Codice Giuridico Romano

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    CODICE GIURIDICO ROMANO



    LIBRO I DELLA LEGGE CIVILE




    TITOLO I DEI SOGGETTI GIURIDICI



    Art. 1 - Persone fisiche
    I protagonisti del sistema giuridico sono le persone fisiche. A ciascun essere umano spettano le molteplicità di diritti e doveri previsti dalla Costituzione edalle leggi romane, sin dal momento dell'acquisizione della Cittadinanza. Tutti i Quiriti hanno pari capacità giuridica e nessuno può esserne privato, salvo con la perdita della Cittadinanza.

    Art. 2 - Persone giuridiche

    Le persone giuridiche sono un complesso organizzato di persone e di beni al quale è attribuita capacità giuridica.
    Le persone giuridiche private si costituiscono per iniziativa soggetti privati interessati tramite un atto costitutivo notificato ai responsabili dello stato. Esse perseguono interessi di carattere privato, ma possono essere utilizzate anche per il perseguimento di interessi pubblici.
    Le persone giuridiche pubbliche sono lo Stato, gli enti pubblici e tutti gli organismi ed istituzioni statali. Esse perseguono interessi pubblici.
    L'estinzione delle persone giuridiche private avviene secondo quanto previsto dalloatto costitutivo, che deve epr tanto indicare la natura della persona giuridica che si costituisce, lo scopo, chi vi partecipa e a che titolo, chi ne ha la responsabilità e le modalità di estinzione.
    L'estinzione delle persone giuridiche pubbliche avviene in base alle leggi della Res Publica comeptenti nei diversi organi.

    Art. 3 - Giurisdizione della legge civile

    La giurisdizione della legge civile interessa tutti i Cittadini Romani e si estende a coloro che svolgono attività pubbliche e private negli spazi della Res Publica.

    Art. 4 - Successione di leggi civili

    Nessuno può essere sottoposto a norme che non siano previste dalla legge civile e non può essere sottoposto a giudizio alcuno se il fatto non era espressamente preveduto dalle stesse.
    Se la legge che costituisce un fatto viene modificata in condizioni migliori o abrogata, i sottoposti a giudizio per tale fatto vedono modificato il proprio giudizio.
    Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
    Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nei casi di decadenza e di mancata ratifica dei provvedimenti legislativi di vario genere.

    Art. 5 - Obbligatorietà della legge civile
    La legge civile rappresenta un obbligo per tutti coloro che si trovino nel territorio dello Stato; in caso di stranieri hanno valore vincolante gli eventuali accordi tra le parti.
    La legge civile rappresenta un obbligo per tutti i cittadini che si recano all’estero.

    Art. 6 - Ignoranza della legge civile

    Nessuno può invocare a propria scusa l`ignoranza della legge civile, salvo ignoranza inevitabile cagionata dal mantenimento forzato della situazione che pregiudica la conoscenza della legge.

    Art. 7 - Computo e decorrenza dei termini
    Il computo degli effetti giuridici di una legge si computano adoprando il calendario comune.
    Non viene considerato il giorno in cui la legge ha effetto, mentre essa ha termine con l'ultimo giorno previsto dalla legge stessa.
    Nel caso il termine avvenga nei giorni festivi può essere prorogato al giorno successivo; se la scadenza del termine avviene mensilmente, viene preso in considerazione il giorno dell'ultimo mese corrispondente a quello in cui l'azione giuridica ha avuto inizio.

    TITOLO II DELLA CITTADINANZA



    Art. 8 - Definizione di cittadinanza
    La cittadinanza è la condizione della persona fisica, detta "Cittadino Romano" o "Quirita", alla quale l'ordinamento giuridico della Res Publica riconosce la pienezza dei diritti e dei doveri civili, politici e sociali sanciti dalla Costituzione della Res Publica.

    Art. 9 - Prerequisiti e effetti della cittadinanza

    La Cittadinanza può essere concessa a chiunque la richieda e contempli gli obbblighi previsti dal legislatore. E' altresì acquisita per parte di madre o padre tramite nascita o adozione.
    E' possibile concedere la cittadinanza onoraria a quelle persone che vantano dei meriti nei confronti dellla Res Publica o dell'umanità.
    I prerequisiti per l'acquisizione della cittadinanza vengono predisposti attraverso leggi specifiche emanate dal legislatore.
    L'acquisizione della stessa ha come effetto l'acquisto immediato di tutti i diritti stabiliti dalla costituzione e dalle leggi stessa della Res Publica riguardo la cittadinanza.
    Non verrà comunque concessa cittadinanza a coloro i quali hanno portato danno o tramato a dai danni della Res Publica, qualora gli stessi non abbiano ricevuto il perdono della nazione.

    Art. 10 - Limitazioni alla cittadinanza
    Il legislatore provvede all'emanazione di leggi particolari, limitate nel tempo e nelle specificità, per la limitazione dei contenuti della cittadinanza esclusivamente ove concesso dalla Costituzione.
    Nessuna limitazione estranea ai vincoli legislativi della Res Publica può essere emanata.

    TITOLO III DEI PUBBLICI UFFICI



    Art. 11 - Pubblici uffici e incaricati
    Il pubblico ufficio è l'investitura in capo ad un soggetto di un potere per la tutela dell'interesse della collettività o per lo svolgimento di un'attività volta alla cura degli interessi della collettività.
    La titolarità del pubblico ufficio può essere affidata solo ad un cittadino romano: gli incaricati di tale compito sono nominati dalle autorità statali competenti secondo le disposizioni di legge a carattere meritocratico. Essi hanno obbligato di prestare giuramento, prendere possesso e occuparsi degli uffici loro affidati.

    Art. 12 - Responsabilità dei pubblici uffici
    Il soggetto investito dell'ufficio ha il potere e il dovere di compiere tutti gli atti che vengono ritenuti opportuni nell'interesse del soggetto o dell'attività che gli è stato affidato. Tale potere è vincolato allo scopo da perseguire e non se ne può discostare, configurando un abuso.
    Agli incaricati di pubblico ufficio è imputabile la responsabilità complessiva dell'attività e di ogni atto riguardante i loro uffici; ai singoli sottoposti sono imputate le azioni da loro compiute.
    E' obbligo dei più alti in grado nei singoli uffici vigilare per l'adempimento delle caratteristiche di servizio dell'ufficio assegnato.

    TITOLO IV DELLE ATTIVITA'



    Art. 13 - Attività pubbliche

    Le attività pubbliche sono quelle attività volte alla cura degli interessi pubblici, predeterminati in sede di indirizzo politico, cui sovrintende l'autorità statale.
    Esse avvengono in spazi di appartenenza pubblica o comune, e possono nascere per promozione dello Stato o della cittadinanza stessa.
    La legge predispone sulla loro corretta gestione.

    Art. 14 - Attività private
    Le attività private, riconosciute e sollecitate dall stato, sono svolte da privati cittadini.
    In caso di attività volte alla cura degli interessi del privato, esse sono di completa dipendenza e tutela del titolare, che ne regola il funzionamento e gli sviluppi.
    In caso di attività che garantiscono un interesse pubblico, ma con ricadute vantaggiose per il privato gestore, le attività sono subordinate all'indirizzo politico dell'autorità statale nei soli computi della qualità dell'interesse tutelato e nella vigilanza delle norme in vigore.

    Art. 15 - Obblighi e benefici delle attività e dei titolari
    Ogni titolare ha l'obbligo di occuparsi dell'ente a cui è preposto e/o di cui è possessore al fine di garantirne un proficuo sviluppo e mantenimento. L'autorità statale ha il compito di rimuovere eventuali attività improduttive e dannose per la collettività.
    I titolari di attività private hanno diritto ad ogni benificio derivante dalle proprie iniziative; possono, inoltre, ricavare dei guadagni dal proprio lavoro qualora la legge lo preveda.
    I titolari di attività pubbliche non possono godere dei benefici e dei guadagni prodotte dalle stesse in quanto da delegare alla collettività tutta. Essi operano le proprie prestazioni gratuitamente o a titolo remunerativo.

    Art. 16 - Disciplina delle attività professionali

    Ogni attività professionale può organizzarsi in ordini e disporre di sindacati di categoria; le varie attività professionali, organizzate in ordini, hanno la possibilità di disciplinare il proprio mestiere secondo statuti e ordinanze interne agli ordini stessi.


    TITOLO V DEGLI ACCORDI



    Art.17 - Accordi: patti e contratti pubblici
    Sono definiti pubblici quegli accordi in cui una delle due parti è costituita dallo Stato. La legge stabilisce le modalità di accordo e gli obblighi dei contraenti.
    La legge dispone dei casi in cui lo Stato, rapportandosi con privati, assuma ruolo coattivo; inoltre stabilisce competenze e limitazioni degli enti privati da esso derivati.

