Regolamento dell'Assemblea Popolare

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  1. Maximus Seiano Conti
     
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    S.P.Q.R.
    Senatus PopulusQue Romanus

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    REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA POPOLARE DELLA RES PUBLICA SPQR




    CAPO I - Del funzionamento dell’Assemblea


    Art.1 Composizione dell’Assemblea Popolare
    L’Assemblea Popolare è il mezzo con il quale la plebe partecipa direttamente alla vita politica della Res Publica, la partecipazione attiva di tutto il popolo a tale assemblea è caratteristica essenziale della stessa.
    Sono ammessi all’assemblea tutti i cittadini che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età ad eccezione dei senatori e dei cittadini interdetti (vedi art. 8). I membri dell’Assemblea Popolare sono detti plebei.

    Art.2 Ruolo dei plebei
    Il plebeo è l’elemento fondante dell’Assemblea Popolare. Ciascun plebeo ha diritto di esprimere in assemblea la propria fede politica, la propria ideologia, le proprie opinioni e le proprie proposte; ha altresì diritto a votare alle sedute, proporre referendum e plebisciti, votare in essi ed aprire sedute dell’Assemblea Popolare (vedi art. 3). Per contro il plebeo ha il dovere di partecipare costantemente ed attivamente alle discussioni, rispettare le ideologie e le proposte altrui, mantenere la calma e la civiltà all’interno dell’assemblea.

    Art.3 Apertura dell’assemblea
    La seduta dell’Assemblea Popolare viene aperta dal Tribuno della Plebe effettivo, da un Tribuno Onorario o da un plebeo, eccetto quelli interdetti, con l’uso della seguente formula:
    CITAZIONE

    SENATUS POPULUSQUE ROMANUS



    Assemblea Popolare



    Cari concittadini, …

    Qualunque plebeo, se lo desidera, può aprire l’Assemblea Popolare riguardo un qualunque argomento o problema. Nel momento dell’apertura dell’assemblea viene presentato l’Oggetto della seduta (vedi art. 4).

    Art.4 Oggetto della seduta
    L’Oggetto della seduta è il motivo per cui è stata aperta l’Assemblea Popolare, esso viene discusso e poi votato dai membri dell’assemblea.
    L’Oggetto della seduta può essere di cinque tipi:
    - Plebiscito legale: l’Oggetto è una proposta di legge o una proposta di abrogazione di tutto o parte di una legge formulata dal Senato che il Tribuno della Plebe ritiene doveroso che venga valutata anche dall’Assemblea Popolare;
    - Plebiscito ministeriale: l’Oggetto è la proposta di sancire le dimissioni di un ministro che viene reputato inefficiente o impossibilitato a compiere il proprio dovere;
    - Plebiscito regolamentare: l’Oggetto è la proposta di modifica del presente regolamento;
    - Mozione popolare: l’Oggetto è una proposta di legge o una proposta di abrogazione di tutto o parte di una legge formulata da uno o più plebei o dal Tribuno della Plebe;
    - Referendum popolare: l’Oggetto è la proposta di indire un referendum popolare, se è il Tribuno della Plebe a volere l’apertura del referendum non è necessario il consenso dell’Assemblea Popolare.

    Art.5 Dibattimento
    Aperta la seduta, il Tribuno della Plebe in qualità di presidente dell'assemblea apre il dibattimento o discussione riguardo l’Oggetto della seduta.
    Esso deve avvenire in clima di civiltà e rispetto reciproco, senza l'utilizzo di terminologie volgare o poco confacenti alla onorabilità ed importanza del luogo.
    E' compito del Tribuno che tutto ciò venga rispettato, che ha pertanto pieno potere affinché il dibattimento abbia civilmente luogo.
    Durante il dibattimento, tutti i plebei eccetto quelli interdetti hanno diritto a esprimere la propria opinione o ad esporre la propria orazione o serie di orazioni, permettendo anche la possibilità di replica in caso di eventuali pareri contrapposti.
    E' il Tribuno che stabilisce con ragionevolezza e chiarezza quando deve avere termine il dibattimento.
    Dibattimento e votazione possono durare un massimo di 10 giorni.

