Costituzione

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    Senatus PopulusQue Romanus



    COSTITUZIONE II DELLA RES PVBLICA SPQR REPUBBLICA ROMANA




    Parte I. Dichiarazione di Indipendenza
    Parte II. Carta dei Diritti Fondamentali. Artt.1/10.
    Parte III. Libertà, Diritti e Doveri del Cittadino. Artt.11/35.
    - Titolo I. Sulle Libertà. Artt.11/17.
    - Titolo II. Sui Diritti. Artt.17/30.
    - Titolo III. Sui Doveri. Artt.30/35
    Parte IV. Ordinamento dello Stato. Artt.36/93
    - Titolo I. Le Assemblee Legislative. Artt. 36/48.
    - Titolo II. Il Principe del Senato. Artt.49/53.
    - Titolo III. L'Esecutivo. Artt.54/62
    - Titolo IV. La Magistratura Giudiziaria. Artt.63/78
    - Titolo V. Strumenti legislativi della Res Publica. Artt.79/93
    Parte V. Disposizioni Belliche. Artt.79/93
    - Titolo I. Stati di Pace, Guerra e d'Assedio. Artt.79/85.
    - Titolo II. Le Forze Armate. Artt.86/93.
    Parte VI. Magistrature Straordinarie. Artt.94/107
    - Titolo I. Dittatura. Artt.94/100.
    - Titolo II. Le Magistrature Straordinarie Collegiali Artt.101/107.
    Parte VII. Diposizioni transitorie finali.




    I

    DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA



    Noi che ci dichiariamo cittadini romani, crediamo fermamente che la Res Publica Romana sia un’istituzione ininterrotta e mai deceduta, convinti che se v'è ancora un romano che sente nel proprio sangue la voglia di servire la patria degli avi, là ancora c'è Roma, perché essa non è un posto, ma la nostra civiltà. Decisi a riprendere le antiche istituzioni e consuetudini della nostra vera patria, Roma, nutrice di popoli e di cultura, dichiariamo la rinascita dello Stato Romano e della Res Publica.
    Pertanto dichiariamo ristabilita l'autorità romana il cui popolo si costituisce in libero e sovrano stato retto dal diritto, affermando la sua indipendenza, dignità e sovranità.
    Dichiariamo, sui suoi liberi cittadini, decaduta ogni velleità di paese straniero e ogni sopruso.
    Dichiariamo ristabiliti le sue istituzioni e i suoi simboli, in tutta la loro totale eredità, ricevuti interi dall'ultimo suo legittimo imperatore Costantino XI.
    Dichiarata decaduta la dinastia Paleologa, illegittime le pretese di ogni suo lontano discendente e di quelle dinastie che ne abbiano in ogni tempo rivendicata l'eredità sino ad ora.
    Rivendichiamo i territori che in ogni tempo le furono appartenuti e invitiamo tutti i popoli ad aderire spontaneamente all'universalità romana, al suo stato ed alle sue istituzioni.
    Noi, firmato tale atto, dichiariamo rinata Roma e il suo popolo. Dunque il popolo romano tutto costituisce la Res Publica SPQR Repubblica Romana.

    Il 13 Febbraio Anno Domini 2007, 2760 ab Urbe Condita, Caio Giulio Aquila, Caio Regolo Cicerone e Antonio Aurelio Ottaviano hanno sancito la nascita di Res Publica SPQR Repubblica Romana. A seguito del Plebiscito Popolare del I Marzo, Res Publica ha scelto di divenire una micronazione ufficiale con aspirazione alla sovranità. Noi affermiamo tutto ciò con cuore fermo, ritenendoci uomini liberi.

    Con quest’atto formale è perpetrata con continuità l’universalità della Res Publica Romana e ricostituito lo stato romano secondo le forme sancite dalla sua nuova costituzione.


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    II

    CARTA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI

    Art. 1



    La Res Publica è un'istituzione eterna ed universale. Essa è una repubblica con principato e consolato di natura meritocratica e democratica.
    Il merito è il principio fondamentale per il riconoscimento dell'impegno individuale del cittadino.
    La Res Publica è formata dall'associarsi, volontario e consapevole di individui, che volontariamente aderiscono al nuovo Stato e volontariamente secedeno dagli altri.

    Art. 2



    La libertà, la dignità e tutti gli altri diritti inalienabili dell'uomo sono intangibili, inscindibili e immediatamente validi; lo Stato s’impegna a riconoscerli e garantirli all'interno della legge e a vincolarne la legislazione, il potere esecutivo e giudiziario.

    Art. 3



    La Res Publica assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
    La Res Publica riconosce la Religione Cattolica come religione identitaria della nazione, ma pone tutte le religioni eguali davanti alla legge.
    Tutte le confessioni religiose hanno diritto ad organizzarsi secondo propri statuti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico della nazione, applicando il concetto di libera Chiesa in libero Stato.
    I rapporti tra Stato e organizzazioni religiose sono regolati da concordati.

    Art. 4



    La Res Publica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
    Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società e al raggiungimento della felicità e della realizzazione personale riconoscendo in ciò un importante mezzo di riconoscimento meritocratico.

    Art. 5



    La sovranità nazionale appartiene al popolo, che ne affida l'amministrazione ai rappresentanti che ritiene meritevoli.
    Lo Stato s’impegna a difendere la propria sovranità e identità.
    Esso si adegua alle norme del diritto internazionale, tutelando lo straniero che si trova nelle sue sedi e garantendogli il diritto d'asilo secondo le norme e condizioni poste dalla legge.

    Art. 6



    Pur rivendicando una terra in quelle che in ogni tempo appartennero al popolo Romano, la Res Publica riconosce il diritto all'autodeterminazione dei popoli e promuove autonomie locali negli stati che dipendono da essa.

    Art. 7



    La Res Publica, pur tutelando i propri cittadini, non prende atto delle azioni da loro compiute se esse non sono legate alla stessa micronazione e imputabili ad essa, se non cagionate per esplicita e palese richiesta, sotto delega del governo legittimamente riconosciuto, come unica compagine statale e non come azione di singoli individui.

    Art. 8



    La Res Publica considera la guerra uno strumento ultimo da utilizzare per difendere la propria sovranità, integrità e rivendicazioni legittime.
    In ogni caso la ripudia come mezzo di oppressione e favorisce la stipulazione di trattati internazionali che garantiscano una pace tra popoli.

    Art. 9



    La Res Publica tutela e promuove il merito, la cultura, la ricerca scientifica e tecnica, il paesaggio e il patrimonio storico, culturale e artistico della Nazione, promuovendo quelle attività che innalzino la cultura del popolo e il suo primato intellettuale.

    Art. 10



    L'emblema nazionale è la Bandiera Quirita, con Aquila imperiale bicipite bicolore. Nella parte rivolta ad Occidente l'Aquila è argenta in campo scarlatto, mentre ad Oriente è dorata in campo nero.
    Essa afferra tra gli artigli i fulmini, simboli della potenza dell'Impero; è circondata da una corona dall'alloro che parte dal basso attorno alle scritte su due livelli R.P. e SPQR; ha come appoggi ai lati i due fasci simboli del potere consolare.
    L'inno nazionale è la [non ancora dichiarato]
    Il motto della Res Publica è "Senatus PopolusQue Romanus".
    Le lingue ufficiali il Latino e l'Italiano, ma la Res Publica tutela le minoranze linguistiche.
    II suo principio è: Res Publica.