    Art. 18 - Accordi: patti e contratti privati
    Sono definiti privati gli accordi tra due o più cittadini. La legge riconosce legalmente i patti che sono accordi privati di natura informale, la cui validità dipende dalla buona volontà dei contraenti. Per gli accordi privati, invece, è la legge a stabilire le modalità di accordo e gli obblighi dei contraenti.

    Art. 19 - Giurisdizione sugli accordi

    La legge predispone sulla giurisdizione sugli accordi, stabilendo le specificità in cui essi avvengono.



    LIBRO II DEI REATI IN GENERALE




    TITOLO I DELLA LEGGE PENALE



    Art.20 -Reati e pene: disposizione espressa di legge

    Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge né con pene che non siano da essa stabilite.

    Art.21 - Successione di leggi penali

    Nessuno può essere punito in virtù di una legge non in vigore al momento del fatto, né per aver commesso un reato che la legge posteriore non preveda.
    In caso ciò avvenga, cessano l'esecuzione e gli effetti penali derivanti dalla condanna, così come si applicano disposizioni favorevoli al reo nel secondo caso, a meno che si tratti di sentenza irrevocabile e definitiva.

    Art.22 - Obbligatorietà della legge penale
    Vengono sottoposti alle legge penale della Res Publica tutti coloro fra cittadini e stranieri che si trovano nel territorio Romano
    Essa è valida pure per cittadini Romani o stranieri all'estero sempre limitatamente al diritto internazionale.
    Vengono considerati reati passabili per la legislazione quirita i danni diretti alle personalità dello Stato o i danni e/o delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni, così come sono punibili coloro che hanno compiuto delitti per i quali la legislazione quirita preveda pene di una certa gravità, secondo quelli che sono i patti convenuti con stati esteri e che coloro si trovino all'interno dello stato romano.

    Art.23 - Giurisdizione della legge penale

    La giurisidizione Romana è valida all'interno del territorio e delle sedi della nazione. Il reato si considera commesso nel territorio nazionale nelle sede, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione.

    Art.24 - Ignoranza della legge penale
    I cittadini che hanno trasgredito la legge perchè non ne erano a conoscenza, o che si sono dichiarati non a conoscenza, non subiranno alcuno sconto o condono totale della pena, tranne a dimostrare una ignoranza inevitabile della stessa, dovute a palesi cause di forza maggiore o colpe attribuili direttamente e inequivocabilmente allo Stato.

    Art.25 - Computo e decorrenza dei termini
    Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune. Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non é computato nel termine.


    TITOLO II DELLE PENE



    Art.26 - Pene di allontanamento
    E' possibile procedere all'allontanamento dal territorio della Res Publica di un qualsiasi cittadino o straniero attraverso esilio, estradizione, espulsione o confino nei casi previsti dalla legge.

    Art.27 - Casi nei quali si applicano le pene di allontanamento
    Si applicano sempre pene di allontanamento in caso di delitti contro la personalità dello stato, che attentino, offendano, vilipendino o tradiscano l'apparato di leggi comuni della Res Publica SPQR.
    E' possibile che vengano applicate pene di allontanamento, a seconda della gravità del fatto compiuto, in caso di altri delitti particolari di ogni tipo.

    Art.28 - Pene di interdizione
    E' possibile porre l'interdizione a qualsiasi cittadino dei diritti politici, dalla pubblica amministrazione e dalle forze armate nei casi previsti dalla legge.

    Art.29 - Casi nei quali si applicano le pene di interdizione
    Si applicano pene di interdizione in caso di delitti di minore entità e di contravvenzioni alle leggi della Res Publica, che denotino un comportamento scorretto e criminoso da parte del reo.

    Art.30 -Pene di sospensione
    E' possibile nei casi stabili per legge sospendere un qualsiasi cittadini dagli incarichi pubblici che sta detenendo, dalla magistratura giudiziaria qualora sovrintendente all'amministrazione della giustizia o da incarichi occupati nelle Forze Armate.

    Art.31 - Casi nei quali si applicano le pene di sospensione
    Le pene di sospensione si applicano in caso di normali contravvenzioni, violando una delle norme della legislazione romana.

    Art.32 - Somma delle pene

    In caso avvengano più reati, contemporaneamente o ripetuti nel tempo, le pene vengono ad assomarsi l'un l'altra.
    Vi è tuttavia un tetto massimo non superabile:
    * in caso di pene di allontanamento, esse non possono superare comunque superare i venticinque anni complessivi, facendo eccezione l'esilio, quale pena definitiva ed irrevocabile;
    * in caso di pene di interdizione, esse non possono superare i quindici anni, facendo eccezione l'interdizione perenne, quale pena definitiva ed irrevocabile;
    * in caso di pene di sospensione, esse non possono superare i dieci anni, facendo eccezione le sospensioni per reati di minor conto, che, in caso di concorso in più reati, raddoppiano, soltanto senza cumularsi tra loro;


    TITOLO III DEL REATO, DEL REO E DELL'OFFESO DAL REATO



    Art.33 - Definizione di reato e distinzione tra delitti e contravvenzioni

    Il reato è un'azione umana che costituisce una offesa ad una persona fisica o comunque ad un complesso organizzato di persone e di beni tutelati dalla legge Romana.
    I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni.
    Per delitto si intende quel reato punibile con pena di allontanamento.
    Per contravvenzione si intende quel reato minore punibile con pena di interdizione o sospensione.

    Art.34 - Causalità
    Se il reato non è conseguenza di una sua azione o omissione, l'imputato non può essere ritenuto colpevole.
    Qualora egli non impedisca invece che esso avvenga, nonostante l'obbligo morale di impedire che un reato si consumi, equivale di fatto ad averlo causato.

    Art.35 - Dolo o colpa
    Se il reato non è conseguenza di una sua azione o omissione, l'imputato non può essere ritenuto colpevole.
    Qualora egli non impedisca invece che esso avvenga, nonostante l'obbligo morale di impedire che un reato si consumi, equivale di fatto ad averlo causato.

    Art.36 - Caso fortuito, forza maggiore, errore di fatto
    Nessuno può essere punito per un fatto non dovuto alla sua personale responsabilità, ma bensì caso fortuito o forza maggiore.
    Qualora, tuttavia, l'imputato abbia cagionato il fatto indirettamente e quindi la sua responsabilità è collegata comunque all'accaduto è ugualmente punibile, o abbia intenzionalmente costituito una situazione di pericolo o creato il fatto per procurarsi la scusa, la pena applicabile viene ulteriormente inasprita.
    Qualora, invece, vi sia stato un errore sul fatto, per cui l'imputato non aveva volontà e piena coscienza nel compierere il reato, e che quindi non vi sia stato dolo, non è possibile punirlo.
    L'errore compiuto su un determinato reato non esclude tuttavia la punibilità per un reato diverso.

    Art.37 - Costringimento fisico, errore determinato da altrui inganno
    Il costringimento fisico è una particolare forma di forza maggiore, commessa mediante violenza, che impedisce la sussistenza di una condotta umana.
    In tal caso, non è punibile colui che ha subito la violenza, in quanto costituisce causa oggettiva di esclusione del reato, ma colui che l'ha commessa.
    In caso di altro errore determinato da altrui inganno, vale a dire il costringimento psichico, si tratta di una minaccia e costituisce una causa soggettiva di esclusione del reato, rimandata al prudente apprezzamento del giudice, che può avvalersi delle dovute perizie specialistiche ritenute necessarie dal caso.

    Art.38 - Difesa legittima
    Purché la difesa sia proporzionata all'offesa ed avvenga pertanto in maniera leggittima, non è possibile punire chi ha commesso il fatto per aver dovuto difendere la propria o altrui incolumità o un altro proprio diritto costituenti pericolo da una offesa o minaccia ingiusta.

    Art.39 - Stato di necessità
    Nel caso il reato sia avvenuto per salvare se stessi o altri in caso di un pericolo incombente che possa causare grave danno alla persona, l'imputato non è punibile, in quanto è stato costretto all'accaduto e non poteva assumere un diverso comportamento, sempre che il fatto commesso sia proporzionato al pericolo stesso.

    Art.40 - Delitto tentato
    Si tratta di delitto tentato quando, pur avendo l'imputato compiuto tutti gli atti necessari alla sua esecuzione, esso non giunge alla sua consumazione.
    Qualora l'imputato abbia volontariamente desistito o impedito il compimento dell'azione, esso va incontro a riduzioni della pena proporzionali all'accaduto, rimandando l'entità delle stesse al prudente apprezzamento del giudice.

    Art.41 - Reati commessi col mezzo della stampa periodica

    Nel caso il reato di diffamazione avvenga mediante il mezzo della stampa, anche i dirigenti e coloro che hanno concorso con coscienza e volontà al reato, pur potendosi rifiutare di commetterlo, sono punibili per legge.