    Art.6 Votazione
    Terminato il dibattimento, il Tribuno della Plebe o chi ne fa le veci procede all'apertura della votazione sul testo proposto, stabilendo pubblicamente quali sono le modalità di votazione da seguire, sempre nel pieno rispetto della Costituzione.
    La votazione non può durare di norma meno di tre giorni finché non hanno votato tutti i membri dell’Assemblea Popolare, tranne in caso essa venga eseguita in procedura d'urgenza, ma mai al di sotto delle ventiquattro ore.
    Per essere valida devono essere sempre presenti almeno il 50%+1 dei plebei eccetto quelli interdetti, che costituisce di fatto il quorum minimo ai fini della votazione.
    Coloro i quali, al termine della votazione, non si saranno presentati e non avranno comunicato in alcuna maniera la loro assenza, saranno giudicati interdetti per quella votazione.
    Terminata la votazione il Tribuno annuncia il suo esito e chiude la seduta.
    Qualora un plebeo non possa, per motivi strettamente personali, esprimere il suo voto ad una o più sedute, egli può notificare il periodo della sua assenza al Tribuno della plebe, affinchè essa venga considerata come "assenza giustificata" e quindi non comporti alcuna penalità.

    Art.7 Pubblicazione ed applicazione dei provvedimenti
    Approvato definitivamente il provvedimento, esso viene pubblicato nell'Ufficio di Presidenza Tribunizio, dove potrà essere visionata dalla cittadinanza. Il Tribuno della Plebe agirà per rendere effettivo il provvedimento a seconda dell’Oggetto della seduta:
    - se l’Oggetto è un Plebiscito legale il Tribuno provvederà ad informare il Senato se la proposta di legge o di abrogazione della legge è stata approvata, respinta o modificata;
    - se l’Oggetto è un Plebiscito ministeriale nel caso in cui l’assemblea abbia approvato le dimissioni del ministro il Tribuno provvederà ad informare i consoli ed il ministro interessato del provvedimento, da quel momento il ministro è immediatamente sospeso da tutti i suoi incarichi ed i consoli provvederanno a nominarne un altro;
    - Se l’Oggetto è un Plebiscito regolamentare nel caso in cui l’assemblea abbia approvato tale modifica il Tribuno provvederà a rendere effettiva la modifica al regolamento (vedi art. 19-20);
    - se l’Oggetto è una Mozione popolare il Tribuno provvederà a portare la mozione in Senato affinché venga discussa e votata;
    - se l’Oggetto è un Referendum popolare il Tribuno provvederà ad aprire il referendum, controllare il suo regolare svolgimento e chiuderlo al momento opportuno, se il referendum ha dato esito positivo il Tribuno provvederà ad informare il Senato del risultato, da quel momento la legge o la parte di legge abrogata perde immediatamente valore.

    Art.8 Interdizione dei plebei
    Un plebeo che ometta ripetutamente di partecipare alle sedute dell’Assemblea Popolare viene meno al diritto-dovere di essere attivo (vedi art. 2) nella stessa, pertanto viene sospeso dalla possibilità di partecipare ancora alle sedute, tale sospensione viene definita interdizione. Un plebeo viene interdetto dall’Assemblea Popolare per 3 mesi se manca di votare a 3 sedute non consecutive dall’inizio del mandato del Tribuno; viene interdetto per 4 mesi se manca di votare a 3 sedute consecutive dall’inizio del mandato. Un plebeo interdetto non può partecipare a nessun attività dell’Assemblea Popolare fino allo scadere del periodo di interdizione, pertanto durante tale periodo il plebeo non può partecipare alle discussioni né votare alle sedute, inoltre non può votare alle elezioni tribunizie ed ai referendum di sfiducia (vedi art. 17), non può sottoscrivere una richiesta di sfiducia del Tribuno e non può candidarsi alle elezioni tribunizie. Se l’interdizione di un plebeo scade dopo la fine del mandato del Tribuno in carica il Tribuno che lo succede non può anticipare né posticipare la data di scadenza dell’interdizione rispetto a quella prefissata; la data di scadenza dell’interdizione non può essere modificata nemmeno nel caso in cui venga modificato il presente regolamento. E’ compito del Tribuno in carica rendere effettiva l’interdizione ed applicarla ugualmente a tutti i plebei.

    Art.9 Seduta comune
    Le sedute comuni delle Assemblee Legislative di Senato ed Assemblea Popolare vengono dette Concili della Plebe e vengono presiedute dai Consoli.
    Esse vengono chiamate in caso di difficoltà da parte delle assemblee a raggiungere una risoluzione definitiva su una particolare materia, su decisioni che devono avere il più ampio e sentito riscontro o su decisioni di grande gravità, quale la proclamazione dello Stato d'Assedio o Stato di Guerra.
    L’Assemblea Popolare, in caso di Seduta Comune, perde le proprie prerogative e regolamenti cedendoli alla nuova assemblea temporanea formatesi.