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    III

    LIBERTA', DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO

    I. Sulle Libertà

    Art. 11



    Non è permesso a nessuno violare in qualsiasi modo le libertà fondamentali del cittadino, che è tuttavia tenuto a non abusarne in conformità al costume e alla morale corrente.
    La libertà consiste nel poter fare ciò che non nuoce ai diritti altrui.
    Nessuno può essere costretto a fare ciò che la legge non comanda, né può essere impedito su ciò che essa non vieta, né può essere comandato di infrangere ciò che essa stabilisce.

    Art. 12



    La libertà personale è inviolabile.
    Ognuno ha diritto alla vita, all’incolumità fisica e al rispetto della stessa nella sua piena dignità.
    Tale libertà non può essere modificata né nessuno può essere perseguito se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive.
    È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

    Art. 13



    I cittadini hanno la massima libertà a spostarsi nel territorio nazionale, ad uscirne e rientrarne, e tale libertà non può essere modificata se non per legge e nella forma che essa prescrive.
    Il domicilio è diritto inviolabile e il cittadino dispone in modo esclusivo delle proprie sedi in conformità a ciò che comandano le leggi, al contesto sociale e alle sue necessità.

    Art. 14



    La libertà di pensiero e di espressione per mezzo di parola, scrittura e ogni altro mezzo di diffusione sono sempre garantite.
    Nessuno può essere impedito a dire, scrivere, e pubblicare anche colle stampe i suoi, pensieri, fuorché nei casi determinati dalla legge, e non può se non in questi essere responsabile di ciò, che ha scritto o pubblicato.
    La censura per la Stampa è abolita e vietata; si può tuttavia procedere a sequestro dopo la pubblicazione nei casi previsti dalla legge.
    Sono vietate pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume e la legge dispone preventivamente in materia.

    Art. 15



    La libertà di culto è sempre garantita e regolata tramite concordati.
    Ogni professione religiosa ha la libertà di fare proselitismo, di eseguire i propri riti, fare volantinaggio, purché non vadano contro il costume.

    Art. 16



    Ogni cittadino dispone della libertà di poter tenere corrispondenze con secondi a proprio discernimento ed ha la libertà di tenerne segreti i contenuti.
    I casi nei quali tale libertà sia parzialmente violata sono stabili dalla legge e non possono tuttavia toccare la sfera personale dell'individuo e non avere altri fini se non quelli informativi e giudiziari di pubblica utilità.

    Art. 17



    Ogni cittadino ha la libertà di riunirsi in luoghi pubblici e/o privati; nel caso tale assembramento abbia vaste dimensioni numeriche, è necessario avvertire le pubbliche autorità.


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    II. Sui diritti

    Art. 18



    Tutti i cittadini hanno diritto a pari dignità sociale e sono pertanto eguali davanti alla legge.
    La legge garantisce loro pieno ed esclusivo diritto alla vita, che è rispettata, tutelata e garantita dal legislatore sin dal concepimento.

    Art. 19



    Ogni persona ha diritto a divenire cittadino Romano per scelta propria e personale, secondo le modalità previste dalla legge.
    I figli di cittadini romani acquisiscono automaticamente la cittadinanza.
    La legge predispone i casi particolari in cui si perde la cittadinanza ma non si può perderla a causa di motivazioni politiche e/o discriminatorie, facendo pieno riferimento a ciò che recitano i titoli II e III della Costituzione.

    Art. 20



    Ogni cittadino ha diritto a formare una famiglia, che costituisce il pilastro della società.
    La potestà familiare va ad entrambi i genitori.
    È garantita, tutelata ed agevolata la maternità come diritto intoccabile della madre.
    Lo Stato s’impegna, nei limiti che le circostanze permettono, ad aiutare quelle famiglie che si trovino in difficoltà economiche, sociali ed in precaria salute, al fine di garantire loro la piena dignità della vita umana.

    Art. 21



    Ogni cittadino ha diritto all'istruzione e ad essere istruito e lo Stato offre i servizi e i mezzi per la scolarizzazione della cittadinanza.
    Sono parificate scuole pubbliche e private, purché le seconde abbiano programmi compatibili con quelli statali.
    Sono agevolati i cittadini più meritevoli e bisognosi.
    È garantito il diritto a tutti i cittadini di avere un’adeguata formazione culturale.

    Art. 22



    Ogni cittadino ha diritto a lavorare ed ottenere compensi in cambio di prestazioni personali di natura reale o pecuniaria.
    I lavoratori hanno diritto ad una giusta retribuzione e ad orari di lavoro ragionevoli.
    I lavoratori sono tutelati da organizzazioni libere ed autonome degli stessi, che hanno diritto a partecipare alla gestione dell'azienda.
    Sono tutelati le donne, i minori e i portatori di handicap con leggi specifiche.

    Art. 23



    L'iniziativa economica privata è libera ed incentivata.
    Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
    La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
    Lo sfruttamento del suolo deve essere fatto in modo razionale ed equo senza comprometterne la disponibilità alle successioni future.
    È riconosciuta la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
    La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

    Art. 24



    La proprietà può essere pubblica o privata.
    I beni economici pubblici sono patrimonio della Nazione e sono suddivisi tra proprietà dello stato, degli enti e comunitarie; sono regolamentate da appositi codici di leggi.
    La proprietà privata è inviolabile e il proprietario ne può liberamente disporre a suo discernimento, ma in pieno accordo con l'interesse collettivo legittimo ed al contesto sociale e culturale.
    È possibile l'espropriazione, sottoposta ad equa compensazione, di taluni beni privati a favore del pubblico se n’è dimostrata la necessità per l'interesse collettivo. Lo Stato si riserva la possibilità di gestire e di trasferirne così i beni, le imprese o i gruppi d’imprese che riguardano settori nevralgici dell'economia.

    Art. 25



    Tutti i cittadini e le categorie di lavoratori hanno diritto di organizzarsi in organizzazioni indipendenti, libere ed autonome.

    Art. 26



    Tutti i cittadini hanno diritto di esprimersi nel voto al compimento del quattordicesimo anno di età. Non si può in nessun modo imporre l'interdizione all’esercizio del voto per motivi di natura politica e/o discriminatoria.
    La legge dispone i casi in cui l'interdizione stessa avviene.

    Art. 27



    Ogni cittadino ha diritto di esprimere liberamente la propria fede politica, presentare petizioni popolari e di parlare all'assemblea popolare e ai concili della plebe.

    Art. 28



    Ogni cittadino ha diritto di organizzarsi in formazioni politiche e di partecipare alla vita politica del paese, secondo ciò che la legge dispone.
    Non è possibile vietare la costituzione di organizzazioni politiche deliberando normative che violino i principi qui espressi, salvo che queste si propongano il sovvertimento delle basi costituzionali della Res Publica.

