III Lezione Educazione Civica

Potere Giudiziario

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  1. Caio Duilio Simone
     
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    Corso di Educazione Civica

    III Lezione - Il potere giudiziario



    Scusate la mancanza del video ma in questo momento non posso realizzarlo, per problemi tecnici, ma per non restare indietro con le lezioni ecco il testo:



    Il potere giudiziario è disciplinato dal capitolo IV della nostra Costituzione. L’articolo 63 sancisce che la legge è uguale per tutti i cittadini e stabilisce il diritto ad avere un procedimento penale che deve avvenire secondo condizioni di parità, garanzia d’incolumità fisica e mentale e davanti ad un organo giudicante di suoi pari, terzo e imparziale.

    Come è formata la Magistratura Giudiziaria?
    Il responsabile della magistratura giudiziaria è il Pretore che ha il compito di sorvegliare i rapporti con le altre istituzioni. Componenti della Magistratura Giudiziaria sono i Giudici della corte di giustizia, il Tribuno della Plebe e l’Avvocato di Stato(generalmente il procuratore). Il principe del Senato presiede la Corte di Giustizia e ne coordina l’attività. In mancanza del Principe il compito viene preso dal Giudice in più anziano.

    Come vengono eletti i giudici?
    Le elezioni sono indette a cadenza semestrale, il numero dei magistrati è proporzionale a quello dei cittadini aventi diritto di voto, l’elezione è regolata seconda la legge “Bruto-Simone”.
    I gradi di Giudizio

    La nostra costituzione dispone di tre gradi di giudizio:
    - Processo di primo grado ( giudizio): un giudice della corte di giustizia viene scelto per presiedere il processo in primo grado. Dopo il verdetto una delle due parti in causa può decidere di andare in secondo grado.
    - Processo di secondo grado(appello alla corte): sul caso viene chiamata ad esprimersi tutta la corta, che esprime il verdetto a maggioranza assoluta e con votazione segreta.
    - Processo di terzo grado(provocatio ad populum): ad esprimersi viene consultata tutta la cittadinanza che si esprime con votazione segreta a maggioranza relativa. Se l’esito della votazione dichiara la colpevolezza, la corte di giustizia entro tre giorni deve emanare la sentenza e la relativa pena.

    Superato il terzo grado il caso è passato ingiudicato ed inappellabile, tranne nei casi in cui affiorano nuovi elementi per riaprire il procedimento, ma non prima di 15 giorni.

    Il significato dei verdetti:
    - Innocente, se non è stato riconosciuto il reato all'imputato
    - Colpevole, se è stato riconosciuto il reato all'imputato
    - Rimandato, in mancanza di prove o elementi, viene decisa una nuova data per un processo successivo.
    I verdetti devono essere resi pubblici con affissione negli spazi pubblici(Bacheca)

    Il condannato può presentare domanda di grazia al Principe del Senato, in tal modo il Principe può condonare la pena ma non assolvere il reo.


    Per eventuali approfondimenti vi allego il testo costituzionale:

    SPOILER (click to view)
    IV. La Magistratura Giudiziaria

    Art. 63


    La legge è uguale per tutti, dinanzi ad essa ogni cittadino della Res Publica è giudicato e garantito.
    Tutti i cittadini hanno diritto ad un procedimento penale, che deve avvenire:
    - in condizioni di parità
    - secondo garanzia d’incolumità fisica e mentale
    - davanti ad un organo giudicante di suoi pari, terzo e imparziale.

    Art. 64


    La giustizia si costituisce in organo autonomo nella Magistratura Giudiziaria.
    Responsabile della sorveglianza della Magistratura Giudiziaria e dei rapporti delle altre istituzioni con la stessa è il Pretore, che si occupa del buon funzionamento dell'apparato civile e burocratico.
    Alla Magistratura Giudiziaria, col titolo di Magistrati, appartengono i Giudici della Corte di Giustizia, il Tribuno della Plebe e l'Avvocato dello Stato.
    I Magistrati rendono conto del loro operato solo di fronte alla legge e sono tutelati da essa nello svolgimento delle azioni giudiziarie.
    Tale tutela si estende a chiunque collabori con la giustizia.
    Ogni Magistrato ha l'obbligo dell'ascolto, cioè dell'esaminare attentamente ogni imputato reo di colpe evidenti e non, rimembrando che la Res Publica si basa su principi di uguaglianza.
    Ogni cittadino coinvolto in attività giudiziarie non può parimenti continuare nelle sue eventuali funzioni in tali attività durante il procedimento che lo vedesse chiamate in causa quale reo accusato.

    Art. 65


    I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.
    In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.
    Sono perennemente presieduti dai Consoli.

    Art. 66


    La Corte di Giustizia si occupa di garantire la Costituzione, valutare la validità delle leggi ed è organo giudicante di primo grado nei pubblici processi.
    Essa è costituita da Giudici eletti semestralmente, secondo quanto previsto dalla legge: con l'elezione essi rinunciano agli eventuali incarichi esecutivi o legislativi in nome dell'autonomia del loro operato.
    La Corte di Giustizia è normalmente presieduta dal Principe del Senato, che garantisce il buono svolgimento dei processi e ne coordina le attività. La presidenza, nei casi di accusa del Principe del Senato o di sua indisponibilità, è affidata temporaneamente al Giudice più anziano.
    I Giudici presiedono i pubblici processi e sono scelti in seno alla Corte di Giustizia secondo criteri di correttezza e imparzialità.
    Ogni magistrato deve essere consapevole della propria posizione e della propria carica, per cui qualsiasi atto d’incompetenza potrà essere giudicato dal Pretore che a sua discrezione deciderà il da farsi.

