EDITTO DEL PRINCIPE DEL SENATO

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  1. Caio Regolo Cicerone
     
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    Senatus PopulusQue Romanus

    Io Caio Regolo Cicerone,
    per grazia del Senato e del Popolo di Roma,
    Princeps Senatus

    VISTO

    Il consulto ultimo del Senato conclusosi venerdì V Aprile dell'anno 2766 a.U.c.

    DECRETO

    Art.1 Si dichiara l'attuale periodo "transizione costituzionale", fino all'approvazione di una nuova Costituzione.
    Viene conferito la magistratura straordinaria della dittatura a Caio Regolo Cicerone, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalla volontà dei senatori con particolare attenzione a:politica estera, l'amministrazione come l'apertura delle sedi dei movimenti politici, la Censura e il controllo della moralità della cittadinanza, i compiti che ordinariamente spettano alla Pretura, nonché la parola ultima sull'indirizzo politico della Nazione.
    Al Senato viene dato il potere civile e militare per le decisioni di amministrazione straordinaria.
    Qualora la dittatura termini prima della transizione costituzionale, il senato potrà decidere sempre in ossequio ai limiti dell'attuale Costituzione.

    Art.2 Al Senato è dato il potere costituente, ossia di formulare una nuova Costituzione, al termine del quale si pone fine alla transizione

    Art.2 Viene dichiarato decaduto lo stampo associativo della Res Publica, riprendendo le funzioni di micronazione, si dichiarano pertanto abrogati gli statuti e le regole di tesseramento e associative.
    Vengono eliminati tutti i riferimenti all'associazione nel forum e archiviati ogni documento relativo ad essa.

    Art.3 Viene ripristinata la Costituzione, il Corpo Giuridico Romano e tutte le leggi che compongono il nostro ordinamento.
    Laddove, per carenze di personale o per problemi logistici giustificati ed evidenti le leggi non possano svolgere il loro normale funzionamento, vi è concessa deroga fino a che non sarà ripristinato totalmente l'apparato della micronazione.

    Art. 4 E' derogato l'articolo 4 della Legge Giulia sulla cittadinanza.

    CITAZIONE
    Art.4 - La Cittadinanza avente diritto di voto, in latino "Civis cum suffraggio", altresì detta Cittadinanza Romana Quirita, è la cittadinanza attiva e militante nella Res Publica.
    La sua concessione viene fatta dall'Ufficio di Cittadinanza della Questura dopo un periodo di giorni cinque (5), nella quale il richiedente compila il censimento e mostra i requisiti di adeguata partecipazione necessari al suo rilascio.
    Tale periodo di attesa può essere diminuito o aumentato a seconda di particolari caratteristiche presentate dal richiedente: a favore, qualora sia già stato un Cittadino Romano in passato, abbia particolari meriti riconosciuti verso la Nazione oppure abbia dimostrato una partecipazione manifesta e valida durante o prima del tempo d'attesa; a sfavore, qualora pesino condanne internazionali sulla sua persone, ma non di natura politica, oppure dimostri una scarsa ed immotivata partecipazione durante il periodo di attesa.
    Essa al suo rilascio comporta la possibilità di immediata partecipazione alle assemblee pubbliche ed il possesso del diritto di voto.

    La cittadinanza Quirita verrà concessa a chiunque la richieda senza i canonici 5 giorni di attesa, fino a quando persisterà il periodo di transizione costituzionale.


    Così è deciso.

    Note del Principe
    Questo editto è in ossequio all'art. 78 della Costituzione. Esso sarà registrato nei pubblici archivi.
    Può essere stabilita proroga al termine della magistratura straordinaria.

    firmaxt1

     
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  2. Marco Giuliano Leone
     
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    Presa visione. Auguri a tutti.
     
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1 replies since 7/4/2013, 15:38   52 views
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