    Art. 29



    Tutti cittadini hanno diritto a pari opportunità e pari condizioni di trattamento.
    Ogni tipo di scelta non può che basarsi su motivi prettamente meritocratici e mai essere di natura discriminatoria.


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    III. Sui Doveri

    Art. 30



    Ogni cittadino ha il dovere di prestare fedeltà alla Patria.

    Art. 31



    Ogni cittadino ha il dovere di servire e difendere la Patria, attraverso un servizio di natura civile e/o militare. La legge dispone sul servizio di leva nelle forze armate della Res Publica.

    Art. 32



    I cittadini hanno il dovere di osservare la potestà parentale, responsabilmente nei confronti dei figli loro affidati e garantendo loro una dovuta educazione e preparazione alla vita sociale, economica e politica nella nazione.

    Art. 33



    I funzionari pubblici, nel prendere possesso dei loro pubblici impieghi, hanno il dovere di agire in modo responsabile e confacente alla dignità del ruolo ricoperto.

    Art. 34



    I funzionari pubblici hanno il dovere di prestare giuramento nel nome della Patria, di serbarne fedeltà e di seguirne le leggi.

    Art. 35



    I cittadini hanno l'onere di contribuire allo sviluppo e al progresso morale, civile ed economico della nazione.

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    IV

    ORDINAMENTO DELLO STATO


    I. Le Assemblee Legislative

    Art. 36



    Il potere legislativo è onere delle assemblee del Senato della Res Publica e dell'Assemblea Popolare che esercitano tali incarichi per conto dei Cittadini della Res Publica.
    La seduta unica delle due assemblee è detta Concilio della Plebe ed è convocata nei casi e nei modi previsti dalla legge.
    Sono ammessi all'Assemblea Popolare tutti i cittadini che non fanno parte del Senato, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.


    Art. 37



    Il Senato della Res Publica è composto fino ad un massimo di dieci Senatori:
    - sei Senatori sono eletti dai cittadini nei modi previsti da apposita legge elettorale;
    - due Senatori possono essere nominati del Principe del Senato per particolari meriti verso la Res Publica; la loro senatura onoraria ha la durata della legislazione corrente in cui vengono nominati ed è in ogni caso revocabile dal Principe del Senato salvo diversa disposizione normativa.
    Sono eleggibili e nominabili tutti i cittadini che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.


    Art. 38



    Tutto il Senato ha diritto di voto sulle leggi dello Stato.
    Solo i Senatori eletti possono votare la fiducia o la sfiducia al Governo.
    La Legge determina i casi d’ineleggibilità e d’incompatibilità con l'ufficio di Senatore e la partecipazione all'Assemblea Popolare.
    Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due assemblee.


    Art. 39



    Il mandato legislativo è fissato nella durata di sei mesi, cui può essere concessa per legge una o più proroghe soltanto in caso di guerra o magistratura speciale.
    Le elezioni del Senato devono svolgersi entro sessanta giorni dalla fine del mandato precedente.
    La prima riunione del Senato e dell'Assemblea Popolare ha luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni.


    Art. 40



    L'Assemblea Popolare è presieduta dal Tribuno della Plebe.
    I Concili della Plebe sono presieduti dai Consoli.
    Il Senato è presieduto dal Principe del Senato.
    Ciascun’assemblea adotta il proprio regolamento procedurale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
    Le sedute del Senato sono aperte ai Senatori, ai Consoli, ai Ministri, al Principe del Senato e al Tribuno della Plebe eletto.
    Le deliberazioni di ciascun’assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro membri e se non sono adottate a maggioranza dai presenti, salvo differenti prescrizioni stabilite dalla Costituzione.


    Art. 41



    Ogni membro delle assemblee legislative rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
    I membri del Senato non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle proprie funzioni.
    Senza autorizzazione del Senato, nessun Senatore può essere privato della libertà personale, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna.


    Art. 42



    L'iniziativa di legge è prerogativa di entrambe le assemblee.
    Il Senato, nelle persone dei soli Senatori eletti, è il primo detentore del diritto a legiferare per lo Stato, per proposta dei Senatori o per Petizione Popolare posta in Assemblea Popolare e segnalata in Senato dal Tribuno della Plebe.
    L'Assemblea Popolare è un mezzo di consultazione del popolo per il Tribuno della Plebe, affiancato dai Tribuni onorari, cariche occupate dai padri della patria.
    L'Assemblea Popolare propone Referendum, elegge a maggioranza assoluta il Tribuno della Plebe, propone petizioni popolari e può denunciare problemi di qualsiasi natura.


    Art. 43



    Ogni disegno di legge deve essere presentato al Senato affinché i Senatori possano prenderne visione e discuterne. Al termine del dibattito il Tribuno della Plebe esprime il suo giudizio e può invocare un Plebiscito che gli conferisca il potere di veto.
    Dopo la discussione, se il Tribuno della Plebe non ha imposto il proprio veto, il disegno di legge è sottoposto al Consulto da parte del Senato.
    Il Principe del Senato, entro una settimana dall'approvazione del medesimo, chiede il parere al Pretore sulla sua validità; in seguito potrà controfirmarla o respingerla per un massimo di due volte. Alla terza il Senato procede a Consulto Ultimo. In caso di esito favorevole del Consulto Ultimo il Principe è costretto a firmare la legge.
    Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Ufficio di Presidenza del Senato ed entrano in vigore tre giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che le stesse stabiliscano un diverso termine.


    Art. 44



    Il Plebiscito è il mezzo con il quale il Tribuno della Plebe chiede il parere su un determinato provvedimento ai cittadini non ammessi al Senato e che gli può conferire il potere di veto sullo stesso provvedimento. Con la stessa procedura può chiedere le dimissioni dei ministri che reputa inefficienti.
    Il Consulto è il voto che sancisce l'approvazione del disegno di legge, se si esprime ad esso favorevole la maggioranza assoluta dei Senatori, cioè la metà più uno degli aventi diritto.
    Il Consulto Ultimo è il voto espresso a maggioranza qualifica dei Senatori, cioè dai due terzi del Senato, su questioni riguardanti: la fiducia al governo, decisioni di grave importanza, modifiche alla costituzione, votazione su una legge respinta per già due volte dal Principe del Senato.


