Compilazione sull'Ordinamento Processuale

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  1. Francesco Agricola Catone
     
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    CITAZIONE


    COMPILATIO DE ACTIONIS ORDINE

    Compilazione sull'Ordinamento Processuale





    I
    De Lite Contestatione
    Sulla Controversia Giudiziaria




    Art. 1 - Si ordina e decide che siano previsti due diversi procedimenti giudiziari, a seconda che il contenzioso sia di lieve o grave entità, per cui i secondi devono fare obbligatoriamente riferimento all'ordinamento giudiziario primario, mentre i primi, per rapidità, possono beneficare del potere giurisdizionale del pretore.


    Art. 2 -Sono considerati contenziosi di grave entità sempre i delitti contro la personalità dello stato, contro l'amministrazione della giustizia e contro la pubblica amministrazione.
    Tutti gli altri contenzioni sono rimessi alla decisione del Pretore, il quale stabilirà se è possibile procedere anche per mezzo del suo potere giurisdizionale, oppure che la questione non sia di sua competenza, bensì di quella della Corte di Giustizia.
    In tale scelta, egli può avvalersi del parere ufficiale dei Consoli, a secondo della loro delega ministeriale, e anche della Corte di Giustizia stessa, senza che ciò tuttavia risulti vincolante al momento della sua decisione definitiva.



    II
    LEX GAIANA DE IURISDICTIONE PRETORIS
    Legge Gaiana sul potere giurisdizionale del Pretore



    Art.1 - Il Pretore è detentore del potere giurisdizionale ed è definito quale unico magistrato giurisdicente.
    Giurisdizione è la capacità di impostare in termini giuridici la controversia che eventualmente possa presentarsi tra due o più soggetti giuridici.

    Art. 2 - Il Pretore ad inizio mandato emana un decreto, il quale ha come destinatario il giudice privato, dove specifica quali sono i termini in cui impostare il processo e quali le soluzioni possibili da applicare.
    Il decreto è organizzato in articoli, suddivisi in "formulae", le quali prevedono delle fattispiecie astratte, dove il Pretore stabilisce una sentenza di assoluzione ed una sentenza di condanna con possibile eccezione.
    Le formulae sono l'insieme di fattispecie astratte contenute nel decreto, che comprende sia quelle nuove che siano state decise dal Pretore all'inizio del mandato, sia quelle che si rifacciano a casi passati di diritto sostanziale che sono state aggiunte al documento, sia quelle che si sono verificate dopo l'inizio del mandato, all'atto di impostare i termini di nuovi processi, e che vi sono state successivamente integrate.

    Art. 3 - Il Giudice Privato è un privato cittadino il cui compito è risolvere l'eventuali controversie private tra privati.
    Essi sono dei collaboratori di giustizia, che agiscono in maniera del tutto volontaria e sponantea, ed alla quale si rivolgono, in quanto ricoprenti una funzione di conciliatori, i cittadini.
    I loro giudizi, una volta espressi, vengono riconosciuti e ratificati dalla Corte di Giustizia in quanto validi ed effettivi.

    Art. 4 - Il processo per fomula si suddivine in due fasi:
    - La prima fase è detta "in iure", si svolge dinnanzi al Pretore: l'Attore, colui che dà luogo all'azione processuale, chiama in giudizio il Convenuto.
    Dinnanzi al pretore essi spiegano le loro ragioni e questi fa riferimento ad una delle formule pubblicate in precedenza o ne emana una nuova, per cui una formula astratta viene adattata al fatto concreto, una volta messe d'accorde le parti sotto la mediazione de magistrato.
    Condizioni necessarie all'apertura dell'istrutturia sono che il processo non avvenga in contumacia e che i fatti non siano palesamente falsi o siano inverosimili, per cui il pretore può impedire la prosecuzione della stessa.
    - la seconda fase è detta "apud iudicem": questi viene scelto in un privato cittadino, detto "iudex privatum", oppire in un massimo tre cittadini, detti "recuperatores", in accordo tra l'attore ed il convenuto, che vengono qualificati come collaboratori di giustizia dal Pretore con atto pubblico, sempre all'interno della formula.