    Art.42 - Reati a mezzo stampa ordinariae clandestina
    Nel caso il reato di diffamazione avvenga mediante il mezzo della stampa clandestina, i dirigenti del mezzo di stampa e tutti coloro che hanno concorso con coscienza e volontà al reato, pur potendosi rifiutare di commetterlo, sono punibili per legge.

    Art.43 - Circostanze aggravanti

    Sono elementi non costitutivi del reato che, accedendo a una fattispecie già perfetta, comportano un inasprimento della pena edittale.
    Sono circostanze aggravanti comuni:
    1) L'aver commesso un reato al fine di eseguirne o occultarne un altro;
    2) L'aver agito con crudeltà o violenza;
    3) L’aver agito per motivi abbietti o futili:
    4) L’aver approfittato delle circostanze di tempo e di luogo;
    5) L'aver ostacolato la pubblica o leggittima difesa;
    6) L'aver aggravvato o tentato di aggravvare le conseguenze del reato;
    7) L'aver abusato del proprio ruolo e dei propri poteri svolgendo un incarico pubblico;
    8) L'aver commesso il reato ai danni di un incaricato pubblico o di un agente o autorità di stato estero nell'esercizio delle proprie funzioni;
    9) L'aver abusato del proprio ruolo o autorità all'interno dell'ambiente familiare o lavorativo;
    Sono circostanze aggravvanti particolari:
    1) L'aver commesso il reato mediante l'uso di armi, siano da fuoco o comunque atte ad offendere o danneggiare gli altri;
    2) L'aver commesso il reato mediante l'uso di sostanze venefiche, insidiose o che abbiano comunque cagionato malattia o indebolimento alla persona;
    3) L'aver causato un danno grave e permanente, sia corporale sia mentale;
    4) L'aver commesso un reato nei confronti di minore d'età o minorati mentali o infermi, o l'aver indotto gli stessi a compierlo;
    5) L'esser sfuggiti all'arresto e dunque latitato per un lasso di tempo superiore a quello ragionevolmente supposto per la presentazione in tribunale;
    6) L'aver causato, commettendo il reato, grave danno allo Stato, causando per conseguenza danni o ai beni dello stato ed alle sue istituzioni o all'immagine dello stato o alla quiete pubblica.

    Art.44 - Circostanze attenuanti
    Sono elementi non costitutivi del reato che, accedendo a una fattispecie già perfetta, comportano una mitigazione della pena edittale.
    Sono circostanze attenuanti comuni:
    1) L'aver agito per una ragione particolare di valore morale o sociale;
    2) L'aver agito in stato d'ira a causa di un'offesa ingiusta;
    3) L'aver causato nei reati patrimoniali un danno di lievissima entità, sempre in proporzione ai patrimoni ed al livello economico delle persone coinvolte;
    4) L'essersi costituiti all'Autorità di Publica Sicurezza o l'aver ammesso il reato all'Autorità Giudiziaria;
    5) L'aver riparato al danno prima della citazione in giudizio;
    6) L'aver concorso alla determinazione di fatti e personi nel caso del reato o dell'insieme di reati in questione durante le indagini o durante il processo;

    Art.45 - Aumenti o diminuzioni di pena

    Le circostanze aggravvanti o quelle attenuanti, a seconda che siano le prime o le seconde prevalenti, determinano l'aumento o la diminuzione della pena in maniera proporzionale all'evento accaduto. Qualora le circostanze siano equivalenti, invece, la pena resta invariata.
    Tali aumenti o diminuzioni, concorrendo fra di loro, non possono in eccesso superare del doppio il limite stabilito già per legge per ogni singola tipologia di reato ed in difetto diminuire la pena per più del doppio previsto dalla condanna

    Art.46 - Circostanze oggettive e soggettive

    Sono oggettive le circostanze riguardanti l'offeso e le modalità di tempo, specie, modo e luogo inerenti al delitto.
    Sono soggettive quelle che riguardano il colpevole, le sue intenzioni, azioni e rapporti con l'offeso, quindi la sua capacità di intendere e di volere e la tendenza al reato o recidiva.

    Art.47 - Condanna per più reati con unica sentenza o decreto
    In caso di unica sentenza per più reati, se si tratta di reati punibili com pene dello stesso tipo, viene applicata una pena unica data dalla soma delle singole pene inflitte, se si tratta di reati punibili con pene di diversa tipilogia, esse vano applicate in forma distinta e separata.

    Art.48 - Determinazione delle pene accessorie
    Le pene accessorie vengono determinate a seguito della pena prevista per un determinato reato, a seconda della gravità dello stesso, al fine di impedire ai soggetti interessati di tornare a delinquere occupando o esercitando diritti e mansioni.
    Pene accessorie sono:
    - L'interdizione dai pubblici uffici
    - L'interdizione da una professione o un'arte
    - L'interdizione legale
    - L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
    - L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
    - L'estinzione del rapporto d'impiego o di lavoro
    - La decadenza o la sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.

    Art. 49 - Redicidività, abitualità e professionalità nel delinquere
    Qualora si commetta nuovamente un reato, dopo aver subito già una sentenza di condanna, può subire un pena maggiorata di un terzo.
    Qualora il reato sia stato della stessa indole e gravità di quello per cui si ha già subito una condanna o sia stato commesso quando era in corso una condanna, l'eventuale pena viene aumentata della metà.
    Qualora si stabilisca la professionalità ed abitudine a delinque, in caso di concorso di più reati gravi, la pena può aumentare per più dei due terzi.

    Art.50 - Concorso in reato
    Si distinguono due tipologie di concorsi in reato.
    - Concorso materiale, in cui con con più azioni ed omissioni si commettono più reati, per la quale si applica il principio di tanti reati, quanti pene.
    - Concorso formale, in cui con una sola azione o omissione si commettono più reati, per cui si applica la somma delle pene e quindi l'aumento di un terzo al momento della sentenza.

    Art.51 - Accordo per commettere un reatoe istigazione
    Chiunque si accordi al fine di commettere un reato o istighi qualcuno a reato è punibile con pene relativa alla gravità del fatto compiuto e che possono comprendere sia pene di allontanamento, sia di interdizione, sia di sospensione, cosìccome pene accessorie a seconda della posizione occupata al momento del delitto o il diritto esercitato per il quale potrebbe ancora delinquere.

    Art. 52 - Diritto di querela e modalità
    Ogni persona offesa, a meno che si tratta di un reato per cui si possa procedere d'ufficio o dietro precisa richiesta, ha diritto alla querela, ovvero il diritto a procedere penalmente.
    In caso di minorati, esso viene esercito dai genitori o da chi ne ha la tutela.
    Il diritto di querela si estingue con la morte dell'offeso, ma qualora la querela sia in corso esso non estingue il reato.
    L'offeso ha diritto alla remissione della querela, ma in caso essa avvenga per più persone esso deve prevede la remissione di tutti i querelanti, che quindi non vengono dalla singola remissione pregiudicate.

    Art.53 - Diritto di denuncia e modalità
    La denuncia è la dichiarazione presso l'autorità di polizia o autorità giudiziaria di un fatto realmente accaduto che potrebbe costituire reato.
    Sussiste un obbligo giuridico alla denuncia per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, e nei confronti di cittadini in caso avvengano delitti gravi e contro la personalità dello stato, casi di sequestro di persona, o uso o conoscenza dell'uso di armi ed esplosivi senza che si possieda la correlata autorizzazione.


    TITOLO IV DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA



    Art. 54 - Potere Discrezionale del Giudice nell'Applicazione della pena
    Nei limiti fissati dalla legge, l'applicazione della pena avviene avviene a descrizione del giudice, che tiene conto dei comportamenti, precedenti, circostanze, aggravanti ed attenuanti a carico del reo.
    Non è possibile in nessun modo oltrepassare i limiti prestabiliti e per ogni tipologia reato, salvo che la legge disponga diversamente.

    Art. 55 - Responsabilità nell'esecuzione della Pena
    Responsabile della corretta, legale e giusta esecuzione ai danni del condannato è la Pretura, coaudiuvata in ciò dalle Forze dell'Ordine e dalla Procura.

    Art. 56 - Vigilanza sull'esecuzione delle pene
    La vigilanza sull'esecuzione delle pene è onere della Magistratura Giudiziaria della Res Publica SPQR Repubblica Romana.