    Art. 45



    Il Tribunato della Plebe è la magistratura predisposta alla direzione dei lavori dell'Assemblea Popolare ed è il portavoce della Plebe presso il Senato.
    Esso è composto dal Tribuno della Plebe effettivo, eletto ogni semestre non oltre la scadenza di dieci giorni dal mandato precedente, e dai due Tribuni Onorari, cariche concesse dal Senato per merito a personaggi autorevoli che hanno avuto accesso al titolo di Padri della Patria.
    Il Tribuno della Plebe effettivo, oltre ai compiti di presiedere e coordinare l'Assemblea Popolare, rappresentarla in Senato ed esprimerne la volontà attraverso il potere di veto, può emanare decreti aventi valore di legge, i quali, pur avendo efficacia immediata, dovranno essere approvati dalle Assemblee Legislative entro un mese.
    I Tribuni della Plebe Onorari hanno il diritto di aprire un Concilio della Plebe previo assenso del Tribuno della Plebe effettivo e del Principe del Senato, ma non hanno la possibilità di emanare decreti aventi valore di legge, né di esercitare il diritto di veto. Possono sostituire il Tribuno della Plebe su sua precisa richiesta o su esplicito mandato del Senato qualora quest'ultimo risulti effettivamente e temporaneamente assente, ma solo per l'esclusiva gestione degli atti di ordinaria amministrazione e per il disbrigo delle pratiche correnti.
    Nel prendere possesso delle proprie funzioni, i Tribuni della Plebe prestano il seguente giuramento: "Io giuro, davanti a tutto il Popolo Romano, di osservarne fedelmente la Costituzione , tutte le romane leggi e le sue volontà cercando di adempiere al meglio nell’esercizio del mio dovere di Tribuno della Plebe."
    L'Assemblea Popolare tramite Plebiscito può:
    - esprimere per mezzo del Tribuno della Plebe il veto su un certo provvedimento emanato dal Senato o da un qualsiasi magistrato;
    - sancire le dimissioni di taluni ministri a causa di inefficienza e/o inettitudine.
    Hanno diritto a votare il plebiscito tutti i cittadini facenti parti dell'Assemblea Popolare. Le votazioni sono indette dal tribuno della plebe, che deve fare in modo che si concludano nel più breve tempo possibile, dando comunque a chiunque il tempo di meditare sul testo da approvare.
    La richiesta di apertura della seduta dell'Assemblea Popolare può essere effettuata da un qualsiasi cittadino che ne faccia parte.
    Il tribuno come sopra stabilito, può usufruire dell'Assemblea Popolare per chiedere il parere del popolo su taluni oggetti di discussione in Senato.


    Art. 46



    E' indetto Referendum Popolare su richiesta dell'Assemblea Popolare mediante il Tribuno della Plebe o cinque Senatori della Res Publica.
    Il Referendum può essere indetto per deliberare l'abrogazione, totale e parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge.
    Non è ammesso il referendum per leggi di amnistia o d’indulto e per la ratifica di trattati internazionali.
    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini.
    La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    La legge determina i modi di attuazione del referendum.


    Art. 47



    L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
    Negli altri casi il Governo non può, senza delega delle assemblee, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria, se non sotto magistratura straordinaria.


    Art. 48



    Il Senato autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
    Il Senato delibera per legge l'adozione di Magistrature Straordinarie e conferisce agli aventi diritto i poteri che esse comportano secondo i modi espressi dalle leggi, altresì delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.
    L'Amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a Consulto Ultimo dei membri del Senato, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
    La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi in seguito alla presentazione del disegno di legge.


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    II. Il Principe del Senato

    Art. 49



    Il Principe del Senato è il Capo dello Stato. Egli rappresenta l'unità della nazione, è il garante della Costituzione e assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.

    Art. 50



    La carica del Principe del Senato è annuale. Egli è eletto in seno al senato mediante consulto. Al terzo scrutinio è eletto mediante consulto ultimo.
    In caso di vacanza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate ad interim da uno dei consoli secondo le indicazioni del Consiglio dei Ministri.
    Quando l'inadempienza sia dichiarata definitiva e cagionata da impedimento permanente, morte o dimissioni, i Consoli indicono elezioni entro quindici giorni.
    È eleggibile solo un Cittadino che sia stato almeno una volta console.

    Art. 51



    Il Principe del Senato, figura istituzionale dello stato, ha le seguenti inalienabili prerogative:
    - ha il comando strategico delle forze armate;
    - in caso di guerra presiede lo Stato Maggiore della Repubblica per la Difesa Nazionale, coadiuvato dai Consoli secondo la legge;
    - presiede il Senato, votando per primo alle votazioni;
    - vaglia i documenti del Senato e presiede l'Ufficio di Presidenza del Senato.
    - ratifica o meno le nomine dei dicasteri da parte dei Consoli;
    - controfirma la nomina del governo;
    - emana editti della durata di quindici giorni e regolamentati, come previsto dalla legge;
    - ha diritto di veto sui Decreti Legge e sui Decreti Legislativi;
    - nomina i Senatori a vita o annuali, sotto consiglio dei Tribuni della Plebe, o del Senato, o dei Comizi Curati o secondo motu proprio; le nomine debbono tener conto dei limiti numerici previsti dalla legge; gode altresì del potere di revoca di tali nomine;
    - può messaggi alle Assemblee Legislative;
    - può sciogliere il Senato o dichiarare decaduto il Governo, solo dopo aver sentito il parere dei Consoli e del Tribuno della Plebe e aver constatato una reale impossibilità di governare.
    - controfirma, avendo la possibilità di approvare o meno, i Disegni di Legge approvati in seno al Senato.

    Art. 52



    Il Principe del Senato non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione o per violazione delle Leggi della Res Publica.

    Art. 53



    Il Principe del Senato, prima di assumere le sue funzioni, presta in seno al Senato il seguente giuramento: "Io giuro, davanti a tutto il Senato e al Popolo Romano, di osservarne fedelmente la Costituzione , tutte le romane leggi e le sue volontà cercando di adempiere al meglio nell’esercizio del mio dovere".

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    III. L'esecutivo

    Art. 54



    I Consoli, in numero di due, sono i capi del governo, composto dai ministri da loro nominati. Il Governo e il Tribuno della Plebe costituiscono il Consiglio dei Ministri.
    I Consoli rappresentano l'indirizzo generale della politica del Senato e del Popolo di Roma e sono responsabili individualmente per i loro dicasteri e collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri.
    Essi sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato secondo ciò che la legge prescrive.

    Art. 55



    La cittadinanza, riunita in Assemblea, elegge il primo Console il quale, una volta insediato, nomina il proprio collega, secondo le disposizioni prescritte dalla legge.
    Il Principe del Senato controfirma la nomina del Console eletto.
    Entro tre giorni deve essere convocato un Consiglio dei Ministri per insediare il Governo eletto.
    Una volta insediati, i Consoli rendono pubblico un patto per decidere con quale criterio, di alternanza o competenza, saranno alla guida dei dicasteri loro affidati.
    Il mandato consolare è fissato, dopo l'insediamento del primo Consiglio dei Ministri, per la durata di un semestre.
    I Consoli presiedono e guidano la politica del Consiglio dei Ministri dirigendo così l'esecutivo, occupandosi di amministrazione civile e militare.
    Essi, inoltre, fanno di diritto parte allo Stato Maggiore della Repubblica per la Difesa Nazionale e detengono il Comando Tattico delle forze armate.