    Art. 5 - La formula nella sua applicazione concreta, al momento in cui si imposta il processo e viene svolto, viene suddivisa in:
    - Demonstratio: dove si spiega l'oggetto della controversia;
    - Intentio: dove si spiega la pretesa dell'attore;
    - Adiudicatio: in cui si consente al giudice di giudicare la faccenda;
    - Condemnatio: in cui si stabilisce le possibilità di assolvere, condannare, salvo eccezioni, il convenuto;
    Non è possibile sanzionare per mezzo di questo processo con condanne gravi.
    Il giudice, valutata la formula concreta decisa da atto e convenuto col pretore, si limiterà a giudicare secondo, né più, né meno, quanto stabilisce la stessa.

    Art. 6 - L'eccezioni sono quelle disposizioni a favore del convenuto, il quale può, provando la verità dei casi previsti dalle fattispecie in questione, essere assolto, seppur è stato dimostrato che diversamente sarebbe stato condannabile.

    Art. 7 - Il Pretore è responsabile del buon funzionamento di tali procedimenti. Tutte le forumulae sono pubblicate in Pretura nel decreto pretorio.

    Art. 8 - Attore e Convenuto possono ricorrere quando vogliono ai gradi di giustizia previsti dall'ordinamento, correndo consapevoli i rischi che prevedono il diverso loro funzionamento.



    III
    LEX AGRICOLA DE LEGIS ACTIONEM
    Legge Agricola sull'azione giudiziaria




    Art. 1 – Ogni cittadino ha diritto, secondo le procedure previste dalla Costituzione, dal Codice Giuridico Romano e da tutte le altre leggi, ad essere giudicato da suoi pari, liberi da ogni influenza ed imparziali.

    Art. 2 – Un cittadino può essere citato in giudizio solo in seguito ad una denuncia ricevuta a suo carico da parte di un privato cittadino o da parte della Procura della Res Publica.
    La denuncia deve essere presentata in Pretura, o nella sua sede nella segreteria ufficiale del Governo della Res Publica SPQR, o per mezzo dei contatti istituzionali ufficialmente riconosciuti.

    Art. 4 – Sono previsti 3 gradi di giudizio per questo tipo di Procedimento, secondo le modalità descritte di seguito e nella Costituzione della Res Publica.

    Art. 5 – Il Processo di primo grado o Giudizio si svolge, per intero, all’interno del Tribunale della Res Publica, e viene giudicato da un organo monocratico.

    Art. 6 – Quando non vi è in corso un processo il Tribunale è accessibile a tutta la cittadinanza della Res Publica SPQR e ai forestieri micronazionalisti, salvo che siano presenti delle documentazioni private, per cui esso potrà essere in parte omesso, in quanto il materiale interessato viene archiviato negli Acta Iuridica.
    Quando nella sezione si svolge un processo l’accesso presso la sede del Tribunale, viene stabilito, tramite concordato, dal Giudice designato previo comune accordo tra le parti in causa, le quali potranno, secondo le loro preferenze e sempre in accordo col magistrato giudiziario, decidere se all'aula giudiziara potranno accedere tutti indistintamente o solo alcuni su comune accordo oppure nessuno se non quelli già stabiliti per legge.
    Qualora non si raggiunga un accordo è compito del Giudice Istruttore stabilire, dopo aver dato udienza ad entrambe le parti in causa, decidere le modalità in cui l'accesso viene disciplinato.
    In ogni caso, si concede tutela ad ognuna delle parti, le quali, motivando in maniera adeguata, facendo riferimento ai principi costituzionali ed ai doveri e diritti dei cittadini, potranno chiedere al Giudice che sia mantenuta la riservatezza o per quanto concerne le prove, le quali non saranno rese pubbliche, ma inviate in fascicolo e registrate preso gli Acta Iuridica, oppure richiedere riservatezza nell'azione processuale, facendo sì che l'accesso al Tribunale non sia pubblico, ma a discrezione del Giudice.