    Art. 57 - Cause e modalità di rinvio dell'applicazione e dell'esecuzione della pena
    La pena inflitta al reo può essere soggetta a rinvio nell'applicazione e nell'esecuzione, qualora la legge riconosca:
    - Uno stato di impossibilità reale a scontare la pena stessa, che quindi non viene considerata scontata fino a quando non se ne accerta l'effettiva ed inconfutabile applicazione;
    - Uno stato di manifesta debolezza, palese malattia o grave deficienza nel reo, per la quale può aver luogo il rinvio dell'applicazione e dell'esecuzione della pena;

    Art. 58 - Sospensione della pena

    In caso di reati che riguardino pene di interdizione o sospensione, è possibile, che la pena stessa venga sospesa, qualora il condannato presenti, dopo aver scontato almeno un terzo della pena totale, un buon comportamento a detta dell'autorità giudiziaria.
    In caso di reati che riguardino pene di allontanamento, qualora essi siano inferiori ai cinque mesi, è possibile che la pena venga sospesa, rimettendo la decisione al prudente apprezzamento del giudice, che valuta in rapporto al comportamento e dei precedenti del reo.
    La sospensione della pena non può avvenire qualora il condannato abbia commesso altri reati dopo la pronuncia della condanna. La sospensione può essere concessa una sola volta.


    TITOLO V DELLA ESTINZIONE DELLA PENA



    Art. 59 - Remissione della querela e della denuncia
    La remissione della Querela è il ritiro della stessa, in forma espressa, qualora avvenga dichiarazione scritta, presentata personalmente o per mezzo di altri rappresentanti dal querelante autorizzati, in forma tacita, qualora il querelante tenga un atteggiamento incompatibile con la propria volontà di querelare.
    Lo stesso procedimento vale per la Denuncia, tranne nei i casi in cui si ha l'obbligo morale a presentare la stessa.

    Art. 60 - Prescrizione
    La Prescrizione determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. I reati punibili con l'allontanamento perpetuo dal suolo Micronazionale non sono prescrittibili. La Prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente della pena stabilita dalla Legge. Per determinare il tempo necessario alla prescrizione non vengono considerate né la attenuanti né le aggravanti, eccezion fatta per le aggravanti che aumentano la pena di oltre un terzo.

    Art. 61 - Estinzione della pena

    La Pena può essere estinta nei seguenti casi:
    -morte del reo, avvenuta dopo la condanna
    -estinzione della pena di allontanamento o di interdizione per decorso del tempo. La pena dell'allontanamento o della interdizione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta. Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.
    Nel caso di concorso di reati, si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.
    L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi,o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna per un delitto della stessa indole.
    -indulto o grazia. L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.
    Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.

    Art. 62 - Riabilitazione
    La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti. La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre mesi dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
    Il termine è di almeno otto mesi se si tratta di recidivi. Il termine è di dieci mesi se si tratta di delinquenti abituali. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette mesi un delitto non colposo.

    Art. 63 - Riparazione del danno
    Ogni reato, che abbia causato un danno patrimoniale o non patrimoniale verso lo stato o altre persone, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.


    TITOLO VI DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA



    Art. 64 - Misure di Sicurezza
    Le Misure di Sicurezza possono essere applicate su cittadini dalla provata pericolosità a danno della Micronazione, e riconosciuti come riabilitabili.
    Le Misure di Sicurezza sono divise in due distinte modalità:
    Espulsive - Quando il soggetto viene allontanato forzatamente dalla micronazione durante il suo processo di riabilitazione;
    Non Espulsive - Quando il soggetto può continuare a frequentare gli spazi della micronazione mentre è soggetto a riabilitazione sociale.

    Art. 65 - Applicazione delle misure di sicurezza
    Le Misure di Sicurezza sono applicabili solo su richiesta del Magistrato Competente, dopo aver accertato la possibilità di reintegrare un soggetto, già incriminato e condannato, nella vita della micronazione. Tali procedure possono essere adottate non solo nei confronti dei cittadini, ma anche nei riguardi di uno Straniero Micronazionalista, condannato di qualsivoglia reato commesso nei territori sotto la giurisdizione della Res Publica SPQR. Per i reati maggiori, come il Tradimento o altri reati Lesivi per l'Apparato e l'Istituzione della Micronazione, non è assolutamente previsto e perseguibile il reintegro.

    Art. 66 - Esecuzione delle misure di sicurezza
    Il Magistrato Competente, una volta accertata la pericolosità dell'indivuduo, può passare all'esecuzione delle Misure di Sicurezza.
    Se l'imputato ha commesso un reato considerato Espulsuvo il Magistrato potrà applicare il ban temporaneo se il reato è stato accertato come grave.
    Se l'imputato ha commesso un reato considerato Non Espulsivo verrà degradata la cittadinanza Quirita a cittadinanza Latina limitando, dunque, l'attività del condannato.
    Per i reati sommi e/o combinati è previsto anche l'allontanamento illimitato del condannato.

    Art. 67 - Inosservanza delle misure di sicurezza
    Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza espulsiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.
    Tale disposizione non si applica nel caso di persona rinunciataria della cittadinanza cum suffragio.

    Art. 68 -Disposizioni Speciali
    Le disposizioni speciali vengono applicate ad i soggetti che sono recidivi nel/i loro atto/i criminoso/i.
    Le disposizioni speciali, decise dal Magistrato Competente, prevedono pene adeguate alla/e loro trasgressione/i che perciò sono più severe di una semplice disposizione delle misure di sicurezza ordinarie.

    Art. 69 - Applicazione ed esecuzione delle disposizioni speciali
    Le disposizioni speciali sono applicabili su soggetti che hanno in più occasioni commesso atti criminosi.
    In tali casi il giudice, in base alla gravità, può:
    1. Allontanare provvisoriamente il condannato;
    2. Allontanare per tempo indeterminato il condannato
    3. Attuare la risoluzione n°1 ivi intesa, successivamente accompagnata da un'anticamera, della durata disposta dal Giudice Competente, in cui l'individuo soggetto a disposizioni speciali viene dichiarato nello status di "Osservato", ed in seguito, solo al cessare di essa, reintegrato tra gli aventi cittadinanza cum o sine suffragio.

    Art. 70 - Trasgressione degli obblighi imposti

    Se una persona, condannata dal magistrato di competenza, trasgredisce agli obblighi imposti può essere accusata di cattiva condotta. Questo prevede l'aumento della condanna che può essere assegnata.



    LIBRO III DEI DELITTI IN PARTICOLARE




    TITOLO I DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO




    Art. 71 - Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità della Res Publica
    Gli attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità della nazione vengono reputati molto gravi e dannosi verso la cittadinanza tutta e della stessa nazione.
    Indi per cui vengono puniti, dal Magistrato competente, con l'espulsione automatica a vita.
    La sanzione non può essere revocata, vista la gravità dell'azione.

    Art. 72 - Attentati contro la Costituzione

    Gli attentati contro la Costituzione, vengono anch'essi ritenuti molto gravi e dannosi verso la cittadinanza tutta e la nazione.
    Di conseguenza anch'essi vengono puniti, dal Magistrato competente, con l'espulsione automatica a vita.
    La sanzione non può essere revocata, vista la gravità dell'azione.

    Art. 73 - Attentati contro le Istituzioni Repubblicane

    Gli attentati contro le Istituzioni della Res Publica SPQR, vengono ritenuti molto gravi e dannosi per la nazione e la vita quotidiana della cittadinanza che si riconosce nelle stesse.
    Dunque vengono puniti, dal Magistrato competente, con l'espulsione automatica a vita.
    La sanzione non può essere revocata, vista la gravità dell'azione.

    Art. 74 - Offese alle Istituzioni Repubblicane
    Le offese alle Istituzioni della Res Publica SPQR, vengono ritenute gravi e un ripudio alla nazione stessa, vista l'importanza di esse all'interno della repubblica e all'estero.
    Di conseguenza i cittadini colpevoli di tali offese vengono giudicati, dal Magistrato competente, con le possibili seguenti punizioni in base alla gravità:
    1) Espulsione a vita;
    2) Espulsione a tempo indeterminato fino a scuse dell'imputato;
    3) Sospensione dalle cariche istituzionali;
    4) Sospensione dalle cariche istituzionali fino a scuse dell'imputato.

    Art. 75 - Offese e villipendio alla Res Publica, al Popolo Quirita e ai simboli repubblicani
    Le offese e vilipendio alla Res Publica, al Popolo Quirita e ai simboli della nazione, vengono ritenute gravi e un ripudio alla repubblica e alla cittadinanza tutta.
    Di conseguenza i cittadini colpevoli di tali offese vengono giudicati, dal Magistrato competente, con le possibili seguenti punizioni in base alla gravità:
    1) Espulsione a vita;
    2) Espulsione a vita fino a scuse dell'imputato;
    3) Sospensione dalle cariche istituzionali;
    4) Sospensione dalle cariche istituzionali fino a scuse dell'imputato.

    Art. 76 - Associazioni sovversive o antinazionali
    Apertura di Associazioni sovversive o antinazionali è severamente vietato, nel caso in cui vengono scoperte le stesse vengono immediatamente chiuse e i componenti sono giudicati in modo severo, dal Magistrato competente, con le seguenti punizioni:
    1) Espulsione a vita;
    2) Espulsione per un periodo che va da 6 mesi a 2 anni;
    3) Sospensione dalle cariche pubbliche e istituzionali.
    Queste Associazioni sono ritenute un danno alla nazione e un pericolo per la repubblica.