    Art. 56



    I Consoli nominano e revocano, secondo le necessità di governo e previo reciproco consulto, i titolari dei ministeri.
    Tutti i Ministri sono subordinati all'autorità dei Consoli.
    Sono istituiti i seguenti dicasteri: Censura, Pretura, Edilità Curale, Edilità Ceriale e Questura. Essi sono intoccabili per legge, che diversamente regola l'aggiunta o riduzione di eventuali altri dicasteri.
    La Censura si occupa della cittadinanza e del censimento, gestendo l'anagrafe pubblica, e supervisiona sulla moralità dei cittadini, concedendo le onoreficienze ai cittadini meritevoli e promuovendo la meritocrazia.
    La Pretura si occupa della giustizia, della sua amministrazione e dei suoi apparati. Essa risolve, avvalendosi della magistratura, le controversie tra la Res Publica e i suoi cittadini, tra i cittadini stessi, e tra cittadini ed elementi stranieri, e controlla l'incompatibilità dell'esercizio di qualsiasi carica o di proposta di disegno di legge secondo ciò che la legge e sopratutto la costituzione prescrive.
    La Questura ha i primari compiti di presiedere il CNAI, gestire l'Albo degli Enti Pubblici e Privati, organizzare i Consigli dei Ministri e il dovere di vigilare, organizzare e gestire le attività interne della Nazione, controllando che tutte le procedure burocratiche avvengano come stabilite dalla Legislazione vigente.
    L'Edilità Curule si occupa dell'immagine della Nazione nel campo della cultura e dello sviluppo della coscienza nazionale, gestendo gli apparati di ricerca e studio, promuovendo il libero pensiero e la libera espressione, e difendendo la tradizione romana.
    All'Edilità Ceriale è affidata la responsabilità dell’informazione, della propaganda e delle strutture adibite al pubblico: supervisiona il sistema d'informazione rispondendo da garante secondo i criteri stabili dalla legge; ha il compito di pubblicizzare la micronazione nel mondo, al fine di allargarne la base cittadina e farne crescere l'importanza; gestisce l'amministrazione degli spazi pubblici, rendendoli disponibili alla cittadinanza e permettendone la divulgazione.

    Art. 57



    I Consoli, alternandosi, presiedono trimestralmente il Consiglio dei Ministri.
    Il Dicastero degli Esteri e quello della Difesa sono direttamente delegati ai Consoli che ne decidono l'attribuzione all’uno o all'altro mediante un patto all'inizio della legislatura.
    Il Dicastero Esteri ha il compito di intrattenere relazioni con nazioni seconde che avranno interesse a instaurare relazioni con la Res Pubblica S.P.Q.R., stringere patti e nominare eventuali delegati o ambasciatori presso ambasciate estere.
    Il Dicastero della Difesa ha il compito di sorvegliare minuziosamente ogni mansione e attività statale e della nazione in generale al fine di garantirne la sicurezza; eventualmente il Dicastero può condurre le operazioni difensive e offensive in stato di guerra.

    Art. 58



    Il Governo può far uso degli strumenti legislativi previsti dalla legge secondo i modi stabiliti:
    - nelle persone dei Consoli o dei Ministri per i propri campi di competenza, può presentare Disegni di legge in Senato;
    - può emanare Decreti e Decreti Legge;
    - può emanare una normativa in forza di legge attraverso la votazione di una legge delega del Senato;
    - i Ministri possono emanare Decreti Ministeriali.

    Art. 59



    Il Governo, una volta insediato, deve chiedere la fiducia al Senato entro una settimana dalla conclusione delle elezioni.

    Art. 60



    I Consoli possono essere sfiduciati da un voto a maggioranza qualificata dal Popolo riunito in Concilio della Plebe. I Ministri invece mediante consulto ultimo del Senato.

    Art. 61



    I Consoli e i ministri prestano in seno al Senato e nel nome del Principe del Senato, in qualità di garante, il seguente giuramento: "Io giuro, davanti a tutto il Senato e al Popolo Romano, di osservarne fedelmente la Costituzione , tutte le romane leggi e le sue volontà cercando di adempiere al meglio nell’esercizio del mio dovere".

    Art. 62



    Il CNAI, Consiglio Nazionale Attività Interne, è un organo ausiliario del governo composto da esperti e rappresentanti delle categorie delle attività produttive che ha compito consultivo nei confronti del governo, ma non vincolante. Funge da intermediario con i rappresentanti del lavoro e indica al governo i possibili gestori di enti pubblici.

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    IV. La Magistratura Giudiziaria

    Art. 63



    La legge è uguale per tutti, dinanzi ad essa ogni cittadino della Res Publica è giudicato e garantito.
    Tutti i cittadini hanno diritto ad un procedimento penale, che deve avvenire:
    - in condizioni di parità
    - secondo garanzia d’incolumità fisica e mentale
    - davanti ad un organo giudicante di suoi pari, terzo e imparziale.

    Art. 64



    La giustizia si costituisce in organo autonomo nella Magistratura Giudiziaria.
    Responsabile della sorveglianza della Magistratura Giudiziaria e dei rapporti delle altre istituzioni con la stessa è il Pretore, che si occupa del buon funzionamento dell'apparato civile e burocratico.
    Alla Magistratura Giudiziaria, col titolo di Magistrati, appartengono i Giudici della Corte di Giustizia, il Tribuno della Plebe e l'Avvocato dello Stato.
    I Magistrati rendono conto del loro operato solo di fronte alla legge e sono tutelati da essa nello svolgimento delle azioni giudiziarie.
    Tale tutela si estende a chiunque collabori con la giustizia.
    Ogni Magistrato ha l'obbligo dell'ascolto, cioè dell'esaminare attentamente ogni imputato reo di colpe evidenti e non, rimembrando che la Res Publica si basa su principi di uguaglianza.
    Ogni cittadino coinvolto in attività giudiziarie non può parimenti continuare nelle sue eventuali funzioni in tali attività durante il procedimento che lo vedesse chiamate in causa quale reo accusato.

    Art. 65



    I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.
    In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.
    Sono perennemente presieduti dai Consoli.

    Art. 66



    La Corte di Giustizia si occupa di garantire la Costituzione, valutare la validità delle leggi ed è organo giudicante di primo grado nei pubblici processi.
    Essa è costituita da Giudici eletti semestralmente, secondo quanto previsto dalla legge: con l'elezione essi rinunciano agli eventuali incarichi esecutivi o legislativi in nome dell'autonomia del loro operato.
    La Corte di Giustizia è normalmente presieduta dal Principe del Senato, che garantisce il buono svolgimento dei processi e ne coordina le attività. La presidenza, nei casi di accusa del Principe del Senato o di sua indisponibilità, è affidata temporaneamente al Giudice più anziano.
    I Giudici presiedono i pubblici processi e sono scelti in seno alla Corte di Giustizia secondo criteri di correttezza e imparzialità.
    Ogni magistrato deve essere consapevole della propria posizione e della propria carica, per cui qualsiasi atto d’incompetenza potrà essere giudicato dal Pretore che a sua discrezione deciderà il da farsi.

    Art. 67



    Lo Stato si costituisce parte attiva nei procedimenti giudiziari attraverso l'Avvocatura dello Stato, i cui membri sono nominati dal Pretore previo assenso dei Consoli.
    Ogni cittadino può costituirsi parte attiva nei procedimenti giudiziari attraverso il Tribuno della Plebe. A esso il cittadino, quando è chiamato in giudizio, può affiancare come avvocato difensore se stesso o un professionista. Tale norma si estende anche ad un gruppo costituito da più di un cittadino o a qualunque soggetto costituito da più individui.