    Art.10 Seduta sotto magistrature straordinarie e sotto legge marziale
    L’Assemblea Popolare sotto magistratura straordinaria può svolgere regolarmente le proprie attività ma le sue deliberazioni non possono andare in contrasto con le decisioni del Dittatore o del Collegio e non possono interferire con il loro lavoro. L’Assemblea Popolare sotto legge marziale può essere limitata nelle sue funzioni o sciolta se lo Stato Maggiore lo ritiene opportuno.


    CAPO II - Del Tribunato della Plebe


    Art.11 Ruolo del Tribuno della Plebe
    Il Tribuno della Plebe apre, modera e chiude le sedute che si svolgono in Assemblea Popolare. Stabilisce le modalità di discussione e quelle di votazione, oltre ad avere facoltà di allontanare motivatamente dall'aula coloro che sono causa di disturbo ed ostacolo ai lavori dell'assemblea. Il Tribuno può emanare decreti aventi valore di legge, essi hanno efficacia immediata ma devono essere approvati dal Senato e dall’Assemblea Popolare entro un mese. Può inoltre dare disposizioni riguardo l'Assemblea Popolare purchè non vadano in contrasto con il presente regolamento, per tali disposizioni non occorre la ratifica ma possono essere abrogate dall'assemblea con voto favorevole della maggioranza dei membri della stessa.
    Il Tribuno della Plebe inoltre porta in assemblea le proposte di legge del Senato di interesse collettivo, pubblica i resoconti delle sedute, applica i provvedimenti approvati dall’Assemblea Popolare, indice liberamente referendum popolari, interdice i plebei che non partecipano alle sedute, fa rispettare il regolamento e garantisce il buon funzionamento dell’Assemblea Popolare.
    Il Tribuno infine pubblica e tiene aggiornato l’elenco dei cittadini ammessi all’Assemblea Popolare e risponde delle richieste a scopo informativo fatte della cittadinanza.

    Art. 12 Ufficio di Presidenza del Tribuno
    È detta Ufficio di Presidenza del Tribuno quella sottocartella, moderata dal Tribuno della Plebe, dove vengono postate:
    - le domande dei plebei e loro richieste
    - le comunicazioni del Tribuno
    - i Decreti Tribunizi
    - il giuramento del nuovo Tribuno
    - le dimissioni del Presidente dell'Assemblea Popolare, (Tribuno della Plebe)
    - mozioni di sfiducia nei confronti del Tribuno stesso
    Non sono ammesse più richieste in uno stesso post e non sono concesse richieste d'aiuto con titoli e/o richieste vaghe o fuorvianti, in quanto possono ledere all'efficienza del Tribuno.

    Art.13 Ruolo dei Tribuni Onorari
    La carica di Tribuno Onorario è rilasciata dal Senato ai padri della patria. Essi affiancano il Tribuno della Plebe effettivo nello svolgimento dei suoi incarichi e lo sostituiscono durante le sue assenze per la gestione degli atti di ordinaria amministrazione. Inoltre i Tribuni Onorari possono aprire il Concilio della Plebe previo assenso del Tribuno della Plebe effettivo e del Principe del Senato.


    CAPO III - Dell’elezione e sfiducia del Tribuno della Plebe


    Art.14 Elezioni tribunizie
    Il Tribunato della Plebe dura in carica sei mesi (vedi art. 16) al termine dei quali si procede alle elezioni (vedi art. 14). Qualunque plebeo si può candidare al Tribunato eccetto i membri della Corte di Giustizia ed i plebei interdetti. Possono votare alle elezioni tribunizie tutti i plebei eccetto quelli interdetti, affinché l’elezione sia valida deve votare almeno il 50%+1 degli aventi diritto, viene eletto Tribuno colui che raggiunge almeno il 50%+1 dei voti validamente espressi, nel caso in cui nessun candidato raggiunga questa percentuale verrà fatto un ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti.

    Art.15 Modalità di elezione
    Le elezioni Tribunizie vengono svolte con modalità sondaggio in un apposita sottosezione all’interno della sezione “Assemblea Popolare”. La sezione elezioni è accessibile solamente agli aventi diritto di voto alle elezioni tribunizie, gli amministratori del forum che non hanno diritto di voto devono dimostrare tramite screenshot di aver dato voto nullo. Le elezioni Tribunizie devono avvenire non oltre il decimo giorno dal termine del mandato del Tribuno e devono durare un periodo di tempo sufficiente a permettere a tutti i plebei di votare, tale periodo non può essere inferiore alle 72 ore. Il Tribuno della Plebe apre e chiude le elezioni e controlla il suo regolare svolgimento.