    Art. 77 - Istigazione contro la Res Publica

    Chiunque sia sorpreso ad istigare dei cittadini della Res publica SPQR contro la nazione stessa e le sue istituzioni può essere perseguito a termini di legge.
    Se il reato è commesso in una sezione riservata della nazione o in territorio esterno alla nazione, la pena non può essere inferiore ai sei (6) mesi di espulsione.
    Se il reato è commesso in un luogo pubblico della nazione la pena non può essere inferiore ai dodici (12) mesi di espulsione.
    La durata delle pene è raddoppiata nel caso in cui il reato sia commesso in "stato d'assedio" o "stato di guerra".

    Art. 78 - Attentati per finalità terroristiche o di eversione
    E' previsto il ban a vita per qualunque cittadino sia sorpreso a promuovere, costituire o organizzare uno o più attentati per finalità terroristiche o volte a sovvertire l'ordine costituito.
    Può essere perseguito per legge qualunque cittadino della Res Publica che commetta questo reato a danni delle nazioni alleate. In questo caso si seguono la procedure giuridiche contrattate nel trattato tra le due nazioni. Qualora il trattato non comprenda procedura di questo tipo, i presunti colpevoli devono essere giudicati all'interno del territorio della Res Publica e la pena prevista non può essere inferiore a tre (3) anni di espulsione dalla vita della nazione.
    La durata delle pene è raddoppiata nel caso in cui il reato sia commesso in "stato d'assedio" o "stato di guerra".

    Art. 79 - Trattamento di atti, documenti o notizie concernenti la sicurezza della Res Publica
    E' compito dello Stato Maggiore della Repubblica per la Difesa Nazionale occuparsi di qualsiasi atto, documento o notizia riguardo la sicurezza della Res Publica SPQR sia in "stato di pace", sia in "stato di guerra", sia in "stato d'assedio", come prevede la costituzione.

    Art. 80 - Rivelazione o utilizzazione di segreti di Stato, notizie riservate, secretate o di cui sia stata vietata la divulgazione
    E' perseguibile a termini di legge qualsisi cittadino che utilizzi o pubblichi informazioni riservate di cui sia stata vietata la divulgazione dallo Stato Maggiore della Repubblica per la Difesa Nazionale.
    La pena per chiunque sia giudicato colpevole di questo reato può variare dai sei (6) ai ventiquattro (24) mesi di espulsione dalla Res Publica, a discrezione del Magistrato competente a seconda della gravità e della quantità delle informazioni divulgate.
    La durata delle pene è raddoppiata nel caso in cui il reato sia commesso in "stato d'assedio" o "stato di guerra".

    Art. 81 - Infedeltà alla Res Publica

    E' considerato infedele alla Res Publica qualunque cittadino che infranga volontariamente la costituzione e le leggi della Res Publica.

    Art. 82 - Insurrezione contro la Res Publica e le sue autorità

    Il cittadino che insorge contro la Res Publica e le sue autorità, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro la Res Publica, è punito con l'espulsione permanente mediante ban a vita. Agli effetti del codice penale, sono considerati Stati in guerra contro la Res Publica anche gli aggregati politici che, sebbene non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti.

    Art. 83 - Guerra civile

    Qualunque cittadino commetta nel territorio della nazione un fatto diretto a scatenare una Guerra Civile è punito con l'espulsione a vita dalla nazione.
    Qualora il reato sia commesso in un territorio estaneo alla nazione il coplevole è punito con un periodo di espulsione non inferiore ai ventiquattro (24) mesi.
    La durata della pena è raddoppiata nel caso in cui il reato sia commesso in "stato d'assedio" o "stato di guerra".

    Art. 84 - Ususrpazione dei poteri

    E' definito usurpatore il cittadino che esercita indebitamente un potere politico e/o militare.
    La pena prevista per chi commette questo reato è di almeno dodici (12) mesi di espulsione.
    La durata della pena è raddoppiata nel caso in cui il reato sia commesso in "stato d'assedio" o "stato di guerra".
    L'espulsione diventa permanente nel momento in cui il reato comporta grazi danni alla nazione.
    E' compito del Magistrato competente verificare se si presenta questa eventualità.

    Art. 85 - Intelligenze con lo straniero per condizionare le attività o lo status della Res Publica

    Se un cittadino della Res Publica viene colto nell'atto di tenere intelligenze con lo straniero per condizionare lo status della nazione è punito con l'espulsione di almeno mesi dodici (12) dalla nazione stessa.
    Qualora questo reato causi, anche in maniera indiretta, il passaggio della Res Publica dallo stato "di pace" allo stato "di assedio" o "di guerra" il colpevole è punito con l'espulsione a vita.
    Se il reato è commesso in stato "di assedio" o "di guerra" la durata della pena è raddoppiata.

    Art. 86 - Atti ostili, attentati ed offese verso uno Stato estero e loro rappresentanti

    Un cittadino che compie atti ostili e simili a danno di Stati esteri, alleati o meno alla Res Publica, è punito con un periodo di espulsione minimo di sei (6) mesi.
    Qualora questo reato causi, anche in maniera indiretta, il passaggio della Res Publica dallo stato "di pace" allo stato "di assedio" o "di guerra" il colpevole è punito con l'espulsione a vita.
    Se il reato è commesso in stato "di assedio" o "di guerra" la durata della pena è raddoppiata.

    Art. 87 - Corruzione del cittadino da parte dello straniero

    Un cittadino che accetta beni di qualsiasi tipo o denaro, anche in maniera indiretta, dallo straniero al fine di arrecare danni alla nazione è punito con almeno dodici (12) mesi di espulsione.
    Il colpevole è punito con l'espulsione a vita nel caso in cui il reato causi un danno permanente alla nazione o il fallimento di una o più missioni delle Forze Armate della Res Pubblica.
    La durata della pena è raddoppiata nel caso in cui il reato sia commesso in "stato d'assedio" o "stato di guerra".

    Art. 88 - Espulsione dello straniero
    Uno straniero, cioè un cittadino di una nazione riconoscita ufficialmente dalla Res Publica, può essere espulso dal territorio della Nazione se commette un reato all'interno della nazione stessa. E' il Magistrato competente a decidere la durata dell'allontanamento.
    Se un cittadino straniero infrange le disposizioni del giudice, tornando nella nazione dalla quale era stato espulso prima della fine della pena, è punito con un periodo espulsione non inferiore ai dodici (12) mesi.

    Art. 89 - Collaborazione col nemico

    Chiunque, in "stato di guerra", tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno della Res Publica, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari della stessa, anche con la somministrazione indiretta di altre cose che possono causare danno allo Stato, è punito con almeno dodici (12) mesi di esplusione. In caso di raggiungimento dell'intento, egli è punito con l'espulsione a vita.

    Art. 90 - Spionaggio
    Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione per il bene della Res Publica, è punito con un periodo di espulsione non inferiore ai dodici (12) mesi. La durata della pena è raddoppiata nel caso in cui il reato sia commesso in "stato d'assedio" o "stato di guerra".

    Art. 91 - Attentati contro i diritti del cittadino
    Chiunque, con le proprie azioni, è causa di infrazione dei diritti fondamentali del cittadino, espressi e tutelati dalla Costituzione, è punito con una pena che si estende da un periodo di lavori forzati all'espulsione dal territorio nazionale per sei (6) mesi, a discrezione del Magistrato.

    Art. 92 - Apologia
    Chiunque eserciti apologia di reato, cioè difesa pubblica di un azione riconosciuta reato dalla legge della Micronazione, è punito con la stessa pena per la specifica tipologia di reato commesso, la cui durata viene raddoppiata.

    Art. 93 - Cospirazione politica

    Due o più cittadini che vengono colti nell'intento di organizzare una cospirazione politica a danno della nazione e delle autorità della stessa sono puniti con l'espulsione per un periodo minimo di dodici (12) mesi.
    I colpevoli sono puniti con l'espulsione a vita qualora il reato causi danni permanenti alla nazione o il fallimento di una o più missioni delle Forze Armate della Res Pubblica.
    La durata della pena è raddoppiata nel caso in cui il reato sia commesso in "stato d'assedio" o "stato di guerra".


    TITOLO II DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



    Art. 94 - Peculato
    Coloro che ricoprono cariche pubbliche nei casi in cui, per ragione di ufficio, ottengono Materiale e/o Servizi da usare per il bene di Res Publica e se ne appropriano indebitamente sono puniti con il ban permanente nonchè la restituzione della quota.

    Art. 95 - Malversazione

    L'incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa non appartenente alla pubblica amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito
    con il ban permanente.