    Art. 68



    L'Imputato è posto in processo e sottoposto a giudizio previa denuncia avanzata dal privato cittadino o intentata dallo Stato: per dar luogo al procedimento essa deve corrispondere ad una reale violazione della legislazione.
    La legge predispone tre gradi di giudizio prima della dichiarazione definitiva di passato in giudicato:
    - processo di primo grado o giudizio: il giudice deve esprimersi sul reato emanando il verdetto con eventuale relativa pena; se una delle due parti non è d'accordo, si prosegue negli altri gradi;
    - processo di secondo grado o appello alla corte: sul caso è chiamata ad esprimersi con giudizio a maggioranza assoluta e segreta l'intera Corte di Giustizia, emanando il verdetto con eventuale relativa pena; se una delle due parti non è d'accordo o la corte non è in grado di pronunciarsi coerentemente con la norma, si prosegue negli altri gradi;
    - processo di terzo grado o ricorso popolare: per un periodo di tre giorni la cittadinanza tutta è consultata per esprimersi sul verdetto attraverso votazione segreta a maggioranza relativa; in caso di colpevolezza la Corte di Giustizia deve entro tre giorni emanare sentenza ci condanna con relativa pena.
    Superato il terzo grado di giudizio, il caso è passato in giudicato ed è inappellabile in modo definitivo.
    Salvo il caso in cui emergano nuovi elementi per riaprire il procedimento, si può fare ricorso a un grado superiore di giudizio solo entro quindici giorni dalla pronuncia del verdetto e della relativa condanna.

    Art. 69



    Il verdetto è l'ultimo atto di ogni grado di giudizio ed è obbligatorio. I significati dei verdetti sono i seguenti:
    - Innocente, se non è stato riconosciuto il reato all'imputato;
    - Colpevole, se è stato riconosciuto il reato all'imputato;
    - Rimandato, in mancanza di prove e altri elementi sufficienti, è decisa una nuova data per il processo successivo; solo in secondo grado tale verdetto può comportare il passaggio al terzo grado di giudizio.
    Nel caso di più reati è assegnato un verdetto ad ogni singolo capo d'accusa.
    I verdetti e le sentenze di condanna devono essere rese pubbliche nel tribunale e previa affissione negli spazi pubblici dedicati alle comunicazioni dello Stato.

    Art. 70



    L'imputato passato in giudicato e condannato in ogni grado di giudizio può presentare domanda di grazia al Principe del Senato.
    Con tale atto di clemenza il Principe può condonare la pena ma non assolvere il reo.
    La richiesta di grazia è presentabile solo per gravi reati e solo se il reo manifesta sincero pentimento.
    La legge ordinaria stabilisce i reati e la misura di condono che può essere concessa.

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    V. Strumenti legislativi della Res Publica

    Art. 71



    La Res Publica riconosce come validi solo gli strumenti legislativi definiti nel presente testo Costituzionale, qui dichiarati e specificati ove ritenuto opportuno.

    Art. 72



    Si definisce Legge un atto normativo con il quale s’intende regolare il comportamento futuro dei cittadini Romani di modo da orientarne la condotta specifica secondo il volere dell'ente normatore, al verificarsi di determinate fattispecie.
    L'iniziativa legislativa è caratteristica propria e prima del Senato della Res Publica.
    L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo solo in obbedienza a principi direttivi stabiliti, per un tempo limitato e per oggetti di legge definiti.
    Tutte le leggi sono subordinate per validità ed efficacia alla Costituzione.
    Tutti gli strumenti legislativi differenti dalla Costituzione sono subordinati, nei modi e nei gradi stabiliti, alle leggi.

    Art. 73



    Il Disegno di Legge è un progetto per l'iniziativa legislativa redatto in articoli che può essere presentato al Senato per la discussione e la votazione da parte di un qualsiasi Senatore, o del Tribuno della Plebe per sottoporre al Senato eventuale petizione popolare, o del Governo nelle persone dei Consoli o dei Ministri per i propri campi di competenza.

    Art. 74



    Il Decreto è un provvedimento emanato da un organo monocratico in campo legislativo, amministrativo o giudiziario.

    Art. 75



    Il Governo può emanare Decreti Legge, cioè decreti che abbiano valore di legge ordinaria solo su delega del Senato o in casi straordinari di necessità ed urgenza.
    In questi casi il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori che all'entrata in vigore debbono contemporaneamente essere presentati al Senato per la discussione e l'eventuale conversione in legge o abrogazione.
    Tali provvedimenti prendono il nome di Decreti Legge.

    Art. 76



    Il Senato può delegare al governo il compito di emanare una normativa in forza di legge attraverso la votazione di una legge delega, votata come legge ordinaria: tale delega si applica con il Decreto Legislativo.
    Con tale atto il Senato decide di non disciplinare, per giustificate motivazioni, su una data materia; delegando tale compito al governo si riserva, però, di stabilire i limiti vincolanti sull'oggetto di legislazione e sul tempo utile per legiferare.

    Art. 77



    Il Decreto Ministeriale è un atto amministrativo emesso da un Ministro che ha per oggetto normativo determinate materie di competenza del Ministero cui afferisce il soggetto legiferante.
    Il Decreto Ministeriale non ha forza di legge, per tanto è subordinato alle leggi dello Stato e alle decisioni del Senato.

    Art. 78



    L'Editto è un decreto emanato dal Principe del Senato con valenza temporale limitata e sottoposto all'obbligo, all'entrata in vigore, della contemporaneamente presentazione al Senato per la discussione e l'eventuale conversione in legge o abrogazione.
    In caso di magistrature straordinarie la sua emanazione è attribuita alle cariche più alte in grado e la durata è limitata al mandato straordinario. In questi casi non richiede l'approvazione da parte del Senato giacché destinato ad essere abrogato al termine del mandato.

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    V

    DISPOSIZIONI BELLICHE


    I. Stati di Pace, Guerra e d'Assedio

    Art. 79



    La Res Publica, pur nella ricerca della pace e della concordia comune, riconosce l'esigenza di adottare disposizioni particolari per fronteggiare le minacce ad essa rivolte.
    Essa adotta a tal proposito un ordinamento che ne classifica le condizioni generali con stati di sicurezza così definiti: "Stato di Pace", "Stato d'Assedio" e "Stato di Guerra", adottando il primo come condizione ordinaria e cui tendere sempre.
    Le operazioni degli apparati esecutivi, legislativi e giudiziari, indivisibili e sottoposti alla Costituzione e alla Legislazione vigente in Stato di Pace, possono essere sottoposti ad eventuali modifiche a dipesa della gravità della situazione nel caso di Stato d'Assedio e Stato di Guerra.


    Art. 80



    Il Governo, su proposta della cittadinanza o dello Stato Maggiore della Repubblica per la Difesa Nazionale, può proporre la promulgazione dello Stato d'Assedio nel caso di minaccia particolare nei confronti dello Stato da un nemico non identificato e/o interno.
    La richiesta deve essere approvata dal Principe del Senato. In caso di rifiuto, se nuovamente riproposta e rifiutata per un numero superiore alle tre volte, è sottoposta al giudizio delle assemblee legislative riunite in seduta comune. Lo Stato d'Assedio legittima modifiche dei normali comportamenti in stato di pace e, qualora la minaccia fosse grave, rende lecita la richiesta della Legge Marziale.