    Art. 7 – Ogni ambasciatore, che rappresenta una nazione alleata della Res Publica SPQR nel territorio della stessa, ha il diritto innegabile di assistere ad ogni processo nel quale un suo concittadino rappresenti una delle due parti in causa, in qualità di garante.

    Art. 8 – Tutti coloro che non sono direttamente coinvolti nel processo o non sono chiamati ufficialmente a testimoniare o esplicitamente ad esprimersi dal Giudice Istruttore non hanno diritto a lasciare messaggi in sede di processo.
    E' compito della procura vigilare che questa norma venga rispettata.

    Art. 9 – E’ compito del Pretore organizzare il processo avvertendo in modo ufficiale la Corte di Giustizia della Res Publica, nella sede adibita, e le parti in causa: cioè l’accusa e la difesa.
    L’imputato, o Convenuto, è giudicato da un giudice facente parte della Corte di Giustizia e designato dalla stessa in base ad un’elezione interna a maggioranza semplice.

    Art. 10 – Il processo è amministrato moderato dal Giudice Designato dalla CdG, detto da tal momento Giudice Istruttore, e dal Pretore, che ha il diritto ed il dovere di intervenire solo nel caso in cui il giudice sia impossibilitato.
    Il Giudice ed il Pretore sono affiancati in questo incarico dalla Procura, che deve vigilare sul corretto svolgimento del Processo.

    Art.11 – Una volta avvertite ufficialmente tutte le parti in causa, può iniziare il processo di I grado o Giudizio.
    Il Processo è suddiviso in 9 fasi, che vanno seguite rigorosamente in ordine cronologico:
    1- Apertura ufficiale del Processo e Giuramento di imparzialità: il Giudice Istruttore apre il processo in modo ufficiale indicando quali sono i capi d’accusa imputati al Convenuto, la data della denuncia, la data di inizio del processo e i dati personali delle parti in causa.
    E’ inoltre dovere del Giudice Designato giurare solennemente di giudicare il Convenuto in modo imparziale e corretto.
    Qualunque giudice infranga tale giuramento può essere denunciato secondo quanto previsto dal Codice Giuridico Romano.
    Tutta la prima fase del processo si deve obbligatoriamente svolgere mediante la seguente formula, adeguatamente riempita con i dati richiesti.
    2- Nomina avvocati: l’Attore ed il Convenuto possono scegliere di essere rappresentati durante il Processo da un avvocato scelto da loro. Lo stato garantisce la possibilità di essere rappresentato sia all’Attore sia al Convenuto per mezzo dell’Avvocatura dello Stato.
    Qualora una delle due parti in causa non si presenti in sede processuale è compito del Pretore nominare un avvocato d'ufficio.
    Il Tribuno della Plebe, sia affiancato o meno il convenuto dall'avvocato, ha il ruolo di garante dei diritti di questi e lo affianca nel procedimento giudiziario.
    E’ quindi compito del Pretore contattare gli avvocati designati per comunicare loro ufficialmente del Processo.
    3- Presentazione di Prove ed eventuali ulteriori Capi d’Accusa contro il Convenuto: durante questa fase, l’Attore o l’avvocato che ne fa le veci deve presentare tutte le prove a danno del Convenuto. E’ inoltre facoltà dell’Attore addurre al Convenuto ulteriori capi di accusa a quelli presentati con la denuncia o richiedere delle aggravanti per il Convenuto.
    Al termine di questa fase l’Attore deve comunicare al Giudice l'entità della pena richiesta per il Convenuto in conformità con il Codice Giuridico Romano.
    4- Presentazione di Prove a favore del Convenuto: durante questa fase il Convenuto o l’avvocato che ne fa le veci deve presentare in Tribunale tutte le prove a favore del Convenuto.
    E’ facoltà del Convenuto o di chi ne fa le veci richiedere delle circostanze attenuanti.
    5- Presentazione dei test e controinterrogazioni: durante questa fase del Processo sia l’Attore che il Convenuto possono chiamare sul banco dei testimoni eventuali test.
    6- I orazione conclusiva: l’Attore e il Convenuto possono declamare un’ultima orazione al fine di convincere il giudice designato ed emettere una determinata sentenza.
    7- I Ritiro del Giudice per deliberare: il Giudice, se ritiene di aver raccolto elementi sufficienti, può ritirarsi per deliberare altrimenti può decidere di concedere all’Attore e al Convenuto la possibilità di declamare un’ulteriore orazione conclusiva.
    8- Eventuale II orazione conclusiva: Questo è l’ultimo possibile intervento delle parti in causa prima della sentenza del Giudice Designato.
    Durante questa fase oltre alla semplice orazione è possibile all’Attore ed al Convenuto fornire ulteriori prove o test, raccolti all’ultimo momento, al Giudice.
    9- Eventuale II Ritiro del Giudice per deliberare: dopo aver preso visione della II orazione conclusiva il Giudice deve obbligatoriamente ritirarsi per deliberare e quindi decidere un verdetto per il Convenuto.
    Il verdetto con la relativa pena deve essere comunicata in sede processuale dal Giudice entro due (2) giorni dal ritiro, salvo complicazioni di natura personale per il giudice; la sentenza deve inoltre essere comunicata al Pretore per via privata.

