Bozza Legge Elettorale

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    Romano

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    LEGGE ELETTORALE


    SENATO

    Art.1 - Diritto di Voto e di Preferenza

    Art.2 - Definizione di Elettorato Passivo ed Elettorato Attivo

    Art.3 - Idoneità all'esercizio di voto

    Art.4 - Definizione di Lista Elettorale

    Art.5 - Costituzione e Presentazione della Lista Elettorale

    Art.6 - Idoneità della Lista Elettorale (Casi di Lista viziosa)

    Art.7 - Idoneità a candidarsi all'interno di una Lista Elettorale
    (riferimento art.38 Cost. casi ineleggibilità e incompatibilità oltre che ex lege iulia)


    Art.8 - Definizione e Costituzione della Commissione Elettorale

    Art.9 - Compiti della Commissione Elettorale (Scrutinio schede; Garanzia equità; Controllo validità)

    Art.10 - Ruolo dell'Esecutivo sia esso Ordinario sia Straordinario

    Art.11 - Organizzazione dell'Elezione, sua sede e durata

    Art.12 - I Comunicazione Ufficiale di Voto

    Art.13 - Ripartizione dei Seggi

    La ripartizione dei seggi avviene per mezzo del metodo di Hare, il quale prevede, quale primo sotto-metodo quello della quota, per la determinazione dei seggi interi, e come secondo quello dei resti più alto, per ripartire i resti stessi.
    - Metodo della quota: Per mezzo della formula "Q = (V/N)", dove viene indicato con "Q" il quoziente di Hare, con "V" il voti degli elettori e con "N" il numero di seggi, si determina il coefficiente Q utile a stabilire il numero di voti necessari per ottenere un seggio.
    L'ulteriore formula, ricavata dalla prima, di "N = X/Q", dove viene indicato con "N" il numero di seggi da assegnare, con "X" il numero di voti della lista e con "Q" sempre il suddetto quoziente di hare, determina il numero di seggi da assegnare nella parte interna del numero e quelli non assegnati in quella decimale.
    - Metodo dei resti più alti: La parte decimale di "N" rappresenta i seggi rimanenti e non assegnati dal primo sotto-medoto. Se si indica con "NI" la parte intera di "N", esclusa dunque la parte decimale, per mezzo della formula "R = X - (NI * Q)" si ottengono il numero dei voti, indicanto "R" il resto dei voti, che serviranno per calcolare la successiva assegnazione dei seggi.
    Ordinando i resti dei voti in modo decresce si procede quindi all'assegnazione di un seggio a lista a partire da quella che presenta resti più alti fino all'esaurimento della disponibilità dei seggi non assegnati.

    Art.14 - Ufficializzione del voto

    Art.15 - Resoconto della Commissione ed Approvazione da parte della Corte di Giustizia




     
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