    Art. 81



    Il Governo, su proposta della cittadinanza o di qualunque organo statale, può con ragionevole motivazione proporre alle Assemblee Legislative riunite in seduta comune la promulgazione dello Stato di Guerra nei confronti di nazioni ostili. Se le Assemblee Legislative acconsentono alla richiesta, essa deve essere approvata dal Principe del Senato, che può rifiutare una sola volta rimandando la richiesta alle Assemblee Legislative. Se la richiesta è nuovamente accolta, il Principe del Senato è obbligato a dare il proprio avvallo ed emettere la Dichiarazione di Guerra, con la quale la Res Publica sancisce l'inizio delle ostilità belligeranti con azioni difensive e offensive verso le nazioni nemiche.
    Lo stato di guerra può implicare la richiesta della Legge Marziale.

    Art. 82



    In ogni stato di sicurezza lo Stato Maggiore della Repubblica per la Difesa Nazionale ha il comando delle operazioni militari.

    Art. 83



    La Legge Marziale impone lo scioglimento delle camere e il congelamento del governo fino alla fine della guerra.
    I tribunali militari vengono a sostituire quelli civili in qualsiasi caso giudiziario.
    La sua validità è di massimo due anni, dopodiché il tribuno della plebe mediante i Concilia Plebis risponderà al governo dell'eventualità o meno di rinnovare tale atto.

    Art. 84



    In caso di guerra possono essere imposte, previa autorizzazione del Senato, delle restrizioni dei diritti civili e politici e modificazioni dei normali comportamenti in stato di pace. Tali restrizioni e modifiche non possono in nessun caso andare contro i principi fondamentali espressi dalla costituzione.

    Art. 85



    Negli Stati d'Assedio e di Guerra il Governo cede l'iniziativa allo Stato Maggiore dell'Esercito per la Difesa Nazionale sui temi principali riguardanti la sicurezza nazionale. Lo Stato Maggiore presenta un Documento indicante le procedure da attuarsi che è sottoposto al giudizio del Senato e controfirmato dal Capo dello Stato.

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    II. Le Forze Armate

    Art. 86



    Le Forze Armate della Res Publica (F.A.R.P.) sono l'unico organo di mantenimento dell'ordine pubblico e di difesa autorizzato a operare nella Repubblica Romana e per conto del popolo della stessa.
    Tutti i membri delle FARP debbono essere cittadini della Res Publica e prestare giuramento di servizio che li vincola alla fedeltà assoluta alle stesse.

    Le FARP sono divise nei seguenti settori di competenza:
    - Mantenimento dell'ordine pubblice interno, compito della Procura;
    - Operazioni di difesa ed offesa, riservate alle forze armate regolari poste sotto il diretto controllo dello Stato Maggiore;

    Art. 87



    Le FARP sono dirette dallo Stato Maggiore della Res Publica, la struttura di comando è così suddivisa:
    - il Comando Strategico delle FARP è assegnato al Principe del Senato con il compito di coordinare le FARP e sorvegliarne l'azione;
    - il Comando Tattico delle FARP è assegnato ai Consoli della Res Publica in carica, secondo gli accordi tra loro in essere; essi esercitano il comando diretto dei reparti operativi;
    - tutti i restanti membri delle FARP aderiscono allo Stato Maggiore come sottoposti ed eventualmente in consulto da parte dei comandi.

    I Consoli e il Principe del Senato possono esercitare il diritto di demandare gli incarichi di comando ad altri per un tempo limitato indicando il proprio Optio, che ne assume temporaneamente i pieni poteri.
    Tutti gli altri membri delle FARP hanno come Optio i due Consoli, cui può essere rimesso temporaneamente il proprio incarico.

    E' possibile che i consoli e il principe del senato nominino un Capo di Stato Maggiore unico, detto Magister Militum Praesentalis, che li affianchi nell’attività di comando. Questo coordina i comandi strategici e tattici.

    Art. 88



    Al di sotto dei comandi le FARP sono regolate secondo una ferrea gerarchia di comando, subordinata allo Stato Maggiore, così ordinata:

    - Legato
    - Tribuno
    - Decano
    - Milite

    Tutti i gradi sono acquisibili progressivamente tramite meriti riconosciuti o promozioni, sotto segnalazione dei Consoli e approvazione dal Principe del Senato.
    Tali gradi comportano responsabilità e autorità di comando sui sottoposti, ove ci siano, e subordinazione ai superiori in grado.
    La composizione delle FARP, la sua evoluzione e le sue operazioni devono essere pubbliche solo nelle parti cui è richiesto di mantenere l'ordine pubblico.
    L'organizzazione interna delle strutture ospitanti le FARP è onere concordato dei Comandi.


    Art. 89


    Talune attività e reparti delle FARP possono essere secretati e messi a conoscenza dei soli Consoli e Principe del Senato, oltre che dei membri coinvolti.


    Art. 90


    L’arruolamento può avvenire per proposta diretta a uno o più cittadini da parte del comando tattico o per richiesta volontaria di un cittadino.
    Il cittadino volontario è giudicato dai Consoli e dal Principe del Senato, che ne stabiliscono la competenza e la compatibilità con eventuali incarichi riservati.
    In caso di guerra, è possibile fare arruolamenti tramite bandi di concorso per agevolare trovari più volontari disponibili in minor tempo possibile.

    Art. 91



    La Procura è l'organo dello stato a cui è il dovere di mantenere l'ordine pubblico all'interno della Res Publica ed assicurare il pieno rispetto delle leggi da parte dei cittadini.
    Essa è retta da un Procuratore il quale può su sua scelta reclutare un corpo di agenti per assisterlo in questo compito.
    Il mandato del Procuratore ha la durata di un trimestre con la possibilità di rinnovo e viene nominato direttamente dai Consoli quali titolari del dicastero della Difesa.
    La nomina di agenti viene effettuata attraverso bandi secondo le precise disposizioni espresso in seno allo Stato Maggiore.
    Ad esse sono demandati i seguenti precisi compiti:
    - Indagini investigative;
    - Forza dell'ordine;
    - Pubblico Ministero;
    - Registrazione dei reati commessi dai singoli cittadini;

    Art. 92


    Le forze armate regolari, le quali sono poste sotto il diretto controllo dello Stato Maggiore, hanno il dovere di svolgere tutte le azioni possibili per la difesa preventiva della Repubblica e per eventuali azioni di attacco motivato.
    Sotto autorizzazione dei Consoli e del Principe del Senato possono essere impiegati in azioni segrete di controllo, infiltrazione e raccolta d’informazioni a fini preventivi o per azioni di difesa e attacco preventivo; su tutte le loro attività può essere concessa deroga e immunità sulle leggi della Res Publica a giudizio dei Consoli e del Principe del Senato.

    Tutte le operazioni giudicate degne di segretezza possono essere secretate dal Principe del Senato e dai Consoli a diversi livelli sia interni sia esterni alle FARP.

