene concreto solo nel momento in cui si verifica il fatto.
    - la coercibilità. Le norme giuridiche sono coercibili poiché coloro che non rispettano il loro comando sono sottoposti ad una sanzione.

    IL RICORSO ALL’ANALOGIA

    Si può verificare che il caso concreto sul quale il giudice è chiamato a pronunciarsi non sia contemplato da alcuna norma. Egli può, allora, applicare l’analogia, cioè applicare “norme che regolano casi simili o materie analoghe”. Si parla in tal caso di analogia legis. Da essa si differenzia l’analogia iuris che dispone che “se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”.
    L’analogia, comunque, non può essere applicata per le leggi eccezionali.

    ABROGAZIONE

    Le norme giuridiche perdono efficacia nel momento in cui vengono abrogate.
    L’abrogazione consiste “nell’estinzione o cessazione di efficacia di una norma giuridica o di una legge vigente per effetto dell’emanazione di una norma successiva o in conseguenza di un referendum popolare abrogativo”.
    L’abrogazione può essere espressa, tacita, totale o parziale.
    L’abrogazione avviene in modo espresso se la norma posteriore esplicitamente dichiara abrogata la disposizione legislativa precedente.
    Si verifica in modo tacito quando vi è incompatibilità tra le disposizioni emanate e quelle in vigore o quando la norma emanata disciplina l’intera materia già disciplinata nella norma precedente.
    L’abrogazione è totale quando la perdita di efficacia riguarda l’intero dispositivo della legge; è parziale quando la perdita di efficacia riguarda solo alcuni articoli della legge.

    GERARCHIA DELLE FONTI

    Di seguito tratteremo in modo brevissimo la gerarchia delle fonti.
    Secondo il principio di gerarchia delle fonti, le fonti di grado inferiore non possono disporre diversamente da quanto stabilito dalle fonti superiori né, tantomeno, possono modificarle.
    Al vertice della gerarchia delle fonti vi è la Costituzione della Res Publica. Le leggi costituzionali sono poste allo stesso livello della Costituzione.
    Abbiamo poi le leggi, cioè norme giuridiche scritte ed emanate dagli organi aventi potestà legislativa. Ve ne sono di due tipi: le leggi formali, cioè quelle approvate dal Parlamento e le leggi sostanziali , cioè i decreti legge, approvati dal Governo e promulgati dal Capo dello Stato.

    IL RAPPORTO GIURIDICO

    Il rapporto giuridico può essere definito come “qualsiasi relazione tra due o più soggetti prevista e regolata dal diritto”.
    La posizione, attiva o passiva, che un soggetto assume nell’ambito di un rapporto prende il nome di situazione giuridica soggettiva.

    CLASSIFICAZIONE DEI DIRITTI SOGGETTIVI

    Il diritto soggettivo è il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse.
    I diritti assoluti sono quelli che garantiscono al titolare un potere che questi può far valere indistintamente verso tutti gli altri soggetti.
    I diritti relativi sono quelli che assicurano al titolare un potere che si può far valere solo verso una o più persone determinate.

    CAPACITÀ GIURIDICA E CAPACITÀ DI AGIRE

    La capacità giuridica è l’attitudine del soggetto ad essere titolare di diritti e doveri giuridici.
    La capacità di agire è l’attitudine del soggetto ad acquistare e ad esercitare diritti, nonché ad assumere obblighi.

    Ora spazio a voi...se avete dubbi o riflessioni non esitate a proporle.
     
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    Romano

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    Nessun dubbio, nessuna riflessione, personalmente, vorrei solo indicare alcuni preziosi strumenti.

    Innanzitutto, consiglio delle definizioni più facili: per abrogazione, semplicemente una legge non ha più nessun valore legale (=perde d'efficiacia, giuridicamente) a seguito o di una sua palese abrogazione, mediante Plebiscito, Renferendum del Popolo, o mediante un nuovo Consulto che la sostituisca.

    Fra le gerarchie, vi è pure quella temporale.

    Consiglio agli iscritti di visionare la sezione della Costituzione denominata "strumenti legislativi della res publica" per avere una visione più chiara di ciò con cui si fanno le leggi.

     
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  3. Il Gallo
     
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    CITAZIONE (Caio Giulio Aquila @ 7/12/2009, 14:30)
    Nessun dubbio, nessuna riflessione, personalmente, vorrei solo indicare alcuni preziosi strumenti.

    Innanzitutto, consiglio delle definizioni più facili: per abrogazione, semplicemente una legge non ha più nessun valore legale (=perde d'efficiacia, giuridicamente) a seguito o di una sua palese abrogazione, mediante Plebiscito, Renferendum del Popolo, o mediante un nuovo Consulto che la sostituisca.

    Fra le gerarchie, vi è pure quella temporale.

    Consiglio agli iscritti di visionare la sezione della Costituzione denominata "strumenti legislativi della res publica" per avere una visione più chiara di ciò con cui si fanno le leggi.

    Poi, nelle prossime lezioni, parleremo della Costituzione e il punto da te suggerito verrà analizzato per bene...e accolgo il tuo consiglio, d'ora in poi vedrò di semplificare^^
     
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    Romano

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    Non era per criticarti, ma semplicemente sennò ci capiamo in pochini^^ ottimo lavoro ;)
     
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  5. Caio Fabio Massimo
     
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    Tutto chiaro ;)
     
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  6. Paolo Tullio Traiano
     
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    Nessuna particolare perplessità, tutto molto conciso e chiaro :)
     
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  7. ~Jegan
     
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    Beh magari qualcun'altro potrebbe commentare no?^^
     
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  8. robertorifokkk
     
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    Non ci saranno altre lezioni di diritto quirita? :)
     
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7 replies since 7/12/2009, 14:22   305 views
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