    Art.96 - Concussione
    L'incaricato di un servizio pubblico se costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente , a lui o ad un terzo, denaro o altre comodità è punito con il ban:
    -Temporaneo nei casi in cui le aggevolazioni siano ritenute poco influenti;
    -Permanente nei casi ritenuti gravi.
    La condanna per concussione è applicabile solo se il movimento delle promesse o del denaro è dall'alto in basso come cariche pubbliche (Consoli--> Giudici; Consoli--> Ministri; Giudici-->Ministri; Ministri--> Cittadini ecc...).

    Art.97 - Corruzione

    Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con:
    - Ban temporaneo sostituibile con collaborazione col l'Edilizia plebea per la campagna di Spam nei casi ritenuti lievi;
    - Ban permanente per i casi ritenuti gravi.
    La condanna per concussione è applicabile solo se il movimento delle promesse o del denaro è dal basso in alto come cariche pubbliche (Cittadini--> Ministri; Cittadini--> Consoli; ecc...).

    Art.98 - Abuso d'ufficio

    L'incaricato di pubblico sevizio che omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un terzo, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con:
    -Collaborazione con l'Edilizia Plebea per la Campagna di Spam per un perido scelto dal magistrato di competenza.

    Art.99 - Interesse privato

    L'incaricato di pubblico sevizio, che, direttamente o indirettamente, o con atti falsi, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso dove esercita il proprio ufficio, è punito con la Collaborazione con l'Edilizia Plebea per la Campagna di Spam per un perido scelto dal magistrato di competenza.

    Art.100 - Falso ed uso di strumenti falsi

    L'incaricato di pubblico servizio, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con il ban temporaneo da 7 a 90 giorni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la pena è di ban temporane da 90 a 180.

    Art.101 - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio
    L'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche che egli conosce per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la:
    -Collaborazione con l'Edilizia Plebea per la Campagna di Spam per un perido scelto dal magistrato di competenza non inferiore ai 180 giorni;
    -Ban Temporaneo da 7 a 90 giorni nei casi ritenuti Gravi.

    Art.102 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
    L'incaricato di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusandone, rivela notizie d'ufficio segrete o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con:
    -Collaborazione con l'Edilizia Plebea per la Campagna di Spam per un perido scelto dal magistrato di competenza non inferiore ai 20 giorni per i casi lievi (aggevolazione alla scoperta del segreto);
    -Ban Permanente nei casi ritenuti gravi.

    Art.103 - Rifiuto e omissione di atti d'ufficio
    L'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico, deve essere compiuto senza ritardo, è punito:
    -La perdita della carica pubblica e della cittadinanza quirita.
    Qualora l'incaricato è impossibilitato a compiere il suo dovere per ragioni eccezionali deve presentare entro 30 giorni le motivazioni che il Console potrà accettare o meno.

    Art.104 - Abbandono, interruzione o assenza che cagionino l'erogazione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità
    Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con:
    - la perdita della carica pubblica.
    I capi, promotori od organizzatori sono puniti con :
    -Ban Permanente.

    Art.105 - Omissione dei doveri d'ufficio
    L'incaricato di un pubblico servizio che, dopo aver ricevuto almeno un richiamo ufficiale, non adempie ai propri doveri d'ufficio viene punito con la perdita della carica pubblica. Qualora questa omissione provochi danni gravi o permanenti, è discrezione del magistrato competente decidere quando si verificano queste eventualità, il colpevole è punito con l'espulsione dalla nazione per un periodo ti tempo non inferiore ai sei (6) mesi.

    Art.106 - Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio: definizione; Violenza, minaccia o oltraggio
    Sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione giurisdizionale.
    Chiunque usa violenza o minaccia un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito:
    - Il Ban Temporaneo non inferiore ai 30 giorni.
    Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza ed in assenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la:
    -Collaborazione con l'Edilizia Plebea per un tempo non inferiore ai 20 giorni.

    Art.107 - Corpo politico, amministrativo o giudiziario: definizione; Violenza, minaccia o oltraggio
    Sono considerati corpi politici, amministrativi o giudiziari tutti i funzionari pubblici che svolgono, rispettivamente una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria.
    Chiunque usa violenza o minaccia un corpo politico, amministrativo o giudiziario, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con:
    -Il Ban Temporaneo non inferiore ai 60 giorni.
    Chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, in presenza ed in assenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la:
    -Collaborazione con l'Edilizia Plebea per un tempo non inferiore ai 20 giorni.


    Art.108 - Usurpazione di funzioni pubbliche

    Qualunque cittadino usurpi una o più funzioni pubbliche, esentati i Consoli laddove ve ne sia dunque richiesta o palese impossibilità nel regolare esecutore, adempiendo ad una funzione pubblica che non gli concerne è punito con la collaborazione con l'Edilizia Plebea per la Campagna di Spam per un perido scelto dal magistrato di competenza non inferiore ai sessanta giorni (60).
    Qualora il reato causi danni gravi o permanenti alla nazione, il colpevole è punito con un periodo di espulsione non inferiore ai sei (6) mesi.

    Art.109 - Inadempimenti e frodi nelle funzioni e nelle forniture pubbliche

    E' considerato inadempiente qualunque cittadino che, ignorando i termini contrattuali con associazioni pubbliche o private, fa mancare cose od opere ricieste dall'associazione stessa.
    Il cittadino inadempiente è punito con la collaborazione con l'Edilizia Plebea per la Campagna di Spam per un perido scelto dal magistrato di competenza non inferiore ai 60 giorni.
    La pena prevede l'espulsione dalla nazione per un periodo non inferiore ai due (2) mesi di reclusione qualora il reato sia commesso a danno delle Forze Armate della Res Publica.
    LA durata della pena va triplicata qualora il giudice riconosca che il raeto sia stato commesso per frode.

    Art.110 - Persone esercenti un servizio di pubblica necessità
    Rientrano in questa categoria tutti i cittadini che, pur non essendo, ministri, giudici o senatori, svolgono un'attività che non potrebbe essere portata avanti senza l'abilitazione da parte dello stato oppure un'attività dichiarata di pubblica necessità da un decreto ministeriale.


    TITOLO III DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA



    Art.111 - Omessioni giudiziarie da parte di pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio
    L'omessione di una denuncia presso l'autorità giudiziaria, da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, di un reato commesso durante il suo servizio o a causa di esso è punita con trenta (30) giorni di collaborazione con l'Ediltà Plebea.
    La durata della pena è raddoppiata qualora il reato sia commesso mentre è in corso una magistratura straordinaria.

    Art.112 - Rifiuto di uffici legalmente dovuti

    E punito con una pena che va dai venti (20) giorni di assistenza forzata presso l'Ediltà Plebea ai venticinque (25) giorni di espulsione dalla nazione, chiunque:
    -si rifiuti di presentarsi in tribunale come testimone previa richiesta ufficiale dell'autorità giudiziaria.
    La durata della pena è raddoppiata qualora il reato sia commesso mentre è in corso una magistratura straordinaria.

    Art.113 - Simulazione di reato
    Chiunque denunci uno o più persone di un reato, sapendo della non reale esistenza del reato stesso, in modo da far partire un processo giudiziario è punito con un periodo di lavori forzati presso l'ediltà plebea compreso tra i dieci (10) e i quarantacinque (45).
    La pena è compresa tra i due (2) e i dodici (12) mesi di espulsione dalla nazione qualora il reato sia commesso in "stato di guerra" o "stato d'assedio".

    Art.114 - Calunnia
    E' perseguibile a termini di legge qualunque cittadino operi calunnie a danni di altri, denunciando cioè una o più persone essendo consapevole della sua/loro innocenza.
    La pena prevista per la calunnia va dai venti (20) giorni di lavori forzati presso l'Ediltà Plebea ai ventiquattro (24) mesi di espulsione dalla nazione, relativamente alla gravità del reato per cui il calunniatore ha consapevolmente accusato uno o più innocenti.
    Tuttavia la durata della pena è illimitata qualora il reato causi il fallimento di una missione delle Forze Armate della Res Publica considerata importante, oppure il passaggio dallo "stato di pace" allo "stato d'assedio" o allo "stato di guerra".

    Art.115 - Falso giuramento, testimonianza, informazione, in atti giudiziari, perizia o interpretazione
    E' punibile con l'espulsione da sei (6) a quarantotto (48) mesi dalla nazione chiunque, in veste ufficiale e dinnanzi all'autorità giudiziaria:
    -giuri il falso;
    -testimoni il falso;
    -informi del falso.
    La durata della pena è raddoppiata qualora il reato sia commesso in "stato di guerra" o "stato di assedio".
    La durata della pena è illimitata qualora il reato causi il fallimento di una missione delle Forze Armate della Res Publica considerata importante, oppure il passaggio dallo "stato di pace" allo "stato d'assedio" o allo "stato di guerra".

