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Romano
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LEGGE ELETTORALE
SENATO
Art.1 - Diritto di Voto e di Preferenza
Art.2 - Definizione di Elettorato Passivo ed Elettorato Attivo
Art.3 - Idoneità all'esercizio di voto
Art.4 - Definizione di Lista Elettorale
Art.5 - Costituzione e Presentazione della Lista Elettorale
Art.6 - Idoneità della Lista Elettorale (Casi di Lista viziosa)
Art.7 - Idoneità a candidarsi all'interno di una Lista Elettorale (riferimento art.38 Cost. casi ineleggibilità e incompatibilità oltre che ex lege iulia)
Art.8 - Definizione e Costituzione della Commissione Elettorale
Art.9 - Compiti della Commissione Elettorale (Scrutinio schede; Garanzia equità; Controllo validità)
Art.10 - Ruolo dell'Esecutivo sia esso Ordinario sia Straordinario
Art.11 - Organizzazione dell'Elezione, sua sede e durata
Art.12 - I Comunicazione Ufficiale di Voto
Art.13 - Ripartizione dei Seggi
La ripartizione dei seggi avviene per mezzo del metodo di Hare, il quale prevede, quale primo sotto-metodo quello della quota, per la determinazione dei seggi interi, e come secondo quello dei resti più alto, per ripartire i resti stessi. - Metodo della quota: Per mezzo della formula "Q = (V/N)", dove viene indicato con "Q" il quoziente di Hare, con "V" il voti degli elettori e con "N" il numero di seggi, si determina il coefficiente Q utile a stabilire il numero di voti necessari per ottenere un seggio. L'ulteriore formula, ricavata dalla prima, di "N = X/Q", dove viene indicato con "N" il numero di seggi da assegnare, con "X" il numero di voti della lista e con "Q" sempre il suddetto quoziente di hare, determina il numero di seggi da assegnare nella parte interna del numero e quelli non assegnati in quella decimale. - Metodo dei resti più alti: La parte decimale di "N" rappresenta i seggi rimanenti e non assegnati dal primo sotto-medoto. Se si indica con "NI" la parte intera di "N", esclusa dunque la parte decimale, per mezzo della formula "R = X - (NI * Q)" si ottengono il numero dei voti, indicanto "R" il resto dei voti, che serviranno per calcolare la successiva assegnazione dei seggi. Ordinando i resti dei voti in modo decresce si procede quindi all'assegnazione di un seggio a lista a partire da quella che presenta resti più alti fino all'esaurimento della disponibilità dei seggi non assegnati.
Art.14 - Ufficializzione del voto
Art.15 - Resoconto della Commissione ed Approvazione da parte della Corte di Giustizia
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