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SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS
EDITTO
sentiti
Il Consolato della Repubblica
Il Tribunato della Plebe
vista e considerata
L'attuale situazione politico-istituzionale della Res Publica, della quale il Senato non è più in carica, nonchè il periodo di transizione costituzionale che la vede coinvolta,
decretano
Art.1 Che l'Assemblea Popolare svolga, temporaneamente, le funzioni di unico organo legislativo dello Stato, in deroga a quanto stabilito dall'attuale Costituzione.
Art.2 L'ammissione di tutti i cittadini maggiorenni alla predetta Assemblea e la loro immediata iscrizione ai gruppi parlamentari di appartenenza una volta censiti al nuovo censimento straordinario della Repubblica.
Art.3 Si concede inoltre la facoltà al Tribuno della Plebe di portare a conoscenza e far votare, se lo ritiene necessario, gli articoli o i Capi del nuovo testo costituzionale prima della loro definitiva entrata in vigore.
Questo procedimento dovrà essere svolto a blocchi, ossia di pari passo con i lavori costituenti e ripetuto sulla nuova Costituzione al termine della sua redazione.
Ai fini dell'approvazione sono necessari i voti favorevoli dei 2/3 degli aventi diritto al voto. Nel caso questo non si verifichi per assenza degli stessi entro i tempi stabiliti, si procederà secondo il Regolamento dell'Assemblea Popolare.
Firma
C.G.Aquila.