TRATTATO SPQR - REP. DEMOCATICA DI VITLA

Trattato di riconoscimento, collaborazione, amicizia ed alleanza

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  1. SenatusPopulusQueRomanus
     
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    TRATTATO RES PUBLICA SPQR - REPUBBLICA DEMOCRATICA DI VITLA


    Il Senato ed il Popolo di Roma ed il Governo e la Cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla riconoscono la solidità e l'importanza dei rapporti d'amicizia e fratellanza che legano ed uniscono indissolubilmente le due rispettive Nazioni.
    Si riconoscono, inoltre, anche nel ruolo di promotori e difensori di un micronazionalismo serio in Italia, ed in prospettiva di ciò ribadiscono la validità dei principi e dei metodi di valutazione da essi utilizzati.
    In qualità di plenipotenziari, Caio Giulio Aquila, Principe del Senato, e Francesco Agricola Catone, Console con delega agli Esteri, per il Senato ed il Popolo di Roma, e Emoned, Primo Ministro, ed Ossola, Ministro degli Esteri, per la Repubblica Democratica di Vitla, hanno discusso e concordato il seguente trattato.


    Articolo 1

    Il Senato ed il Popolo di Roma e la Repubblica Democratica di Vitla si riconoscono reciprocamente nella loro interezza quali Nazioni sovrane ed indipendenti.
    Si assumono pertanto l'impegno di rispettare la sovranità, le istituzioni, le leggi, le parti prese e le cittadinanze dell'Alleato, senza operare intromissione alcuna che possa violare una delle precedenti prerogative, ed accordandosi attraverso specifiche normative o comuni commissioni sulle questioni di comune importanza.


    Articolo 2

    Il Senato ed il Popolo di Roma e la Repubblica Democratica di Vitla, in nome della fratellanza ed amicizia che li unisce, instaurano un'Alleanza fondata sul rispetto reciproco e sul comune desiderio di pace e diffuso sviluppo.
    L'Alleanza obbliga entrambi gli Alleati ad una serie di condizioni sulla quale basare il reciproco rapporto:
    - Non intraprendere o partecipare ad azioni ostili o di spionaggio nei confronti dell'Alleato, non comunicarne a stati terzi le informazioni segrete, né impedire il lavoro dei rispettivi Stati Maggiori ed Eserciti nel campo della sicurezza in territorio alleato purché le Autorità ne siano informate e consenzienti;
    - Difendere l'Alleato qualora sia vittima di attacchi ingiustificati e dimostrabili da parte di terzi, senza tuttavia che questi stesso ne sia cagione, utilizzando tutto il proprio potenziale umano e militare possibile e tentando una possibile pacifica risoluzione diplomatica;
    -Svolgere una politica diplomatica il più possibile condivisa, intervenendo con attività di mediazione nel caso di situazioni di attrito o ostilità con stati terzi che coinvolgano l’Alleato, senza che questo obblighi a rompere o a stringere eventuali relazioni diplomatiche con i suddetti stati terzi senza il consenso delle proprie autorità;
    -Si impegnano, su richiesta motivata di una delle due parti, a stabilire una commissione temporanea comune nell'ambito di operazioni riguardanti la sicurezza e l'informazione, con il compito di disctere e valutare assieme le questioni di natura investigativa, mettendo in comune i relativi organi di investigazione.


    Articolo 3

    Il Senato ed il Popolo di Roma e la Repubblica Democratica di Vitla si impegnano ad aprire un’Ambasciata per il loro Alleato nelle loro proprie sedi di appartenenza, garantendo per la sicurezza ed l’autonomia della stessa.
    La giurisdizione delle Ambasciate è prerogativa esclusiva dei paesi di appartenenza, nulla togliendo alla possibilità data ad entrambe le cittadinanze di accedervi liberamente secondo quanto possibile e secondo quanto prescritto dalla legge dello stato competente in materia.


    Articolo 4

    Il Senato ed il Popolo di Roma e la Repubblica Democratica di Vitla si impegnano a non interferire nell’amministrazione della giustizia dello stato loro Alleato, rispettandone così la piena sovranità.
    Nel caso che l’amministrazione della giustizia riguardi ed interessi entrambi i due paesi, allora si impegnano a gestire di comune e pacifico accordo il problema, dando luogo ad una commissione interalleata, che facendo collaborare i due poteri giudiziari, risolva la questione, sempre nel massimo e pieno rispetto reciproco in materia di leggi ed istituzioni nei seguenti casi:
    - presenza accertata di fake con doppia cittadinanza
    - un reato grave contro la micronazione alleata come istituzione compiuto da un'autorita dell’altra che agisce in veste ufficiale pur non avendone titolo o autorizzazione


    Articolo 5

    Il presente trattato non ha limitazioni temporali e la sua validità è permanente e completa fino alla sua totale abrogazione. Esso può essere abrogato da uno dei due stati contraenti in qualsiasi momento, prendendo atto delle implicazioni che ciò comporta e comunicando all'Alleato l'avvenuta abrogazione.
    Allo stesso modo ogni possibile modifica deve essere comunicata, discussa e di comune accordo approvata con l'Alleato.

    Edited by Caio Giulio Aquila - 16/3/2010, 16:38
     
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