    Art.116 - Favoreggiamento

    E' punito con una pena dai sei (6) ai ventiquattro (24) mesi chiunque aiuti l'autore di un reato ad eludere le autorità giudiziare, purchè il reato commesso implichi l'espulsione dalla nazione per un periodo di tempo limitato o illimitato.
    Se il reato al contrario non implica l'espulsione dalla nazione il favoreggiatore è punito con uno periodo che va dai quindici (15) ai quarantacinque (45) giorni di lavori forzati presso l'Ediltà Plebea.
    La durata della pena è raddoppiata qualora il reato sia commesso in "stato di guerra" o "stato di assedio".

    Art.117 - Elusione e inosservanza delle pene
    Chiunque elude o inosserva le pene a lui inflitte è punito con l'espulsione dalla nazione dai due (2) ai dodici (12) mesi, se circostanze particolari lo permettono il reato può essere punito con del lavoro forzato presso l'edilità plebea dai trenta (30) ai novanta (90) giorni.
    La durata della pena è raddoppiata qualora il reato sia commesso in "stato di guerra" o "stato di assedio".

    Art.118 - Violenza sulle cose e sulle persone

    Qualunque cittadino commetta atti di violenza su cose o persone è punibile con una pena che va dai venti (20) giorni di lavoro forzato presso l'Ediltà Plebea ai veniquattro (24) mesi di espulsione dalla nazione, a discrezione del giudice, sulla base della gravità della violenza.
    Se la violenza è commessa a danno delle persone la pena include necessariamente le scuse ufficiali del colpevole verso la/le vittima/e.
    La durata della pena è raddoppiata qualora la violenza sia commessa in "stato di guerra o "stato di assedio" oppure nel caso che la violenza causi danni permanenti.
    La durata della pena diventa illimitata qualora il delitto sia compiuto a danno delle istituzioni della Res Publica.


    TITOLO IV DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO



    Art.119 - Vilipendio della religione dello Stato, delle persone e delle cose ivi coinvolte
    Chiunque commetta atti di vilipendio nei confronti della religione è punito a seconda dei casi:
    - se le parole sono gravi e atte ad offendere l'imputato è punito con l'espulsione dai dieci (10) ai trenta (30) giorni.
    - se le parole sono meno gravi e involontariamente si è offeso qualcuno l'imputato verrà punito con i lavori forzati dai sette (7) ai quindici (15) giorni presso l'edilità plebea.

    Art.120 - Turbamento di funzioni religiose
    Chiunque turbi qualsiasi funzione religiosa è punitò con i lavori forzati dai trenta (30) ai sessanta (60) giorni presso l'edilità plebea.

    Art.121 - Delitti contro i culti ammessi nello Stato
    Chiunque compia delitti contro qualsiasi culto ammesso dallo stato è punito con l'espulsione dai trenta (30) ai novanta (90) giorni.


    TITLO V DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO, L'INCOLUMITA' PUBBLICA



    Art.122 - Istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi
    Chiunque istighi a delinquere o a disobbedire alle leggi è punito con l'espulsione dai trenta (30) ai novanta (90) giorni.
    Il reato viene considerato un oltraggio alla nazione e un oltraggio al Senato e all' Assemblea Popolare che hanno il compito di legiferare.
    La durata della pena è raddoppiata qualora il reato sia commesso in "stato di guerra" o "stato di assedio".

    Art.123 - Associazione per delinquere: definizione e misure
    E' definito associazione per delinquere, un gruppo formato da almeno due persone, riunitesi allo scopo di infrangere le leggi della nazione oppure di raggiungere un obiettivo per mezzo di comportamenti fraudolenti, cioè violando la legge.
    La pena prevista per tutti coloro che vengono giudicati membri di un'associazione per delinquere è l'espulsione dalla nazione per un periodo compreso tra i sei (6) e i ventiquattro (24) mesi.
    La durata della pena è compresa tra i dodici (12) e i trentasei (36) mesi di espulsione dalla nazione qualora il numero dei membri dell'associazione sia maggiore di dieci.
    La durata della pena è raddoppiata per colui o coloro che vengono giudicati come capi o promotori dell'associazione o qualora il reato sia commesso in "stato di guerra" o "stato di assedio".
    La durata della pena prevede l'espulsione dalla nazione illimitata qualora l'associazione vada a ledere e danneggiare li istituzioni della nazione, causi il fallimento di una o più missioni delle Forze Armate della Res Publica oopure causi il passaggio dallo "stato di pace" allo "stato di guerra" o allo "stato di assedio".

    Art.124 - Pubblica intimidazione
    Chiunque compia atti di pubblica intimidazione è punito con i lavori forzati dai trenta (30) ai novanta (90) giorni, oltre alle scuse nei confronti del bersaglio.
    Se il bersaglio sono le istituzioni della Res Publica SPQR il reato è punito con l'espulsione dai trenta (30) ai sessanta (60) giorni, oltre alle scuse verso le stesse.
    La durata della pena è raddoppiata qualora il reato sia commesso in "stato di guerra" o "stato di assedio".

    Art.125 - Danneggiamenti e attentati alla sicurezza
    Chiunque danneggi o attenti alla sicurezza delle persone è punito con l'espulsione dai trenta (30) ai sessanta (60) giorni.
    Chiunque danneggi o attenti alla sicurezza della nazione è punito con l'espulsione a vita dalla stessa.
    La durata della pena è raddoppiata qualora il reato sia commesso in "stato di guerra" o "stato di assedio".


    TITOLO VI DELLA FALSITA' IN ATTI E FALSITA' PERSONALE




    Art.126 - Falsità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio

    Il publico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni, falsa in toto o in parte un'atto ufficiale è punito con una pena compresa tra venti (20) giorni di lavoro forzato presso l'Ediltà Plebea e tre (3) mesi di espulsione dalla nazione, nonchè la perdita del proprio pubblico ufficio per un periodo di tempo non inferiore ai quattro (4) mesi.

    Art.127 - Falsità del corpo politico, amministrativo o giudiziario

    Il corpo politico, amministrativo o giudiziario che, nell'esercizio delle sue funzioni, falsa in toto o in parte un'atto ufficiale è punito con una pena compresa tra trenta (30) giorni di lavoro forzato presso l'Edilità Plebea e quattro (4) mesi di espulsione dalla nazione, nonchè la perdita del proprio pubblico ufficio per un periodo di tempo non inferiore ai sei (6) mesi.

    Art.128 - Falsità del privato

    Qualunque privato, in sede ufficiale e in presenza di un pubblico ufficiale, faccia uso di informazioni false di qualsiasi sorta o contribuisca a falsare in toto o in parte informazioni vere è punito con una pena compresa tra trenta (30) e novanta (90) giorni di lavori forzati presso l'Edilità Plebea.
    La pena diviene l'espulsione dalla nazione per un periodo minimo di tre (3) mesi qualora il reato causi il fallimento di una missione delle Forze Armate della Res Publica, qualora il reato sia commesso in "stato di guerra" o "stato di assedio".

    Art.129 - Falsità di esercenti un servizio di pubblica necessità

    L'esercente un servizio di pubblica necessità che, nell'esercizio delle sue funzioni, falsa in toto o in parte un'atto ufficiale è punito con una pena compresa tra trenta (30) giorni di lavoro forzato presso l'Edilità Plebea e quattro (4) mesi di espulsione dalla nazione a seconda di quanto il reato possa nuocere al regolare svolgimento delle attività all'interno della nazione.
    L'imputato perde anche il suo pubblico ufficio per un periodo di tempo non inferiore ai sei (6) mesi.

    Art.130 - Falsità in registri, notificazioni, archiviazioni e altri compiti di preservazione di atti e documenti

    Chiunque, nell'esercizio delle sue funzioni, falsa in toto o in parte un atto/documento ufficiale da preservare è punito con una pena compresa tra quaranta (40) giorni di lavoro forzato presso l'Edilità Plebea e cinque (5) mesi di espulsione dalla nazione, nonchè la perdita del suo pubblico ufficio per un periodo di tempo non inferiore ai sei (6) mesi.

    Art.131 - Uso di atto falso

    Chiunque usi, in tribunale o in qualsiasi altro luogo ufficiale della nazione, un atto falso è punito con una pena compresa tra sessanta (60) giorni di lavoro forzato presso l'Edilità Plebea e sei (6) mesi di espulsione dalla nazione, nonchè, qualora lo avesse, la perdita del suo pubblico ufficio per un periodo di tempo non inferiore ai sei (6) mesi.
    La durata della pena è raddoppiata qualora il reato sia commesso in "stato di guerra" o "stato di assedio".

    Art.132 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

    Chiunque, che avendone la possibilità, sopprima o distrugga o occulti atti veri è punito con una pena compresa tra sessanta (60) giorni di lavoro forzato presso l'Edilità Plebea e sei (6) mesi di espulsione dalla nazione a seconda di quanto importante fosse l'atto.
    Qualora lo avesse, l'imputato perde il suo pubblico ufficio per un periodo di tempo non inferiore ai sei (6) mesi e viene interdetto dalla politica per dodici (12) mesi.
    La durata della pena è raddoppiata qualora il reato sia commesso in "stato di guerra" o "stato di assedio".

