Legge Duilia sull'Istruzione e la Ricerca

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  1. Caio Duilio Simone
     
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    Art. 1 - La Res Publica riconosce lo studio e la scuola come diritto per la formazione culturale di ogni singolo cittadino, diritto che si può trasformare in dovere una volta intrapresa la via di studio scelta.

    Art. 2 - Lo Stato si impegna a garantire ad ogni cittadino la formazione di strutture che contribuiscano alla formazione culturale, educativa e sociale del cittadino.

    Art. 3 - Lo Stato riconosce come luoghi di studio e perciò soggetti alla giruisdizione super partes della Censura in vece allo Stato:
    -La Scuola Palatina (in Italiano), Schola Palatina (Ufficiale in Latino);
    -L'Università degli Studi dei Romani Quiriti (in Italiano), Universitas Studiorum Romanorum Quiritum (Ufficiale in Latino);

    Art. 4 - La Schola Palatina provvede ad una formazione di base per ogni cittadino quirita istruendolo sulla storia della Micronazione e sulla sua legislazione, approfondendo gli argomenti riguardanti le principali cariche dello Stato e l’ordinamento dello stesso. Il Diploma consente di accedere alle seguenti cariche: Questore, Edile Curule, Edile Ceriale, Pretore, Censore, Pretore, Giudice, Pontefice, Procuratore.
    Art.5 - Il corso è diviso in 7 parti fondamentali :
    1)Corso di Storia di Base I Livello (Dal 2007 al 2009);
    2) Corso di Storia di Base II livello (dal 2009 al 2010);
    3) Corso di Educazione Civica (Insegnamento circa le funzioni di cariche e luoghi, secondo quanto prescritto dalla costituzione[Assemblee, Governo, Luoghi Pubblici, Giustizia, Leggi]);
    4) Corso di Formazione per la Pubblica Amministrazione (Uso e Gestione delle strutture della Pubblica Amministrazione);
    5) Corso di Formazione per l'iniziativa privata (Uso e Gestione di Enti Privati, Giornali di Partito)
    6) Corso di Cultura Quirita (Consuetudini ed Usi Romani);
    7) Corso di Formazione e Storia Politica Quirita;

    Art.6 - I maestri hanno il compito di scrivere le lezioni per i vari corsi di diploma, essi giudicano l’operato degli studenti e il loro giudizio è indiscutibile. Del loro operato ne rispondono all’Edile Curule.

    Art.7 - Il piano di studio è la programmazione di ciascun corso, esso deve attenersi alle direttive ministeriali.

    Art.8 - L’Edile Curule può dimettere in qualsiasi momento un maestro che non porta a termine gli incarichi entro i termini di tempo prestabiliti.

    Art.9 - Per l’ottenimento del diploma bisogna superare, tramite un esame,tutti i corsi fondamentali. I singoli esami vengono giudicati dai maestri di corso, che in seduta comune concederanno il diploma al candidato risultato idoneo.

    Art.10 – Viene costituito l’Albo dei Cittadini Diplomati, in cui vengono registrati tutti i diplomi rilasciati dalla Schola Palatina.

    Art.11 – L'Università degli Studi dei Romani Quiriti permetta una conoscenza più approfondita in un determinato settore ed è il principale ente di ricerca nazionale. L’Università può rilasciare titoli accademici denominati lauree.

    Art.10 – Per aprire un corso di laurea il richiedente deve chiedere l’autorizzazione all’Edile Curule, e presentare all’edilità il piano di studi che s’intende svolgere e almeno un quarto delle lezioni . Chi gestisce il corso di laurea assume il titolo di professore universitario.

    Art.11 – Per ottenere la laurea bisogna sostenere un esame finale secondo le modalità scelte dal professore di corso.

    Art.12 - Viene creato l’Albo dei cittadini Laureati di ResPublica, in cui vengono registrati tutti i titoli accademici rilasciati.

    Art.13 – I ricercatori formano l’elite culturale della ResPublica, del loro operato ne rispondono all’Edile Curule.

    Art.14 – I ricercatori possono svolgere ricerche scientifiche personali o richieste loro dall’Edilità Curule. Possono formare gruppi di ricerca per portare al termine il lavoro.

    Art.15 Possono diventare ricercatori tutti i cittadini diplomati secondo due diverse modalità:
    Concorso pubblico bandito dall’Edilità Curule
    Facendo richiesta all’Edile Curule, presentando un progetto di ricerca che passerà al vaglio del ministero.

    Art.16 – Tutti i lavori di ricerca svolti all’interno dell’università sono da considerarsi patrimonio culturale della ResPublica
     
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0 replies since 7/10/2010, 14:29   18 views
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