    Art.12 – Il primo grado del Processo si conclude con la sentenza del Giudice e compito del Pretore è chiudere la discussione e archiviarla nell'apposito archivio "Acta Iuridica"; del Procuratore registrare l'esito della sentenza nell'apposito archivio localizzato all'interno del "Tribunale".

    Art.13 – Nelle modalità previste dalla Costituzione, l’Attore ed il Convenuto possono richiedere il passaggio al secondo grado di giudizio o appello alla corte, nel quale è dovere della Corte di giustizia giudicare il Convenuto con un voto segreto a maggioranza semplice.

    Art.14 – Il Processo di II Grado si svolge interamente nel Tribunale della Res Publica, secondo le modalità prima descritte, e l'amministrazione della giustizia è compito dell'intero organo giudiziario, per i quali tutti i Giudici sono ammessi all'istruttoria, e presieduto da un Presidente della Corte, scelto tra i giudici istruttori.
    Dopo che il processo è stato ivi aperto dal Pretore, si seguono le stesse modalità descritte per il processo di I Grado, salvo che viene concessa un'unica orazione o arringa conclusiva alle parti. Una volta compiute, l’intera Corte di Giustizia si ritira per deliberare ed in tal modo esprimersi in merito alla questione.
    Il voto è a maggioranza assoluta, serve quindi il 50%+1 dei voti per prendere una decisione.
    Qualora non si raggiunga il numero minimo o una delle due parti in causa non sia d’accordo con la sentenza si può procedere ad un ultimo e definitivo grado di giudizio, come previsto dalla Costituzione.

    Art.15 – Il Processo di III Grado o Ricorso popolare o Invocatio ad Plebem, prevede che il caso sia sottoposto al voto della cittadinanza quirita mediante referendum.
    Con un voto segreto segreto, espresso mediante sondaggio, l’intera popolazione può esprimere il verdetto che gli pare più consono.
    Il voto, della durate di tre (3) giorni, avviene in regime di Concilio della Plebe e , per chiarezza, vengono riportati interamente i capi d’accusa imputati al Convenuto, le prove presentate per il Processo di I grado contro il Convenuto, le arringhe fatte dalle due parti nel coso del Processo di II grado, eventuali aggravanti ed attenuanti, e la pena richiesta dall’Attore.
    Entro tre (3) giorni dal termine della votazione, qualora il Convenuto sia giudicato colpevole, è compito della Corte di Giustizia riunita emanare un pena adatta per il Convenuto.

    Art.16 – La richiesta di un passaggio al grado superiore di Giudizio deve essere effettuata entro e non oltre quindici (15) giorni dall’emisisone del verdetto, motivo per cui il Convenuto considerato colpevole inizia a scontare la propria pena, solo quindici (15) giorni dopo l’emissione della stessa.

     
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