    Art.133 - Sostituzione di persona o di identità
    Chiunque, per arrecare danno o vantaggio a terzi, sostituisce la propria pesona o la propria identità ad una persona o identità altrui è persuguibile a termini di legge, ed è punito con una pena compresa tra sei (6) e ventiquattro (24) mesi di espulsione dalla nazione.
    La durata della pena è raddoppiata qualora il reato sia commesso in "stato di guerra" o "stato di assedio".

    Art.134 - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

    Chiunque non fornisca ad un pubblico ufficiale, laddove richiesto, dichiarazioni veritiere riguardo la propria identità o riguardo le qualità personali proprie o altrui è punito con l'espulsione dalla nazione per un periodo di tempo compreso tra sei (6) e ventiquattro (24) mesi.
    La durata della pena è raddoppiata qualora il reato sia commesso in "stato di guerra" o "stato di assedio".

    Art.135 - Usurpazione di titoli o di onori
    Chiunque si impropri indebitamente del ruolo ricoperto da un pubblico ufficiale o da un responsabile di un pubblico servizio in modo fraudolento e al di fuori della legge è punito con un periodo di espulsione dalla nazione compreso tra dodici (12) e ventiquattro (24) mesi.
    La durata della pena è raddoppiata qualora il reato sia commesso in "stato di guerra" o "stato di assedio".



    TITOLO VII DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA





    Art.136 - Istigazione al delitto contro la persona

    Chiunque venga sorpreso ad istigare una o più persone a commettere un delitto, a danno di uno o più terzi, è punito con un periodo di espulsione dalla nazione compreso fra tre (3) e dodici (12) mesi.
    La durata della pena è raddoppiata qualora il reato sia commesso in "stato di guerra" o "stato di assedio".

    Art.137 - Ingiuria
    Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona, mediante qualsiasi mezzo espressivo, visivo, sonoro o altro, è punito mediante lavori forzati presso l'Edilità Plebea per la durata di giorni venti (20) ed è obbligato a rivolgere pubblicamente le proprie scuse alla parte lesa.
    Se riveste un incarico pubblico è costretto alle dimissioni senza possibilità di riaccedervi per 30 giorni.
    Qualora l'offesa sia ripetuta le pene sono aumentate tante volte per quante il reato è stato commesso.

    Art.138 - Diffamazione
    Chiunque, comunicando con una o più persone, offende l'altrui reputazione, è punito mediante lavori forzati presso l'Edilità Plebea per la durata di giorni 30 ed è obbligato a rivolgere pubblicamente le proprie scuse alla parte lesa.
    Se l'offesa è recata mediante mezzi di ampia diffusione oppure mentre si sta adempiendo a funzioni Istituzionali, la pena consiste in giorni trentacinque (35) di lavori forzati, scuse pubbliche e allontanamento temporaneo di quaranta (40) giorni dalle cariche Istituzionali o di gestione dei mezzi di ampia diffusione.
    Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amminia qualsiasi Autorità la pena regolare viene raddoppiata.

    Art.139 - Offese in scritti e discorsi pronunciati in attività istituzionali

    Chiunque offenda con scritti o discorsi pronunciati in attività istituzionali è punito con una pena che va dai trenta (30) giorni di lavori forzati presso l'edilità plebea ai novanta (90) giorni di esplulsione.
    Tale reato è considerato un oltraggio alle istituzioni, di conseguenza è un oltraggio anche alla Repubblica.
    La durata della pena è raddoppiata qualora il reato sia commesso in "stato di guerra" o "stato di assedio".

    Art.140 - Privazione delle libertà della persona
    Chiunque tenti, in qualsiasi modo, di privare qualcun altro della propria libertà personale, garantita dalla Carta dei Diritti Fondamentali, è perseguibile a termini di legge e la durata della sua pena è compresa tra tre (3) e ventiquattro (24) mesi di espulsione dalla nazione.
    La durata della pena è raddoppiata qualora il reato sia commesso in "stato di guerra" o "stato di assedio".

    Art.141 - Abuso di autorità contro le libertà personali

    Qualunque pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, che abusi dei proprio poteri al fine di privare qualcun altro della propria libertà personale, è punibile con un periodo di espulsione dalla nazione per un periodo compreso tra quattro (4) e ventiquattro (24) mesi, nonchè con la perdita del proprio pubblico ufficio, e l'impossibilità di riassumere lo stesso per mesi dodici (12).
    La durata della pena è raddoppiata qualora il reato sia commesso in "stato di guerra" o "stato di assedio".

    Art.142 - Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato
    Chiunque costringa, per mezzo di violenze e/o minacce, una o più persone a commettere un reato, è punito con un periodo di espulsione dalla nazione compreso tra i sei (6) e i quarantotto (48) mesi.
    La durata della pena è raddoppiata qualora il reato sia commesso in "stato di guerra" o "stato di assedio".

    Art.143 - Violazione dei diritti costituzionali

    Chiunque compia atti volti a violare gli altrui diritti costituzionali è punito con un periodo di espulsione dalla nazione compreso tra i dodici (12) e i quarantotto (48) mesi.
    La durata della pena è raddoppiata qualora il reato sia commesso in "stato di guerra" o "stato di assedio".

    Art.144 - Violazione dei doveri costituzionali

    Chiunque compia atti volti a violare o a non adempiere ai propri doveri costituzionali è punito con un periodo di espulsione dalla nazione compreso tra i dodici (12) e i quarantotto (48) mesi.
    La durata della pena è raddoppiata qualora il reato sia commesso in "stato di guerra" o "stato di assedio".



    TITOLO VIII DEI REATI INFORMATICI




    Art.145 - Accesso abusivo, interdizione e manomissione ad un sistema informatico e ad attività informatiche

    Chiunque in modo abusivo acceda, interdica o manometta ad un sistema informatico o ad attività informatiche è punito con un periodo di espulsione dalla nazione compreso tra i dodici (12) e i quarantotto (48) mesi.
    Qualora il reato sia commesso in "stato d'assedio" o "stato di guerra", causi il fallimento di una missione delle Forze Armate della Res Publica, causi il passaggio dallo "stato di pace" allo "stato d'assedio" o "stato di guerra" oppure provochi un danno irreparabile, viene considerato come un Attentato contro le Istituzioni della Res Publica (Libro III, titolo I, articolo 73 del Codice Giuridico Romano) e pertanto viene punito come tale.

    Art.146 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e ad attività informatiche

    Chiunque detenga o diffonda, in modo abusivo, uno o più codici di accesso a sistemi informatici e/o ad attività informatiche, necessarie per il corretto funzionamento della nazione dal punto di vista virtuale, è punito con un periodo di espulsione dalla nazione compreso tra i ventiquattro (24) e i quarantotto (48) mesi.
    Qualora il reato sia commesso in "stato d'assedio" o "stato di guerra", causi il fallimento di una missione delle Forze Armate della Res Publica, e/o causi il passaggio dallo "stato di pace" allo "stato d'assedio" o "stato di guerra" oppure provochi un danno irreparabile, viene considerato come un Attentato contro le Istituzioni della Res Publica (Libro III, titolo I, articolo 73 del Codice Giuridico Romano) e pertanto viene punito come tale.

    Art.147 - Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o attività informatiche
    Chiunque diffonda programmi volti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o attività informatiche, è punito con un periodo di espulsione compreso tra i dodici (12) e i quarantotto (48) mesi.
    Qualora il reato sia commesso in "stato d'assedio" o "stato di guerra", causi il fallimento di una missione delle Forze Armate della Res Publica, causi il passaggio dallo "stato di pace" allo "stato d'assedio" o "stato di guerra" oppure provochi un danno irreparabile, viene considerato come un Attentato contro le Istituzioni della Res Publica (Libro III, titolo I, articolo 73 del Codice Giuridico Romano) e pertanto viene punito come tale.

    Art.148 - Frode informatica
    Chiunque compia una frode informatica a danno di altri, è punito con un periodo di espulsione compreso tra i sei (6) e i trentasei (36) mesi di espulsione dalla nazione.


    Firmato:
    Paolo Tullio Traiano - Princeps Senatus

    Controfirmato:
    Caio Duilio Simone - Console della Res Publica
    Francesco Agricola Catone - Console della Res Publica

     
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    COMPLIMENTI! FINALMENTE! un SUCCESSO PER LA RES PUBLICA!
     
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    Grandissimi, tutti!
     
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  4. Caio Duilio Simone
     
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    Ottimo!
     
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    Un grandissimo ed importantissimo risultato! Complimenti!
     
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  6. Cornelio Scipio
     
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    Congratulazioni!.
     
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