    Art.16 Prima seduta
    La prima seduta dell’Assemblea Popolare segna l’inizio del mandato del Tribuno, essa deve avvenire non oltre il decimo giorno dal termine delle elezioni. Durante la prima seduta il Tribuno presta il seguente giuramento: “Io giuro, davanti a tutto il Popolo Romano, di osservarne fedelmente la Costituzione , tutte le romane leggi e le sue volontà cercando di adempiere al meglio nell’esercizio del mio dovere di Tribuno della Plebe", il giuramento non è obbligatorio se il Tribuno era già stato in carica il precedente mandato; inoltre, se lo desidera, presenta al popolo un discorso per celebrare l’inizio del mandato.

    Art.17 Decadimento del mandato
    Il mandato di Tribuno della Plebe effettivo decade o con l'estinguersi dei sei mesi di tribunato o con una assenza lunga e ingiustificata che ne faccia presume la definitiva scomparsa secondo ciò che prescrive la legge sulla cittadinanza o con una sfiducia realizzata tramite Referendum di sfiducia. In tutti e tre i casi non oltre quindici giorni dal momento del decadimento del mandato vengono indette nuove elezioni tribunizie, nel periodo che intercorre tra il decadimento del mandato e l’inizio del nuovo mandato le funzioni di Tribuno della Plebe vengono svolte dai Tribuni Onorari.

    Art.18 Sfiducia del Tribunato
    Il Tribuno della Plebe effettivo può essere sfiduciato tramite referendum qualora venga reputato inefficiente nel compiere il suo dovere. Qualunque plebeo, eccetto quelli interdetti, può chiedere l'apertura di un referendum per sfiduciare il Tribuno, a condizione che la domanda sia controfirmata da almeno altri due plebei eccetto quelli interdetti. La domanda va presentata in Assemblea Popolare. Il Tribuno effettivo deve controfirmare l'atto e procedere all’apertura del referendum. Il referendum di sfiducia deve essere aperto non oltre quindici giorni dalla controfirma della domanda di sfiducia e viene svolto nella sezione riservata alle elezioni Tribunizie. Partecipano al referendum tutti i cittadini aventi diritto di voto in Assemblea Popolare, gli amministratori del forum non aventi diritto di voto devono dimostrare tramite screenshot di aver dato voto nullo. Affinchè esso sia valido deve votare il 50%+1 degli aventi diritto, affinchè la sfiducia sia valida deve votare a favore la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora la sfiducia venga confermata il Tribuno della Plebe è immediatamente sospeso da tutti i suoi incarichi e vengono indette nuove elezioni tribunizie.


    CAPO IV - Del Regolamento


    Art.19 Entrata in vigore
    Il presente regolamento entra in vigore ventiquattro ore dopo la pubblicazione nell'Ufficio di Presidenza del Tribunato della Plebe della Res Publica SPQR. Gli organi ufficiali di informazioni si occupano della sua divulgazione. Una copia viene messa in bella mostra in Assemblea Popolare, permettendo così la rapida consultazione da parte dei cittadini.

    Art.20 Modifiche al regolamento
    Ogni modifica al Regolamento può avvenire soltanto tramite Plebiscito regolamentare dell’Assemblea Popolare.
    Non è possibile in nessun modo venire meno ai principi democratici, che permettono pari opportunità e pari rappresentanza, sanciti dalla Costituzione e dalla Legislazione.

    Art.21 Approvazione delle modiche
    Ogni proposta di modifica viene visionata dal Tribuno della Plebe e dal Pretore, che valuta se è in contrasto con la Costituzione e dal Principe del Senato che valuta se è in contrasto con il regolamento del Senato. Se la modifica viene approvata il Tribuno della Plebe provvederà ad aggiornare il regolamento in tutti i luoghi in cui esso è pubblicato.

    Art.22 Pubblicazione regolamento
    Il regolamento viene pubblicato nell'Ufficio di Presidenza del Tribunato della Plebe, in Assemblea Popolare, nel Palazzo Imperiale, nelle Bacheche dello Stato e nei suoi organi di informazione principali.
    Il compito di garantire la più ampia pubblicazione è dato al Governo nella persona dei Consoli e dell'Edile Plebeo.

    Edited by DioNero94 - 10/2/2011, 15:48
     
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  2. DioNero94
     
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    Modificato il regolamento nei seguenti articoli:
    Art. 5 - aggiunto un comma (4°)
    Art.6 - aggiunti due commi ( 4° e 6°)
     
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1 replies since 12/1/2010, 22:53   119 views
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