    Art. 93



    La responsabilità penale delle azioni dei membri delle FARP, ove previsto, segue la gerarchia di comando che le ha autorizzate.
    La responsabilità di azioni non autorizzate è univocamente di chi le compie.

    I membri delle FARP che abusano della propria autorità o non adempiono correttamente ai propri incarichi sono punibili:
    - dal Comando Tattico con sospensione dal servizio;
    - dal Comando Strategico con ban temporanei di al massimo trenta giorni e sospensione dal servizio a tempo indeterminato.

    Chi è a conoscenza d’informazioni segrete è tenuto a mantenerle tali, pena l'immediata sospensione da tutti gli incarichi e condanna per tradimento.

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    VI

    MAGISTRATURE STRAORDINARIE


    I. Dittatura



    Art. 94



    La Dittatura, nella persona del Dittatore che ne detiene l'incarico, è una magistratura straordinaria cui sono attribuiti i poteri politici dello Stato in particolari momenti straordinari e limitatamente nel tempo e nell'autorità.
    Il Dittatore ha potere d’imperio esclusivamente a ciò che il Senato ha fissato come criteri di comando.
    Il Dittatore non può in alcun modo modificare la Costituzione e non può nel modo più assoluto violare i diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino.

    Art. 95



    Il Senato, riunito a Consulto Ultimo, delibera l'instaurarsi di una Dittatura. Essa ha durata di un mese e il Dittatore non può richiedere di prorogarla per un periodo superiore alle tre volte.

    Art. 96


    I criteri di comando sono i punti fondamentali secondo i quali deve essere indirizzata la politica della Dittatura e per la quale essa sussiste. Sono fissati dai Senatori nel testo di delibera che instaura la dittatura e senza il quale si esaurisce il mandato del Dittatore.

    Art. 97



    Il Dittatore può servirsi di un governo consolare da lui nominato. Le sue direttive sono superiori a qualsiasi direttiva di qualsiasi altra carica istituzionale, compreso il Console che da esso dipende.

    Art. 98


    Il Principe del Senato durante la Dittatura diviene una figura esclusivamente rappresentativa e priva di ogni potere se non formale, mentre i suoi oneri e doveri passano al Dittatore.

    Art. 99


    Il Dittatore non può in alcun modo influire sulla nomina del Tribuno della Plebe, che è normalmente eletto e mantiene tutte le sue caratteristiche e prerogativa.

    Art. 100



    Nell'atto di assumere il potere, il Dittatore giura fedeltà assoluta nel nome della patria e nelle mani del Principe del Senato, che rappresenta in tal situazione la nazione. Giura inoltre di restituire il potere al Popolo e al Senato secondo le modalità che questo ha prestabilito.

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    II. Magistrature Straordinarie Collegiali

    Art. 101



    Le Magistrature Straordinarie Collegiali sono forme di governo straordinarie previste dall'ordinamento al fine di preservare la Res Publica nei momenti di grande difficoltà.
    Esse possono essere composte di un numero variabile, ma ridotto, di personaggi eminenti, scelti dal Senato. Prendono il nome dal numero totale dei membri seguiti dal termine -viri.
    La magistratura straordinaria collegiale può modificare la Costituzione solo rispettando i seguenti vincoli:
    - la Costituzione può sì essere modificata, ma per entrare in vigore deve essere approvata dal popolo tramite referendum;
    - la Costituzione può essere modificata solo da una magistratura collegiale cui partecipino magistrati rappresentativi di tutte le forze politiche;
    - se un’Assemblea Costituente è già al lavoro per la modifica della Costituzione, non c'è magistratura straordinaria che possa intromettersi;
    - le parti I, II e III della Costituzione non possono essere soppresse né modificate da ogni tipo di magistratura straordinaria.

    Art. 102



    Il Senato, riunito a Consulto Ultimo, delibera il componimento di una magistratura straordinaria collegiale. Essa ha durata di due mesi e su richiesta può essere prorogata per un massimo di tre volte.

    Art. 103



    La magistratura straordinaria collegiale è composta al fine di conseguire particolari obiettivi, che sono esplicitati nell'investitura in Senato. Essi sono i punti fondamentali verso i quali deve essere indirizzata la politica della magistratura e per la quale essa sussiste. Sono fissati dai Senatori nel testo di delibera che instaura la dittatura e senza il quale si esaurisce il mandato stesso.

    Art. 104



    Se esplicitamente stabilito, la magistratura straordinaria, scavalcando la normale prassi costituzionale, può servirsi di un governo consolare da essa nominato. Le direttive che essa emana sono superiori a qualsiasi direttiva di qualsiasi altra carica istituzionale, compreso il Console che da esso dipende.
    Tuttavia è possibile che essa sia formata come organo complementare e ausiliare, agendo quindi in simbiosi all'operato del governo consolare.

    Art. 105



    Il Principe del Senato durante la magistratura straordinaria collegiale diviene una figura esclusivamente rappresentativa e priva di ogni potere se non formale. I suoi oneri e doveri sono gestiti dalla magistratura straordinaria collegiale.


    Art. 106



    I membri della magistratura straordinaria collegiali non possono in alcun modo influire sulla nomina del Tribuno della Plebe, che è normalmente eletto e mantiene tutte le sue caratteristiche e prerogative.


    Art. 107



    Nell'atto di assumere il potere, ogni membro della magistratura straordinaria collegiale giura fedeltà assoluta nel nome della patria e nelle mani del Principe del Senato, che rappresenta in tal situazione la nazione. Giura inoltre di restituire il potere al popolo e al senato secondo i modi che questo ha prestabilito.

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    VII

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



    I. All’approvazione di suddetta costituzione decadono tutte le prerogative dettate da quella precedente, mentre sono immediatamente assunti i nuovi diritti e doveri da essa sanciti.

    II. Dopo la promulgazione del testo costituzionale, l'Assemblea Costituente si scioglie e si costituisce in Corte Costituzionale, col diritto e dovere di salvaguardare il rispetto della legge fondamentale dello stato.

    III.
    Ogni modifica della Costituzione deve essere autorizzata dal Senato con Consulto Ultimo e approvata in seno all'Assemblea Popolare da tutta la cittadinanza ivi riunitasi, con la possibilità di delegare la revisione e modifica ad una nuova Assemblea Costituente.

    IV. Al raggiungimento dell'indipendenza territoriale dovranno essere rivisti e ampliati i titoli costituzionali in conformità alle necessità derivanti dal nuovo status raggiunto.

    V. L'attuale testo è promulgato dal capo dello Stato, firmato dal presidente dell'Assemblea Costituente e controfirmato dai Consoli. Il testo è inoltre custodito negli archivi nazionali come legge fondamentale dello stato ed osservato in modo fedele da tutti i cittadini ed organi della Res Publica.




    Firmato:
    Caio Regolo Cicerone - Princeps Senatus

    Controfirmato:
    Flavio Cornelio Silla - Console della Res Publica
    Flavio Giulio Bellico - Console della Res Publica
    Caio Giulio Aquila - Presidente dell'Assemblea Costituente

    Registrato negli Archivi addì 11 Aprile 2007 a.D./2760 a.U.c.



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    Edited by Caio Fabio Massimo - 28/9/2010, 16:56
     
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