    Art. 67


    Lo Stato si costituisce parte attiva nei procedimenti giudiziari attraverso l'Avvocatura dello Stato, i cui membri sono nominati dal Pretore previo assenso dei Consoli.
    Ogni cittadino può costituirsi parte attiva nei procedimenti giudiziari attraverso il Tribuno della Plebe. A esso il cittadino, quando è chiamato in giudizio, può affiancare come avvocato difensore se stesso o un professionista. Tale norma si estende anche ad un gruppo costituito da più di un cittadino o a qualunque soggetto costituito da più individui.

    Art. 68


    L'Imputato è posto in processo e sottoposto a giudizio previa denuncia avanzata dal privato cittadino o intentata dallo Stato: per dar luogo al procedimento essa deve corrispondere ad una reale violazione della legislazione.
    La legge predispone tre gradi di giudizio prima della dichiarazione definitiva di passato in giudicato:
    - processo di primo grado o giudizio: il giudice deve esprimersi sul reato emanando il verdetto con eventuale relativa pena; se una delle due parti non è d'accordo, si prosegue negli altri gradi;
    - processo di secondo grado o appello alla corte: sul caso è chiamata ad esprimersi con giudizio a maggioranza assoluta e segreta l'intera Corte di Giustizia, emanando il verdetto con eventuale relativa pena; se una delle due parti non è d'accordo o la corte non è in grado di pronunciarsi coerentemente con la norma, si prosegue negli altri gradi;
    - processo di terzo grado o ricorso popolare: per un periodo di tre giorni la cittadinanza tutta è consultata per esprimersi sul verdetto attraverso votazione segreta a maggioranza relativa; in caso di colpevolezza la Corte di Giustizia deve entro tre giorni emanare sentenza ci condanna con relativa pena.
    Superato il terzo grado di giudizio, il caso è passato in giudicato ed è inappellabile in modo definitivo.
    Salvo il caso in cui emergano nuovi elementi per riaprire il procedimento, si può fare ricorso a un grado superiore di giudizio solo entro quindici giorni dalla pronuncia del verdetto e della relativa condanna.

    Art. 69


    Il verdetto è l'ultimo atto di ogni grado di giudizio ed è obbligatorio. I significati dei verdetti sono i seguenti:
    - Innocente, se non è stato riconosciuto il reato all'imputato;
    - Colpevole, se è stato riconosciuto il reato all'imputato;
    - Rimandato, in mancanza di prove e altri elementi sufficienti, è decisa una nuova data per il processo successivo; solo in secondo grado tale verdetto può comportare il passaggio al terzo grado di giudizio.
    Nel caso di più reati è assegnato un verdetto ad ogni singolo capo d'accusa.
    I verdetti e le sentenze di condanna devono essere rese pubbliche nel tribunale e previa affissione negli spazi pubblici dedicati alle comunicazioni dello Stato.

    Art. 70


    L'imputato passato in giudicato e condannato in ogni grado di giudizio può presentare domanda di grazia al Principe del Senato.
    Con tale atto di clemenza il Principe può condonare la pena ma non assolvere il reo.
    La richiesta di grazia è presentabile solo per gravi reati e solo se il reo manifesta sincero pentimento.
    La legge ordinaria stabilisce i reati e la misura di condono che può essere concessa.



    Caio Duilio Simone
    Maestro
     
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  2. DioNero94
     
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    Presente. Ottima come sempre.
     
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    Anche io presente... bene la questione sul giudizio mi sembra anche chiara
     
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  4. Maximus Seiano Conti
     
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    interessante, anche se questa parte la conoscevo già
     
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  5. Caio Fabio Massimo
     
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    Bene, ottima lezione anche se scritta, incisiva e corta come deve essere per la schola palatina.
     
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  6. Paolo Tullio Traiano
     
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    Perfetto. ;)
     
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    Eroe della Repubblica

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    [QUOTE=Caio Duilio Simone,6/11/2010, 13:52 ?
    Superato il terzo grado il caso è passato ingiudicato ed inappellabile, tranne nei casi in cui affiorano nuovi elementi per riaprire il procedimento, ma non prima di 15 giorni.
    [/QUOTE]

    Mi sembra che il testo dica un'altra cosa:
    CITAZIONE
    Superato il terzo grado di giudizio, il caso è passato in giudicato ed è inappellabile in modo definitivo.
    Salvo il caso in cui emergano nuovi elementi per riaprire il procedimento, si può fare ricorso a un grado superiore di giudizio solo entro quindici giorni dalla pronuncia del verdetto e della relativa condanna.

    I quindici giorni, se non ho capito male, si riferiscono alla possibilità di fare ricorso ad un grado superiore di giudizio, non alla riapertura nel caso in cui emergano nuovi elementi, per il qual caso non sembrano fissati termini, e i 15 giorni si riferiscono al periodo entro cui fare ricorso, non solo dopo 15 giorni; solo si riferisce per logica al limite di tempo imposto, altrimenti l'espressione solo entro come si spiegherebbe?
     
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  8. Caio Duilio Simone
     
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    Onestamente ho interpretato l'articolo in quel modo, vediamo cosa dicono i padri costituenti.

    INFO per le prossime lezioni:
    non posso fare i video(quindi solo testo) delle prossime lezioni del corso di Educazione Civica(ne mancano 2), ma spero per il prossimo corso di si.
     
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  9. Caio Duilio Simone
     
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    Ragazzi domani faccio la IV lezione scusate il ritardo.
     
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  10. Giulio Leone Aurelio
     
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    Ma oltre il terzo grado di giudizio non ce n'è un altro, il caso andrebbe completamente riaperto e riprocessato.
     
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9 replies since 6/11/2010, 13:52   86 views
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